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Regione
Siciliana
LEGGE
REGIONALE 31 luglio 2003, n. 10.
GURS n.50 del 20/12/2003
Norme
per la tutela e la valorizzazione della famiglia.
Preambolo
REGIONE
SICILIA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.
1. Finalità ed ambiti d'intervento
1
. La Regione riconosce e valorizza, in attuazione dei
principi sanciti dagli articoli 2, 3, 9, 31 e 37 della Costituzione,
nonché dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva
ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, il ruolo della famiglia
fondata sul matrimonio o, comunque, su vincoli di parentela, filiazione,
adozione, affinità o di affido quale soggetto sociale di primario
riferimento per le politiche di promozione della famiglia ed, in
particolare, per la programmazione e l'attuazione degli interventi
socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-culturali ed educativi
operati in ambito regionale.
2
. Per le finalità di cui al comma 1 la famiglia
costituisce, altresì, riferimento essenziale di rilevazione e sintesi
dei bisogni dei suoi componenti e, in quanto consentito dalla natura e
dalle modalità erogative delle prestazioni, soggetto attivo per lo
svolgimento dei servizi e l'attuazione degli interventi stessi.
3
. La Regione provvede a rilevare periodicamente le
condizioni e le necessità familiari dei bambini portatori di handicap,
di quelli poveri, dei figli di emigranti, dei nomadi, dei rifugiati,
degli extracomunitari, degli orfani e di altre categorie di soggetti
disagiati per garantire uguali opportunità. La Regione programma gli
interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di
disadattamento sociale.
Art.
2. Obiettivi della politica regionale per la famiglia
1
. Per la
realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 ed, in particolare, per
agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove
famiglie, la Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed
intersettoriali volte a:
a)
rimuovere gli ostacoli, specie di carattere abitativo, lavorativo o
economico, che rendono difficoltosa la costituzione o lo sviluppo di
nuove famiglie;
b)
riconoscere l'alto valore sociale della maternità e della paternità,
tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo
l'esercizio delle responsabilità genitoriali;
c)
tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia concorrendo
a rimuovere le situazioni che incidono negativamente sull'equilibrio
psicofisico di ciascun soggetto, al fine di favorire l'armonico
sviluppo delle relazioni familiari di coppia ed intergenerazionali;
d)
sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie al cui interno
figurino disabili, finalizzandole ad agevolare il loro mantenimento in
seno al medesimo nucleo familiare;
e)
definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli
anziani all'interno del nucleo familiare riconoscendo il rilevante
valore sociale dell'attività di cura ed assistenza da questo
praticata;
f)
rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei
coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il
lavoro domestico e di cura in quanto attività essenziale per la vita
della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
g)
attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della
famiglia nell'articolazione e nel funzionamento della rete degli
interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
h)
valorizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà, favorendo
tutte le forme di autorganizzazione solidaristica tra o per le
famiglie, l'associazionismo familiare rivolto a dare impulso alle reti
primarie di solidarietà ed alla cooperazione, per favorire forme di
autorganizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie;
i)
promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei
nuclei monoparentali, delle vittime di violenza sessuale, nonché, dei
minori abusati o deviati;
l)
assicurare la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative
finalizzate al sostegno dei nuclei familiari di persone immigrate,
anche per consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico
educativo;
m)
sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie senza un reddito
minimo di sussistenza ed al cui interno figurino minori o disabili,
finalizzandole ad agevolare la loro esistenza ed il loro mantenimento
in seno al medesimo nucleo familiare;
n)
mantenere e sviluppare una rete di servizi ad iniziativa pubblica che
favorisca la universalità di accesso a quelli di sostegno alla
persona.
Art.
3. Interventi e garanzie creditizie
1
. Al fine di superare gli ostacoli di natura
economica alla formazione di nuove famiglie o per intervenire a sostegno
di nuclei familiari in condizione di temporaneo e particolare disagio,
la Regione interviene con contributi per l'abbattimento parziale o
totale degli interessi su prestiti quinquennali di importo non superiore
a 25.000 euro, da erogare secondo limiti e fasce di reddito
predeterminati.
