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SCUOLA E HANDICAP

 

L'art. 34 della Costituzione sancisce che "la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita".

L'inserimento dell'handicappato ha costretto la Scuola ad interesarsi al ragazzo non solo come destinatario di informazione, bensì come soggetto da integrare nella vita associativa.

L'handicappato inserito ha indotto la Scuola uguale per tutti a diventare diversa per ciascuno, attivando una flessibilità d'organizzazione interna ed un collegamento con i Servizi socio-psicopedagogico e sanitario specialistico.

L'inserimento scolastico del bambino e del giovane disabile è stato caratterizzato, sino alla fine degli anni '60, da un approccio prevalentemente medico, con una situazione di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che la separava dal contesto familiare e socio-ambientale.

Questa impostazione ha comportato per anni l'inserimento dei disabili presso le scuole speciali, finalizzate all'educazione solo di persone con handicap: in questo modo veniva posta esclusiva attenzione alla correzione del 'difetto' conseguente alla minorazione, trascurando la personalità globale del bambino ed il suo bisogno di dialogare con i coetanei e con il suo ambiente sociale.

La L. 118 del 1971 detta le prime norme che sanciscono esplicitamente (art. 28) il diritto dei disabili a frequentare la scuola di "tutti": "L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della Scuola Pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi."

Questo articolo, nella prima parte, ha sancito formalmente il diritto all'integrazione scolastica nelle classi normali da parte dei portatori di handicap, del resto già riconosciuto negli articoli 34, 37 e 38 della Costituzione Italiana, ma sin qui largamente disattesi. 

Purtoppo in moltissimi casi la seconda parte dell'articolo è stata utilizzata per fornire un alibi a ulteriori esclusioni.

Lo stesso articolo sancisce che il trasporto scolastico deve venire realizzato a carico del Comune e che devono essere eliminate le barriere architettoniche per l'accesso all'edificio scolastico.

Con la L. 517 emanata nel 1977, viene reso effettivo il principio dell'integrazione scolastica dei bambini disabili, vengono inoltre abolite le classi "differenziali" e di "aggiornamento", che erano state istituite da una legge del 1962.

Per la scuola elementare, l'art. 2, prevede che nell'ambito delle attività didattiche si attuino forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap con l'intervento di insegnanti specializzati di cui al DPR 970/75 (nel linguaggio comune definiti come insegnanti di sostegno).

Per la scuola media, l'art. 7 dispone che "sono previste forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione di docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in possesso di particolari titoli di specializzazione, .... entro i limiti di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap sono costituite con un massimo di venti alunni."

Sia nella scuola elementare che nella scuola media inferiore, nelle classi che accolgono portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno, secondo le relative competenze dello Stato e della USSL.

L'art. 12 della L. 270 del 20-05-1982, ha determinato che il rapporto medio tra insegnanti di sostegno e alunni portatori di handicap deve essere di 1 a 4; la legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare prevede la possibilità di deroghe a tale rapporto in presenza di handicap particolarmente gravi.

I complessi problemi di ordine organizzativo nati dalla applicazione della L. 517/77 hanno richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione la necessità di produrre una cospicua normativa amministrativa.

Alla L. 517/77 hanno fatto seguito numerose Circolari Ministeriali che hanno di volta in volta specificato, ad esempio, il ruolo dell'insegnante di sostegno, le norme di valutazione degli allievi disabili negli esami di licenza media nonchè indicazioni per gli accordi tra Istituti Scolastici ed i servizi socio-sanitari della USSL.

Per quanto concerne l'inserimento dei giovani disabili nelle scuole superiori è opportuno fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 1987 (n. 215) che dichiara illegittimo l'art. 28 della L. 118/71 ove viene dichiarato che "sarà facilitata" la frequenza alle scuole medie superiori anzichè disporre che tale frequenza "è assicurata".

A tale sentenza ha fatto seguito la Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 262 del 1988 la quale fornisce indicazioni finalizzate a consentire "l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in ogni ordine e grado di scuola". 

