Quadro riassuntivo delle provvidenze economiche previste per i portatori di handicap
Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo
status d'invalido.
GLi invalidi sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa
che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .
Invalidi civili
(L.
118/71)
"..Si considerano mutilati e invalidi civili i
cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere
organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e
funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non
inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità
di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di
guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71
modif. art. 6 d.l. 509/88)"
-
Assegno mensile
Condizioni:
-
età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
-
essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
-
avere il riconoscimento di un'invalidità
superiore al 74%;
-
disporre di un reddito annuo personale non
superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301);
-
essere incollocati o incollocabili al lavoro;
se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di
un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi
è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere
cancellati dalle liste di collocamento.
Importo:
- 218,65 euro (lire 423.365) mensili per 13 mensilità.
Incompatibilità:
- L'assegno è incompatibile con l'erogazione
di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.
INPS, INPDAP ecc). E' inoltre incompatibile con pensioni di
invalidità di guerra, lavoro e servizio).
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene
trasformato in pensione sociale
-
Pensione di inabilità
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore
all'anno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità
pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non
superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).
Importo:
- 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.
La pensione di invalidità è compatibile con
l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non
deambulanti o non i grado di compiere gliatti quotidiani della vita.
-
Indennità di accompagnamento
(L.
18/80) (L.
392/84) (L.
508/88)
Viene concessa
- ai mutilati ed invalidi civili totalmente
inabili per affezioni fisiche o psichiche (100%);
- e che si trovano nell'impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- o che , non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza
continua.
L'indennità di accompagnamento viene erogata "al
solo titolo della minorazione"; questo significa che è indipendente
dall'età del beneficiario e dal suo eventuale reddito.
Condizioni:
- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore
all'anno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità
pari al 100%, non essere in grado di deambulare o di svolgere
autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;
- non essere ricoverato in istituto con
pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Importo:
- 426,09 euro (lire 825.025) per 12 mensilità.
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con
l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o
guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di
attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della
minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di
una patente speciale.
-
Indennità mensile di frequenza
(L.
298/90 art. 1)
Condizioni:
- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore
all'anno;
- essere stati riconosciuti "minore con
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età"
(L. 589/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60
decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a
centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a
scuole di ogni grado e ordine.
- non disporre di un reddito annuo personale
superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301).
Importo:
- 218,65 euro (lire 423.365) per 12 mensilità; l'indennità
di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai
corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.
L'indennità di frequenza è incompatibile
con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa
ai sordomuti.
Ciechi civili
"ogni cittadino
affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di
guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.." ( L. 66/62 art. 7)
Pensione per i ciechi civili assoluti
Condizioni:
-
è indipendente dall'età;
-
essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
-
essere stato riconosciuto cieco assoluto;
-
non disporre di un reddito annuo personale
superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).
Importo:
- Importo: 236,45 euro (lire 457.831) per tredici mensilità se il
disabile non è ricoverato in istituto.
- Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per tredici mensilità se il
disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico,
anche il parte, dello Stato (o di Ente pubblico).
Pensione per i ciechi civili parziali
Condizioni:
- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè
con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in
entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- non disporre di un reddito annuo personale
superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685)
Importo:
- Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti
(L. 406/68 artt.
1-2) (L.165/83) (L.
508/88 art.2)
Condizioni:
- essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- è indipendente dal reddito;
- è indipendente dall'età
Importo:
- 619,85 euro (lire 1.200.197) mensili per 12 mensilità.
E' incompatibile con l'erogazione di
altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
Indennità speciale per i ciechi parziali
(L.
508/88 art.3)
Condizioni:
- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano residente in Italia,
o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè
con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in
entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- è indipendente dal reddito personale.
Importo:
- Lire 92.360 per 12 mensilità.
-
L'erogazione dell'indennità speciale per
i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre
indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.
Indennità
di accompagnamento ai ciechi pluriminorati:
(L.
289/90 art. 5)
Condizioni:
- Età inferiore ai 18 anni
- Essere Ciechi civili pluriminorati;
Importo:
- Lire 1.963.750 per 12 mensilità.
Sordomuti
(L.
381/70)
" .... il
minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante
l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purchè la sordità non sia di natura eslusivamente psichica o
dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."
Pensione (L.
508/70 art. 1) (L. 33/80 art. 14)
Condizioni:
- essere di età compresa fra i 18 e i 65
anni di età :
- essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore
all'anno;
- non disporre di un reddito personale
superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685) annue;
- essere stato riconosciuto sordomuto.
Si considera sordomuto il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o
dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.
Importo:
- 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità
Indennità di comunicazione
(L.
508/88 art. 4)
Condizioni:
-
essere cittadino italiano residente in
Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore
all'anno;
-
essere stato riconosciuto sordomuto;
-
indipendente dall'età;
-
indipendente dal reddito personale,
Importo:
- 174,35 euro (lire 337.589) per 12 mensilità.
L'erogazione dell'indennità di
comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una
patente di guida.
L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di
attività lavorativa dipendente o autonoma.
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