2
. Destinatari
dell'intervento di cui al comma 1 sono:
a)
coppie che intendano contrarre matrimonio entro un anno o che lo
abbiano contratto da non più di un anno dalla richiesta;
b)
famiglie con a carico e convivente, da almeno un anno, uno o più dei
seguenti soggetti:
1)
anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
2)
persona non autosufficiente;
c)
famiglie monoparentali con a carico e convivente, da almeno un anno,
uno o più dei seguenti soggetti:
1)
figlio minore di età;
2)
anziano ultrasessantacinquenne non autosufficiente;
3)
malato psichico o persona portatrice di grave handicap fisico o
psichico.
3
. Nei casi previsti dal comma 2, lettera b) punto 2 e
lettera c) punto 3, il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche per
la ristrutturazione o l'adeguamento della prima abitazione alle esigenze
della persona portatrice di handicap.
4
. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono
anche alle famiglie che, successivamente alla loro costituzione,
decidono di accogliere ed accudire uno o più anziani, parenti in linea
diretta di primo e secondo grado, al fine di garantire loro uno spazio
minimo vitale.
5
. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con istituti
bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali.
6
. Con decreto del Presidente della Regione, adottato
su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i limiti e le fasce di reddito nonché le
modalità attuative dell'intervento di cui al presente articolo.
Art.
4. Interventi abitativi
1
. I programmi di edilizia residenziale pubblica
convenzionata o sovvenzionata, realizzati ai sensi della normativa
vigente in materia nella Regione, prevedono una riserva pari al 20 per
cento degli alloggi da realizzare per l'assegnazione in proprietà
indivisa, nel rispetto, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche ed integrazioni, a favore
delle coppie che intendano contrarre matrimonio o che lo abbiano
contratto nei tre anni precedenti. L'assegnazione dell'alloggio è
condizionata all'effettiva celebrazione del matrimonio.
2
. Le commissioni di assegnazione alloggi, previste
dalla normativa vigente in materia nella Regione, al fine di accelerare
le procedure successive all'emanazione dei bandi, procedono alla
verifica dei requisiti, di cui ai bandi medesimi, soltanto per gli
assegnatari a seguito della graduatoria redatta dai comuni sulla base
delle sole autocertificazioni.
3
. Il 20 per cento delle quote di riserva individuato
ai sensi del comma 1 è destinato a famiglie monoparentali con almeno un
figlio minorenne convivente, nonché alle donne che possono inoltrare
istanza durante il periodo di gravidanza.
4
. Con decreto del
Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore per la
famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concetto con
l'assessore per i lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono determinate le modalità di
compilazione delle liste di cui al comma 3 sulla base dei seguenti
parametri:
a)
livello di reddito complessivo del nucleo familiare;
b)
carico familiare;
c)
costituzione o mantenimento della residenza presso comuni ubicati
nelle isole minori.
5
. A valere sui fondi di cui all'art. 46, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad intervenire in
favore delle famiglie di nuova costituzione per l'abbattimento totale
degli interessi sui prestiti per l'acquisto della prima casa mediante
limite quindicennale di impegno di 2.000 migliaia di euro a decorrere
dall'esercizio finanziario 2003. Con decreto del medesimo assessore si
determinano i criteri ed i parametri per l'individuazione dei soggetti
beneficiari. Nei parametri si tiene, comunque, conto di quanto previsto
dalle lettere a) e b) del comma 4, nonché dell'età dei componenti
della famiglia di nuova costituzione.
Art.
5. Interventi per il sostegno e la promozione della procreazione
responsabile
1
. È fatto obbligo pariteticamente ai consultori
pubblici e privati convenzionati di assicurare la realizzazione di
programmi informativi e formativi riguardanti la procreazione, rivolti a
gruppi omogenei di popolazione.
