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Turismo in Sicilia

 

Regione Siciliana

Legge 14 settembre 1979, n. 215

 

"Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana"

Successiva all'emanazione della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, la Legge regionale 215 dispone alcuni interventi rivolti in modo specifico all'area della salute mentale. Difatti, essa si propone di perseguire le seguenti finalità generali (art. 1):

tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale, attraverso interventi che agiscano soprattutto sui bisogni socio-psicologici della comunità e dei soggetti affetti da malattie mentali;

 

 

integrazione dei presìdi e dei servizi per la tutela della salute mentale con le altre strutture sanitarie e loro coordinamento con i servizi sociali operanti nel territorio;

 

 

superamento degli ospedali psichiatrici e loro diversa utilizzazione, realizzando la massima partecipazione dei comuni o dei loro consorzi.

Attraverso la 215, dunque, sono trasferite sul territorio regionale le innovazioni sancite con la precedente legislazione e si intende promuovere un nuovo percorso di trattamento della malattia mentale e di superamento della istituzionalizzazione dei pazienti.

In questo ambito viene promossa la cooperazione con tutte le strutture pubbliche a livello territoriale e sono incentivati gli ingressi nel mondo del lavoro dei disabili attraverso benefici alle cooperative ed alle imprese.

A questo ultimo aspetto vengono dedicati in particolare gli articoli 12, 13 e 14 della Legge:

l'articolo 12 autorizza l'Assessore regionale alla sanità a concedere contributi aggiuntivi, una tantum, per l'acquisto di attrezzature da parte di cooperative "formate per almeno due terzi da soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private". A tale contributo può essere aggiunto un ulteriore contributo trimestrale per spese amministrative e contabili;

 

 

l'articolo 13 prevede per le "aziende che assumono stabilmente, o per periodi non inferiori a tre mesi, soggetti, residenti in Sicilia, dimessi da ospedali psichiatrici o che abbiano trascorso, globalmente, almeno un anno di degenza in strutture psichiatriche private" un contributo trimestrale "pari all'ammontare dei versamenti per oneri previdenziali ed assistenziali effettuati in relazione ai rapporti di lavoro";

 

 

l'articolo 14, infine, consente di erogare "agli enti locali e agli enti pubblici regionali o sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione che stipulano convenzioni con le cooperative di cui all'art. 12 della presente legge, per l'effettuazione di lavori socialmente utili o relativi ai propri fini istituzionali (...) una somma pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta".


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