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Turismo in Sicilia

    Quadro riassuntivo delle provvidenze economiche previste per i portatori di handicap

    Tutte le prestazioni assistenziali in seguito descritte, sono legate allo status d'invalido.

    GLi invalidi sono classificati a seconda della causa invalidante. Causa che in alcuni casi, determina anche differenziazione di prestazioni .

     

Invalidi civili

(L. 118/71)

    "..Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite , anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.....(art.2 L. 118/71 modif. art. 6 d.l. 509/88)"

     

  • Assegno mensile
  • Condizioni:

    • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;

    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

    • avere il riconoscimento di un'invalidità superiore al 74%;

    • disporre di un reddito annuo personale non superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301);

    • essere incollocati o incollocabili al lavoro; se non si è iscritti alle liste di collocamento bisogna disporre di un certificato di incollocabilità; può percepire l'assegno anche chi è occupato part-time; in tal caso infatti si può non essere cancellati dalle liste di collocamento.

    Importo:
    • 218,65 euro (lire 423.365) mensili per 13 mensilità.
    Incompatibilità:
    • L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es. INPS, INPDAP ecc). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio).
Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale
  • Pensione di inabilità
  • Condizioni:
    • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
    • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
    • disporre di un reddito annuo personale non superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).
    Importo:
    • 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.
La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gliatti quotidiani della vita.
  • Indennità di accompagnamento
  • (L. 18/80) (L. 392/84) (L. 508/88)
    Viene concessa
    • ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (100%);
    • e che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
    • o che , non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento viene erogata "al solo titolo della minorazione"; questo significa che è indipendente dall'età del beneficiario e dal suo eventuale reddito.
    Condizioni:
    • è indipendente dall'età;
    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
    • avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;
    • non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
    Importo:
    • 426,09 euro (lire 825.025) per 12 mensilità.
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'erogazioni di provvidenze simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
  • Indennità mensile di frequenza (L. 298/90 art. 1)
  • Condizioni:
    • fino ai diciotto anni di età;
    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
    • essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 589/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
    • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine.
    • non disporre di un reddito annuo personale superiore a 3.755,83 euro (lire 7.272.301).
    Importo:
    • 218,65 euro (lire 423.365) per 12 mensilità; l'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

Ciechi civili

"ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.." ( L. 66/62 art. 7)

  • Pensione per i ciechi civili assoluti

  • Condizioni:

    • è indipendente dall'età;

    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

    • essere stato riconosciuto cieco assoluto;

    • non disporre di un reddito annuo personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685).

    Importo:

      • Importo: 236,45 euro (lire 457.831) per tredici mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
      • Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per tredici mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche il parte, dello Stato (o di Ente pubblico).
     

    Pensione per i ciechi civili parziali

    Condizioni:
      • è indipendente dall'età;
      • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
      • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
      • non disporre di un reddito annuo personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685)

    Importo:

      • Importo: 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità.

    Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti (L. 406/68 artt. 1-2) (L.165/83) (L. 508/88 art.2)

    Condizioni:

      • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
      • essere stato riconosciuto cieco assoluto;
      • è indipendente dal reddito;
      • è indipendente dall'età

    Importo:

    • 619,85 euro (lire 1.200.197) mensili per 12 mensilità.

    E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

    Indennità speciale per i ciechi parziali
    (L. 508/88 art.3)

    Condizioni:

      • è indipendente dall'età;
      • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
      • essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore ad totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
      • è indipendente dal reddito personale.

    Importo:

      • Lire 92.360 per 12 mensilità.
      •  

    L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

     Indennità di accompagnamento ai ciechi pluriminorati: (L. 289/90 art. 5)

    Condizioni:

      • Età inferiore ai 18 anni
      • Essere Ciechi civili pluriminorati;

    Importo:

      • Lire 1.963.750 per 12 mensilità.

    Sordomuti

    (L. 381/70)

    " .... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura eslusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."

     

    Pensione (L. 508/70 art. 1) (L. 33/80 art. 14)

     

    Condizioni:

    • essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età :
    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;
    • non disporre di un reddito personale superiore a 12.796,09 euro (lire 24.776.685) annue;
    • essere stato riconosciuto sordomuto.

    Si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

    Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in pensione sociale.

    Importo:

    • 218,65 euro (lire 423.365) per 13 mensilità

    Indennità di comunicazione (L. 508/88 art. 4)

    Condizioni:

    • essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno;

    • essere stato riconosciuto sordomuto;

    • indipendente dall'età;

    • indipendente dal reddito personale,

    Importo:

    • 174,35 euro (lire 337.589) per 12 mensilità.

    L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).
    L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.
    L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

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