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Turismo in Sicilia

 

REGIONE SICILIANA

LEGGE 9 MAGGIO 1986, N. 22

 

 

Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia

G.U.R. del 10.5.1986, n. 23

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1(

Obiettivi e principi)

 

In attuazione delle norme e dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, la Regione promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona.

Salva restando la libertà dell'iniziativa privata, la Regione partecipa al sostegno finanziario dei relativi oneri quando la stessa concorre al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge.

 

Art. 2

(Criteri generali)

La Regione, per la realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo precedente, si ispira ai seguenti principi:

- prevenire e rimuovere le cause dei bisogni individuali e collettivi nonché quelle di emarginazione socialeb) assicurare il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare e nell'ambiente di appartenenza;

c) garantire ai cittadini che usufruiscono dei servizi la libera scelta tra le possibili restazioni previste dalla legge;

d) favorire la fruizione delle prestazioni attraverso una rete di servizi accessibili ai soggetti destinatari con interventi adeguati, superando la frammentarietà e la precarietà;

e) assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla politica dei servizi socio-assistenziali.

 

Art. 3

(Modalità di intervento e forme di assistenza)

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento sono le seguenti:

a) segretariato sociale;

b) servizio sociale professionale;

c) assistenza economica;

d) assistenza domiciliare;

e) centri diurni di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani;

f) comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, anziani, inabili ed altri soggetti privi di assistenza familiare;

g) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

h) soggiorni di vacanze;

i) assistenza abitativa;

l) affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;

m) interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;

n) interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli previsti nelle lettere precedenti;

o) assegni personali in caso di pre-affidamento od in conseguenza di dimissioni di minori, di anziani e di inabili già ricoverati;

p) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

q) assistenza post-penitenziaria;

r) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

s) altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

 

Art. 4

(Destinatari dei servizi)

I servizi e le prestazioni di cui alla presente legge sono rivolti a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale.

Essi si estendono ai cittadini non residenti e agli stranieri, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

Agli utenti titolari di reddito superiore ai limiti che sono fissati in sede di piano triennale è richiesto il concorso al costo degli interventi e dei servizi, con le procedure di cui all'art. 53.

 

Art. 5

(Istituzione del servizio sociale)

I comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad istituire nell'ambito della propria struttura organizzativa apposito ufficio per il servizio sociale.

Il suddetto ufficio, dotato di adeguati operatori, è preposto alla programmazione, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio-assistenziale di competenza comunale. Predispone altresì un piano triennale, da adottarsi da parte del consiglio comunale.

Il servizio sociale svolge inoltre attività di informazione, di indagini e documentazione, dei problemi sociali e dei servizi presenti nel territorio, anche per i collegamenti con le altre strutture o servizi comunali e con i presidi socio-sanitari esistenti nel territorio.

I comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti devono disporre, nei propri ruoli, di almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti.

 

TITOLO II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, DELL'INFANZIA E DELL'ETÀ EVOLUTIVA

 

Art. 6

(Tutela sociale della famiglia e della maternità)

La Regione promuove interventi a favore della famiglia volti ad assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino.

 

Art. 7

(Interventi e servizi)

Per le finalità di cui all'articolo precedente, i comuni singoli od associati istituiscono in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari, in stato di bisogno e di abbandono, i seguenti servizi:

a) aiuto domestico;

b) assistenza economica;

c) creazione di case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;

d) istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà;

e) ogni altra forma di intervento volto a garantire la tutela del minore e del nucleo familiare.

 

Art. 8

(Affidamento familiare)

In attuazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, i comuni, singoli o associati, dispongono l'affidamento, presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, dei minori che sono temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare.