2
. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità
di sostegno e consulenza personalizzata che garantiscano la libertà
delle scelte procreatrici nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell'integrità psicofisica delle persone.
3
. Gli interventi
previsti sono volti, in particolare, a:
a)
favorire la prevenzione e la rimozione delle cause che possono indurre
la, madre alla interruzione della gravidanza;
b)
prevenire le cause di potenziale fattore di danno per il nascituro;
c)
garantire gli interventi finalizzati alla prevenzione ed alla cura
della abortività spontanea;
d)
predisporre ed organizzare, per la famiglia che lo richiede, un piano
personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e
sanitario, utilizzando percorsi integrati idonei a valorizzare il
ruolo delle associazioni di solidarietà familiare;
e)
prevedere programmi ed effettuare interventi relativi all'affido
familiare ed all'adozione, intesi come esercizio della paternità e
maternità responsabile;
f)
garantire l'assistenza giuridica e pedagogica per i coniugi che
intendono accedere all'adozione o all'affidamento;
g)
garantire assistenza pedagogica alle famiglie il cui stato di povertà
e di marginalità configuri condizioni di rischio educativo per i
figli.
Art.
6. Tutela della maternità e della vita nascente
1
. La Regione
tutela la maternità e sostiene il diritto alla vita fin dal
concepimento favorendo interventi finalizzati a:
a)
prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di
gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità, alla madre
presso famiglie o case alloggio;
b)
assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza
fino all'allattamento;
c)
favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni
socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti come
eventi naturali;
d)
assicurare al bambino; in ambito ospedaliero, la continuità del
rapporto familiare affettivo.
2
. Le aziende ospedaliere e le aziende unità
sanitarie locali organizzano corsi di preparazione al parto al fine di
offrire alle donne appropriate informazioni sulla gravidanza, nei suoi
aspetti psico-fisici, sul parto e sull'allattamento.
3
. L'Assessore per
la sanità definisce un programma di interventi riguardanti:
a)
la difesa delle gestanti nei luoghi di lavoro per prevenire il rischio
di esposizione a sostanze tossiche, radiazioni ionizzanti o variazioni
di pressione;
b)
l'assistenza durante la gravidanza, a scadenze programmate, per
l'individuazione precoce di casi ad alto rischio;
c)
la predisposizione del servizio di parto a domicilio per le gestanti
che ne facciano richiesta purchè siano garantite condizioni igienico
sanitarie di assoluta sicurezza per la madre e per il nascituro.
4
. Sulla base di
programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di maternità, le
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere allestiscono:
a)
sale parto dotate di tutte le attrezzature necessarie a garantite
all'evento nascita, ed al parto la massima serenità e naturalezza;
b)
spazi singoli per il travaglio e il puerperio tendenti a riprodurre la
situazione domiciliare e a garantire la presenza continuativa di
entrambi i genitori;
c)
reparti di patologia neonatale attigui ai reparti ostetricia;
d)
una sala da adibire all'informazione e socializzazione delle
esperienze.
5
. Al fine di garantire e promuovere la riduzione ed
il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per
le famiglie meno abbienti, l'assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di
1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali
predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate
dallo Stato alle autonomie locali.
Art.
7. Concorso alle spese per le adozioni internazionali
1
. L'assessore per la famiglia, le politiche sociali e
le autonomie locali è autorizzato, a concedere contributi fino al 50
per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva per
l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.
2
. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge l'assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali determina i criteri e le modalità
attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1.
Art.
8. Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle
responsabilità educative
1
. Al fine di garantire un approccio globale ai
bisogni d'aiuto espressi dalla famiglia, sia sotto il profilo
dell'armonia delle relazioni familiari che dell'assunzione delle
responsabilità educative, l'assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere, in favore
dei consultori del servizio sanitario, di quelli privati convenzionati,
delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di solidarietà
familiare appositamente accreditate, contributi finalizzati al rilancio
degli interventi sociali ed educativi complementari alle prestazioni
sanitarie e sociali a rilievo sanitario già erogate dai consultori
medesimi ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni.
