| ACQUISTO
DI ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI
La L .104/92 art .13
c. 1 lett. b, per l’integrazione scolastica della persona
handicappata, prevede: "la dotazione alle scuole e alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra
forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo
studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di
specifico materiale didattico".
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