L'affidamento è disposto dal comune, su proposta del servizio sociale, istituito ai sensi dell'art. 5, con il consenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, sentito il minore che ha compiuto il 12º anno di età ovvero, in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Di norma ogni famiglia o singolo affidatario non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

 

Art. 9

(Compiti del comune per l'attuazione dell'affidamento familiare)

Il comune provvede ai sensi dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'affidamento dei minori, stabilisce gli adempimenti, sia per gli affidatari che per le famiglie di origine, esercita i compiti di vigilanza e tiene informata l'autorità minorile che ha reso esecutivo il provvedimento di affidamento.

Per la definizione delle procedure di cui al primo comma e per gli adempimenti di attuazione, l'Assessore regionale per gli enti locali,avvalendosi del comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 13, approva, con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo del servizio di affidamento ad uso dei comuni singoli od associati. I comuni, sulla base del regolamento-tipo, adottano il proprio regolamento entro i successivi sei mesi.

Alle famiglie, alle persone ed alle comunità di tipo familiare, il comune assicura il necessario sostegno economico preordinato all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario.

Le misure e le modalità del contributo di cui al precedente comma saranno predeterminate dall'assessore regionale per gli enti locali in sede di approvazione dello schema-tipo di regolamento previsto dal secondo comma.

 

Art. 10

(Assistenza ai minori e rapporti con l'autorità giudiziaria)

Il servizio sociale del comune è tenuto:

a) a segnalare all'autorità giudiziaria minorile i casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;

b) a vigilare sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati o assistiti corredato delle notizie richieste dall'art. 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) a svolgere, ove richiesto dall'autorità giudiziaria, le indagini e gli accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini dell'autorizzazione al matrimonio dei minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della patria potestà dei genitori, delle pronunzia di decadenza della patria potestà o di reintegrazione in essa;

d) a collaborare con l'autorità giudiziaria competente per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento pre-adottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Nei confronti dei minori soggetti a provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito delle competenze amministrative e civili, il comune assicura la necessaria assistenza, anche con prestazioni specifiche di carattere psicologico e di sostegno economico, alle famiglie di origine ed agli affidatari, ovvero mediante altra forma di intervento previsto dalla presente legge con preferenza per gli interventi di tipo preventivo.

Il recupero delle spese per il ricovero e l'affidamento familiare, nell'ambito degli interventi di cui al comma precedente, è attuato esclusivamente nei confronti dei comuni non siciliani in base alle disposizioni previste dall'art. 72 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 11

(Interventi e servizi per il recupero di minori ed adulti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria)

I comuni singoli od associati, nell'ambito della legislazione vigente ed in collaborazione con gli organismi statali competenti, attuano interventi e realizzano servizi in favore di minori ed adulti per il recupero e reinserimento nella vita sociale.

L'attività di cui al precedente comma si realizza mediante:

a) assistenza economica;

b) assistenza abitativa;

c) servizi residenziali, sia per l'accoglimento in strutture di pronto intervento, per un tratta,ento a tempo determinato, sia per la permanenza in centri di ospitalità dotati di adeguate strutture;

d) inserimenti lavorativi anche attrverso cooperative.

 

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 12

(Competenze della Regione)

La Regione, in conformità ai principi di cui al titolo I, svolge nella materia di cui alla presente legge attività di programmazione, coordinamento, controllo, assistenwa tecnica ed incentivazione finanziaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma la Regione:

a) predispone, in conformità all'art. 15, piani triennali dei servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire le finalità della presente legge;

b) promuove, attraverso incentivi finanziari, piani di organizzazione e di sviluppo dei servizi socio-assistenziali, che prevedano interventi in aree di maggiore rischio sociale;

c) predetermina, tenuto conto dei servizi da erogare e delle indicazioni degli enti erogatori, la consistenza numerica degli operatori sociali in rapporto al territorio e ne garantisce la qualificazione;

d) promuove convenzioni con istituti universitari, enti ed organismi qualificati per iniziative di studio, di ricerca e di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori sociali;

e) istituisce l'albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all'art. 26;

f) esercita il controllo sugli adempimenti attribuiti dalla presente legge agli enti locali e dispone, se necessario, interventi di assistenza tecnica per garantirne l'efficacia, nonché interventi sostitutivi a carico degli organi inadempienti.