2
. Tali interventi
devono prevedere in particolare:
a)
iniziative d'informazione e formazione rivolte ai genitori ai fini di
un approfondimento delle loro funzioni educative;
b)
promozione ed organizzazione di momenti formativi misti tra genitori e
tra genitori e figli;
c)
iniziative d'informazione e formazione, da svolgersi in collaborazione
con gli organi collegiali della scuola, finalizzate all'aggiornamento
degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori ed al
coinvolgimento di questi ultimi in attività laboratoriali organizzate
dalle istituzioni scolastiche;
d)
sostegno all'assunzione delle responsabilità genitoriali, mediante
programmi educativi individualizzati con l'eventuale supporto di
personale qualificato messo a disposizione dagli enti pubblici;
e)
interventi di mediazione familiare nei casi di gravi, difficoltà
relazionali nel rapporto di coppia;
f)
consulenza legale sul diritto di famiglia per le separazioni,
adozioni, affido, questioni patrimoniali.
3
. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, sono definiti criteri e
modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo
prevedendo, altresì, le linee prioritarie d'intervento.
Art.
9. Centri di accoglienza
1
. La Regione eroga contributi per la copertura delle
spese di primo impianto alle associazioni di donne che organizzano
centri di accoglienza per donne vittime di maltrattamenti in famiglia e
per i loro figli minori, o a rischio di maltrattamento fisico o
psichico.
2
. I centri di accoglienza sono gestiti da donne e
provvedono al ricovero diurno e/o notturno delle donne e dei loro figli
in case il cui domicilio è tenuto riservato e possibilmente lontane dal
luogo di residenza per un periodo massimo di un anno.
3
. I centri di accoglienza forniscono assistenza
legale e psicologica alle donne e ai loro figli e favoriscono il
reinserimento lavorativo, sociale e scolastico delle vittime di
maltrattamenti e dei loro figli minori.
4
. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali sono determinate le modalità di
attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art.
10. Buono socio-sanitario
1
. L'Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali è autorizzato a promuovere, anche
mediante i comuni, interventi di carattere innovativo e sperimentale in
ambito socio-sanitario da realizzare attraverso l'attribuzione, in base
a livelli di reddito predeterminati, di erogazioni finanziarie
denominate buoni socio-sanitari, da corrispondere con carattere
periodico, in alternativa alle prestazioni di natura residenziale
eventualmente dovute, ai sensi della vigente normativa, a nuclei
familiari i quali comprendano nel loro ambito, anziani non
autosufficienti o disabili gravi.
2
. Il buono può essere, altresì impiegato dalla
famiglia per l'acquisto di prestazioni socio-sanitarie a carattere
domiciliare, in favore dei medesimi soggetti di cui al comma 1, offerte
da enti ed organismi no profit, accreditati secondo strumenti e modalità
in grado di consentire la libera scelta dell'utente nell'ambito di una
gamma di prestazioni determinate riconducibili alla condizione
dell'utente medesimo, nonché una concreta ed effettiva verifica, in
rapporto alla natura delle prestazioni stesse richieste dalla famiglia,
sull'appropriatezza dell'intervento, sulla qualità dei comportamenti
dell'ente erogatore e dei singoli operatori.
3
. L'importo del buono non può, in ogni caso,
superare per ciascuno dei soggetti, anziano non autosufficiente o
disabile grave, l'ammontare dell'indennità di accompagnamento
predeterminata dalla disciplina vigente in materia.
4
. Con decreto del Presidente della Regione, adottato
su proposta dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, vengono determinati i livelli di reddito complessivi del
nucleo familiare, le modalità per l'accesso al buono e per il suo
utilizzo in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché il
sistema di accreditamento degli organismi eroganti unitamente agli
strumenti di verifica e controllo;
Art.