Il 5 febbraio 1992 e' stato promulgato dal Parlamento un importante provvedimento legislativo: la "Legge-quadro 104/92 per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 

L'approvazione di questa legge ha avuto lo scopo di sintetizzare in un unico testo le variegate normative preesistenti e di introdurre, mediante nuove disposizioni, significative risposte ai problemi delle persone disabili: in particolare viene attribuita importanza alla prevenzione e alla rimozione di situazioni invalidanti, prevedendo inoltre la piena partecipazione sociale dei disabili attraverso idonei interventi, ed il possibile miglioramento dell'autonomia personale e l'esercizio dei diritti civili.

Occorre precisare che questo provvedimento legislativo, proprio per le caratteristiche di "Legge Quadro", si propone di stabilire in linea di principio l'insieme dei diritti della persona disabile, senza per addentrarsi in specifiche indicazioni operative, la cui programmazione viene lasciata per lo più alle Regioni, talvolta senza precisare i tempi entro cui dovranno essere emanate tali indicazioni.

E' importante sottolineare che la legge prevede per numerosi settori di intervento, un significativo e problematico potere discrezionale agli Enti Locali cui è demandata la concreta applicazione dei principi legislativi: in numerosi articoli si prevede che tali enti "possono" adottare provvedimenti, iniziative o stanziamenti a favore di disabili, anzich specificare che "debbono" o "garantiscono" tali interventi.

Nel campo dell'educazione e dell'istruzione la Legge-quadro:

- garantisce l'inserimento negli asili nido dei bambini disabili da 0 a 3 anni;

- garantisce l'inserimento nelle scuole materne, nelle comuni classi delle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

- al fine di meglio realizzare l'integrazione scolastica prevede l'individuazione dell'alunno come persona handicappata e l'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, la realizzazione un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie locali e per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico pedagogico. Il profilo deve indicare le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficolà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e la possibilitÉ di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate;

- prevede la possibilità di istituire presso i centri di recupero e di riabilitazione pubblici e privati, delle sezioni staccate di scuola statale, destinate a minori handicappati impediti temporaneamente a frequentare la scuola per motivi di salute;

- prevede che le prove di valutazione finale nella scuola dell'obbligo siano corrispondenti agli insegnamenti impartiti, valutando i progressi conseguiti in rapporto alle potenzialità, mentre nella scuola media superiore vengono consentite prove di esami equipollenti, con tempi lunghi di effettuazione e con la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Ai fini dell'integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo si è indubbiamente operato nel corso di questi ultimi anni, sia sul piano normativo sia sul piano operativo: i vantaggi hanno riguardato anche i bambini normali nonostante il pregiudizio porti a pensare al contrario. Alcuni pensano infatti che la presenza di un alunno con handicap possa turbare, disturbare, rallentare i processi di apprendimento della classe. Invece è stato dimostrato il contrario in quanto tale inserimento crea nel futuro cittadino la capacità di accettare le differenze degli altri e le proprie difficoltà.

Concorre inoltre a formare dei giovani più tolleranti, capaci di vivere in una società che vede crescere ogni giorno di più gli scambi e le presenze di etnie, linguaggi, opinioni, religioni, abitudini e condizioni famigliari e sociali diverse.

Come più volte annunciato, la legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999), ha prolungato la durata della scuola dell'obbligo dagli attuali 8 anni a 10 anni, vi sarà cioè un biennio in più dopo la scuola media inferiore. In sede di prima applicazione e fino alla riforma complessiva di questo settore, la durata della scuola dell'obbligo sarà comunque di 9 anni.

In prospettiva si intende giungere all'obbligatorietà dello studio fino al diciottesimo anno di età.

La legge citata (al comma 9 del primo articolo) formula una importantissima precisazione:

"Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Anche nel "nuovo" bienno vale cioè tutto quell'assieme di disposizioni previste per le scuole elementari e medie inferiori.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000."

Il Ministerero della Pubblica Istruzione in un documento dell'Ufficio Studi e Programmazione delinea per l'anno scolastico 1999/2000 gli ORIENTAMENTI GENERALI PER UNA NUOVA POLITICA DELL'INTEGRAZIONE

 

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