OMISSIS

 

Art. 17

(Interventi coordinati ed integrati)

Al fine di realizzare la previsione contenuta nell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli interventi socio-assistenziali sono coordinati con i servizi dell'unità sanitaria locale prioritamente a livello di distretto.

omissis

Gli interventi coordinati ed integrati di cui al presente articolo sono preordinati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- risocializzazione dei dimessi dagli ospedali psichiatrici e dei malati di mente in generale;

- prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- assistenza e reinserimento familiare e sociale dei soggetti portatori di handicaps;

- assistenza protezione e tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva;

omissis

OMISSIS

 

TITOLO IV - VIGILANZA E CONTROLLO

 

Art. 24

(Vigilanza)

L'Assessore regionale per gli enti locali vigila perché i comuni adempiano agli obblighi previsti dalla presente legge e da ogni disposizione legislativa vigente in materia.

 

Art. 25

(Controllo sugli enti convenzionati)

Il controllo sugli enti convenzionati ai sensi dell'art. 20 è esercitato dall'Assessore regionale per gli enti locali, che può avvalersi dei comuni per singoli accertamenti.

La vigilanza è esercitata dal comune territorialmente competente che si avvale dell'unità sanitaria locale nel cui ambito ricade la struttura.

I sindaci, all'inizio di ogni anno, comunicano all'Assessore regionale per gli enti locali i provvedimenti di iscrizione o di cancellazione intervenuti durante l'anno precedente.

La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 10 gennaio 1988.

OMISSIS

 

Art. 27

(Iscrizione all'albo dei privati)

I privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti all'attività svolta e sul personale dipendente.

 

Art. 28

(Autorizzazione al funzionamento di strutture socioassistenziali e procedura per il rilascio)

Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, le strutture socio-assistenziali residenziali o diurne per minori, adulti ed anziani, anche in stato di non autosufficienza parziale o totale, sono soggette alla autorizzazione al funzionamento.

L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dall'Assessore regionale per gli enti locali, entro sei mesi dalla istanza, in esito al parere igienico-sanitario dell'unità sanitaria locale competente, sentita l'amministrazione comunale, nonché l'autorità scolastica ove trattasi di strutture utilizzate per attività di istruzione.

I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali ed ove non comunicati entro il predetto termine devono ritenersi equivalenti ad assenso.

Di ogni provvedimento di autorizzazione e di diniego dell'Assessore regionale per gli enti locali è data comunicazione all'ente richiedente, al comune e, per strutture destinate a minori, all'autorità minorile competente per territorio.

Avverso il diniego di autorizzazione ovvero in caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine previsto al primo commoa, è ammesso il ricorso, anche per questioni di merito, alla Giunta regionale che decide entro sei mesi.

Per il funzionamento dei servizi e delle strutture riservate agli anziani si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 6 maggio 1981, n. 87.

 

Art. 29

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione al funzionamento è revocata per il venir meno dei requisiti in base ai quali era stata concessa qualora l'ente titolare, previamente diffidato a ripristinare la sussistenza dei requisiti stessi, non abbia provveduto entro il termine assegnato.

In caso di accertati gravi difetti di funzionamento o violazione di legge che comportano rilevante pregiudizio per per gli utenti, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la sospensione dell'autorizzazione.

La revoca viene disposta con provvedimento motivato dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Avverso il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale. Qualora la Giunta non decida entro sessanta giorni, il ricorso s'intende rigettato.

Del provvedimento di revoca, di sospensione o di diniego della autorizzazione a funzionare, con la conseguente cancellazione dall'albo regionale, sono informati il comune competente per il territorio, l'autorità di pubblica sicurezza e l'autorità giudiziaria minorile.

OMISSIS


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