11. Madri di giorno
1
. Per "madre di giorno" s'intende una
casalinga in possesso di un'esperienza abilitante, conseguita attraverso
la personale esperienza della maternità o attraverso apposite
esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad
educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio, uno
o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo
nido.
2
. Le associazioni di solidarietà familiare, ad
esclusione di quelle costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno
1994, n. 22 e gli enti di privato sociale onlus che abbiano maturato
esperienza di sostegno alle responsabilità genitoriali possono
promuovere l'esperienza delle madri di giorno, fornire loro la
necessaria preparazione o integrare quella già posseduta, assisterle
sul piano amministrativo e tecnico, garantire la continuità della presa
in cura del minore nel caso di malattia o impedimento, fornire le
necessarie consulenze in campo psicopedagogico, assumere gli oneri
derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile
verso terzi e provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di
consumo necessari allo svolgimento del servizio.
3
. La madre di giorno svolge la propria attività
senza ricevere alcun compenso dalle famiglie degli utenti, che versano
alle associazioni ed alle organizzazioni di cui al comma 2 un
corrispettivo per il servizio ricevuto determinato in misura da
consentire la copertura dei costi necessari al suo mantenimento.
4
. I comuni possono erogare alle famiglie, secondo
livelli di reddito e criteri di attribuzione predeterminati, vaucher
spendibili presso le associazioni e gli enti di cui al comma 2,
accreditati presso la stessa amministrazione comunale mediante stipula
di apposita convenzione. L'accreditamento è effettuato per tutte le
associazioni e gli enti di cui al comma 2 aventi i requisiti previsti
dalla presente legge.
5
. Le convenzioni,
di cui al comma 4, prevedono:
a)
la determinazione del corrispettivo relativo al servizio ricevuto in
conformità a quanto stabilito al comma 3;.
b)
le procedure e le modalità d'integrazione tra i servizi pubblici
all'infanzia, i servizi socio-assistenziali ed i servizi delle madri
di giorno;
c)
gli standard minimi di esperienza o formazione abilitante per lo
svolgimento del servizio da parte della madre di giorno;
d)
le modalità di verifica periodica della qualità del servizio.
Art.
12. Attività di formazione ed informazione
1
. La Regione,
nell'ambito dell'attività di formazione professionale di sua competenza
e preferibilmente con l'intervento dei comuni e delle province,
promuove, organizza e finanzia:
a)
programmi rivolti prioritariamente alle donne in materia di
aggiornamento e riconversione professionale per agevolare il
reinserimento nel mondo del lavoro della persona che ha interrotto
l'attività lavorativa per motivi di maternità o di cura di un
componente del nucleo familiare;
b)
corsi di formazione per portatori di handicap;
c)
corsi di formazione e riqualificazione per gli operatori dei servizi
socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione della
presente legge.
2
. La Regione riconosce e sovvenziona i servizi alla
famiglia erogati da soggetti pubblici e privati accreditati per svolgere
attività di informazione e formazione sulla vita coniugale e familiare
e sulla valorizzazione personale e sociale della maternità e della
paternità. I consultori familiari pubblici e privati autorizzati
realizzano programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di
coniugi e di genitori, nonché programmi formativi ed informativi
riguardanti la procreazione responsabile, rivolti a gruppi omogenei di
popolazione. Nell'ambito di tali programmi sono offerte modalità di
sostegno e di consulenza personalizzata, che garantiscano la libertà di
scelta procreativa, nel rispetto della deontologia professionale degli
operatori e delle convinzioni etiche e della integrità psicofisica
delle persone. Nell'ambito di tali programmi è, altresì, data adeguata
informazione sui diritti della donna in stato di gravidanza e sui
servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a
favore del bambino ed a tutela dei suoi diritti.
Art.
13. Tutela dell'equilibrio psico-fisico dei bambini nelle strutture
sanitarie
1
. Al fine di garantire l'equilibrio e il benessere
psicofisico del bambino, i presidi sanitari pubblici e privati
convenzionati della Regione garantiscono, sia nelle modalità
organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi
diagnostico-terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive, cognitive
ed espressive proprie dell'età del bambino, facilitando la continuità
del rapporto con la famiglia, nonché per i bambini in età scolare, con
la classe frequentata.
2
. Per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1, in tutti i reparti
pediatrici sono individuate modalità organizzative atte a permettere:
a)
l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia
affettivamente legata al bambino, nell'intero arco delle ventiquattro
ore, consentendo il riposo accanto al bambino e garantendo, a
pagamento, l'accesso alla mensa ospedaliera;
b)
la presenza dei genitori, o persona di loro fiducia, durante la visita
medica di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, le
medicazioni ed altre attività terapeutiche purchè precise
controindicazioni igienico-sanitarie non la impediscano;
c)
l'attività ludico-espressiva del bambino con la destinazione. di una
stanza del reparto a sala giochi fornita di quanto necessario allo
svago e con l'adozione di tutte le misure idonee a riprodurre in
ospedale condizioni ordinarie di vita.
3
. I medici del reparto ed il personale
infermieristico sono tenuti a fornire ai genitori tutte le informazioni
sulla natura e il decorso della malattia, sulle prestazioni mediche cui
il bambino sarà sottoposto e sui tempi di attuazione nonché a favorire
un rapporto di fiducia con il bambino; a tal fine la direzione sanitaria
dell'ospedale organizza corsi di formazione per il personale adibito ai
reparti di pediatria.
4
. Presso ogni reparto di pediatria è assicurata la
presenza di uno psicologo che offra assistenza ai bambini e ai genitori
nell'affrontare l'esperienza dell'ospedalizzazione.
5
. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto
applicabili, valgono anche per le attività ambulatoriali e di day
hospital di tutti i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati.
Art.
14. Coordinamento degli orari, pianificazione dei servizi e banche del
tempo
1
. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti di
cura ed assistenza familiare, armonizzando il funzionamento dei servizi
locali con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia,
l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali promuove, nel rispetto delle competenze regolamentari e di
programmazione delle autonomie locali, le iniziative di studio e
pianificazione dei comuni dirette a favorire la costituzione di banche
del tempo, nonché il coordinamento degli orari e delle modalità di
funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle
istituzioni educative e scolastiche e dell'apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche. Per "banche del
tempo" si intendono forme di organizzazione mediante le quali
persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per
attività di cura, custodia ed assistenza vengono poste in relazione con
soggetti o famiglie in condizione di bisogno attraverso associazioni di
solidarietà familiare.
2
. L'assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali promuove, altresì, iniziative
sperimentali per la stipula di accordi fra le organizzazioni
imprenditoriali e sindacali che prevedano forme di articolazione delle
attività lavorative volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro,
anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53.
3
. L'assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali è autorizzato a concedere ai comuni un
contributo pari al 50 per cento, e per un importo comunque non superiore
ai 25.000 euro, delle spese da sostenere per lo svolgimento degli
incarichi di studio e di pianificazione di cui al comma 1.
4
. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di bilancio l'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le
autonomie locali fissa criteri e modalità per l'erogazione dei
contributi di cui al comma 3, prevedendo altresì le linee prioritarie
d'intervento per le banche del tempo già costituite e provvede
all'istituzione di uno sportello regionale per le banche del tempo.
Art.
15. Sportelli per la famiglia
1
. I comuni, singoli e associati, attivano,
nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio-assistenziale,
appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto
per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali,
regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai
servizi rivolti ai nuclei familiari.
2
. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con
la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la
famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende
unità sanitarie locali e degli altri enti pubblici che svolgono attività
di interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto
complessivo alla famiglia.
3
. Le forme di coordinamento di cui al comma 2 sono
determinate con deliberazione della giunta regionale, sentite le
competenti commissioni legislative dell'assemblea regionale siciliana.
Art.
16. Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà
familiare
1
. In attuazione
del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le
associazioni di solidarietà familiare rivolte a:
a)
dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle
famiglie;
b)
promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della
famiglia;
c)
favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura
familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.
2
. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito
presso l'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali un registro regionale delle associazioni di solidarietà
familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei
requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n.
383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il
perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3
. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte
nel registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'art.
11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste
dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e
socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono
beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili
dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti
locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di
cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
4
. Con decreto dell'assessore per la famiglia, le
politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e cancellazione
dallo stesso.
Art.
17. Studi, ricerche, monitoraggio e divulgazione
1
. Al fine di consentire una permanente
implementazione delle politiche regionali socio-assistenziali e socio-
sanitarie, nel quadro di un crescente livello d'integrazione e di qualità
del sistema di welfare regionale e locale, l'assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato a
finanziare studi, ricerche, monitoraggi ed attività di comunicazione o
divulgazione concernenti l'analisi sociale, socio-economica,
socio-culturale e statistica del contesto regionale, l'elaborazione di
innovativi modelli gestionali dei servizi o degli interventi,
l'elaborazione e l'utilizzo di sistemi di verifica e rilevamento della
qualità prodotta e percepita, l'impatto delle politiche adottate, la
promozione e la diffusione di tematiche comunque inerenti il sistema di
protezione sociale.
2
. Per le finalità di cui al comma 1 l'assessorato
della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali stipula
direttamente convenzioni con singoli esperti di comprovata
qualificazione ovvero con enti ed istituzioni pubbliche o private no
profit operanti nei settori di riferimento.
Art.
18. Osservatorio permanente sulle famiglie
1
. È istituito presso l'assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali l'osservatorio
permanente sulle famiglie, di seguito denominato osservatorio.
2
. L'osservatorio,
in particolare:
a)
studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza,
di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità
familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi
socio-educativo-assistenziali;
b)
valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie
realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e
privati, da gruppi e associazioni;
c)
presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno
della famiglia;
d)
esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti
regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse
per la famiglia.
3
. La composizione dell'osservatorio è determinata
dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle
autonomie locali, il quale assicura la presenza, di funzionari
dell'assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente
interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti
delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle
associazioni dei comuni e delle province.
4
. L'osservatorio, per lo svolgimento dei propri
compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi.
L'osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di
enti specializzati e di istituti universitari.
Art.
19. Norma finanziaria
1
. Per le finalità
degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 e 18 è autorizzata per ciascuno
degli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 la spesa complessiva di
1.400 migliaia di euro, come di seguito suddivisa:
===================================================
(migliaia di euro)
===================================================
2003 2004 2005
===================================================
Art. 6 200 200 200
Art. 7 200 200 200
Art. 8 100 100 100
Art. 9 200 200 200
Art. 10 300 300 300
Art. 14 200 200 200
Art. 17 100 100 100
Art. 18 100 100 100
==================================================
|
2
. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio
finanziano 2003, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 Per ciascuno degli
esercizi finanziari 2004 e 2005, la spesa, valutata in 1.400 migliaia di
euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B.
4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
3
. Per le finalità dell'art. 3, comma 1, è
autorizzato il limite quinquennale di impegno di 600 migliaia di euro,
per l'esercizio finanziario 2003 ed il limite quinquennale di impegno di
2.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e
2005. All'onere relativo all'esercizio finanziario 2003, quantificato in
600 migliaia di euro, si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. Per gli esercizi
finanziari 2004 e 2005, la spesa, quantificata rispettivamente in 2.600
e 4.600 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2, codice 120201, accantonamento 1001.
4
. Gli interventi previsti dagli articoli 7 e 14 sono
attivati nei limiti delle spese autorizzate dal comma 1 del presente
articolo.
Art.
20.
1
. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia.
2
. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo,
31 luglio 2003
CUFFARO
Assessore regionale per la famiglia le politiche sociali e le autonomie
locali
D'Aquino
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