Regione Siciliana
Circolare Assessorato al Lavoro16 settembre 1999, n.8.
GURS n.47 del 01/10/1999
Disposizioni in materia di formazione professionale speciale
rivolta ai soggetti portatori di handicap di cui alle leggi
regionali n. 16/86 e n. 18/99, art.16.
(V. modifica pubblicata GURS n.44 del 29/09/2000)
I - INTRODUZIONE
Con l'art.16 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è stato autorizzato ad attuare per
il biennio 1999/2000 gli interventi formativi a favore dei
soggetti portatori di handicap sia di inserimento dei disabili
nella corsualità ordinaria di cui alla legge regionale n. 24/76
che di formazione professionale speciale rivolta esclusivamente
ai portatori di handicap, previsti dal piano triennale approvato
con la legge regionale 28 marzo 1986, n.16 e successie modifiche,
previa adozione del relativo piano annuale.
Gli interventi formativi speciali rivolti ai portatori di
handicap consistono, più dettagliatamente in:
1) attività annuali di orientamento professionale rivolte ad
individuare i bisogni formativi e a saggiarne i limiti, le
potenzialità e gli interessi dei soggetti da avviare alle
attività di preformazione di cui al punto successivo;
2) attività annuali di preformazione professionale attraverso
cui, tenendo conto delle potenzialità espresse precedentemente
dai portatori di handicap nei corsi di orientamento, si realizzi
l'obiettivo del successivo inserimento degli allievi nella
corsualità finanziata ai sensi della legge regionale n.24/76;
3) attività annuali di qualificazione professionale specifica
rivolta ai soggetti portatori di handicap sensoriali (audiolesi e
non vedenti);
4) attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento di
operatori socio-assistenziali operanti nel settore (insegnanti di
sostegno).
Ai fini della predisposizione del piano annuale delle attività
di cui ai precedenti punti gli enti si atterrano alle seguenti
disposizioni:
II - SOGGETTI ATTUATORI
I soggetti attuatori sono quelli indicati dalla previsione
contenuta nell'art.4 della legge regionale n.24/76 nel testo
vigente al momento della pubblicazione della presente circolare.
1) Termini di modalità di presentazione delle proposte
Le proposte formative dovranno essere trasmesse a questo
Assessorato regionale del lavoro a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzata a:
- Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale,
formazione professionale ed emigrazione - Direzione formazione
professionale ed orientamento - gruppo IV/FP - via Imperatore
Federico n.52 - 90100 Palermo.
Le domande dovranno essere spedite entro il 30ottobre 1999, a
tale scopo farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di
partenza.
Detto termine è perentorio, pertanto non saranno prese in
considerazione domande spedite dopo la data sopra indicata. Le
domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo (allegato1).
2) Documentazione da produrre
In allegato alla domanda in carta legale, il proponente dovrà
trasmettere:
| I) | atto costitutivo dell'ente in copia autenticata; | |
| II) | statuto dell'ente in copia autenticata; | |
| III) | verbale di nomina e potere di firma del legale rappresentante dell'ente conforme alle prescrizioni di legge e dello statuto in copia autenticata; | |
| IV) | delibera degli organi decisionali in copia autenticata a norma di legge, di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell'istanza o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso dal legale rappresentante; | |
| V) | proposte formative redatte sull'apposito modulo; | |
| VI) | qualora l'ente ne sia in possesso, dichiarazioni degli aspiranti allievi e/o dei loro tutori legali, recanti sottoscrizione autentica, da cui si rilevi la volontà di partecipare alle attività formative. La produzione della documentazione di cui al presente punto sarà titolo di preferenza nell'ammissione al finanziamento in quanto comprovante l'effettiva esigenza territoriale di istituire il corso; | |
| VII) | monografia del corpo proposto relativa a: |
a) sede dell'attività formativa;
b) numero degli iscritti;
c) dettagliata relazione sugli obiettivi del corso;
d) discipline teoriche oggetto di insegnamento e relativi
programmi;
e) esercitazioni pratiche e relativi programmi;
f) articolazione oraria del corso;
g) preventivo di spesa di massima secondo le indicazioni
fissate nella presente circolare;
| VIII) | previsione di eventuali stage e/o visite guidate. |
Con apposito provvedimento assessoriale le attività corsuali
saranno assegnate tra le proposte ammissibili e sulla base dei
seguenti criteri:
- regolarità della domanda;
- rispetto dei termini della presentazione delle proposte;
- possesso dei requisiti;
- rispetto dei limiti di spesa;
- coerenza tra obiettivi, contenuti, metodi del progetto in
correlazione alle finalità poste dalla legge regionale n.16/86.
III - GESTIONE
A seguito dell'approvazione del piano formativo speciale di cui
alla presente circolare, gli enti di formazione professionale
ammessi a finanziamento dovranno attenersi alle seguenti
disposizioni.
Preliminarmente si conferma l'impostazione modulare dell'attività
formativa già prevista nella precedente circolare n.3/FP/96 del
22 marzo 1996 (pagg. 3-4).
1) Inizio
L'inizio dell'attività è subordinato ad apposita autorizzazione
assessoriale che i soggetti attuatori dovranno richiedere al
competente gruppo IV/F.P. - alla richiesta di autorizzazione dovrà
essere allegato:
a) verbale di selezione degli allievi da avviare al corso.
Relativamente alle operazioni di selezione si ribadisce l'obbligatorietà
dell'intervento dell'equipe pluridisciplinare chiamata ad
esprimere parere vincolante per l'avviamento del portatore di
handicap al corso più congeniale e a verificare, assieme allo
psicologo e all'assistente sociale a prestazione professionale
presso l'ente, la realizzazione del programma didattico e di
integrazione sociale predisposto dall'ente gestore.
In caso di accertata soppressione o indisponibilità dell'equipe
pluridisciplinare, operante presso la A.U.S.L., l'intervento alla
stessa demandato potrà essere sostituito da analogo intervento
di un medico specialista per la tipologia dell'handicap che
attesti il tipo e il grado di handicap formulando la diagnosi
medica e funzionale e dallo psicologo e assistente sociale per la
diagnosi funzionale e psico-sociale, purché detti operatori
facciano parte di una struttura pubblica.Di ciò ovviamente, e
dei suddetti pareri ne dovrà essere fatta espressa menzione nel
verbale di selezione degli allievi.
L'ufficio provinciale del lavoro dovrà accertare che nel verbale
di selezione risultino i pareri espressi dall'equipe
pluridisciplinare o dagli operatori succitati costituendo detti
pareri condizione necessaria per l'avviamento al corso.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
avvieranno gli allievi al corso anche in presenza di un numero
inferiore a quello previsto nel piano approvato, purché non al
di sotto del minimo di 8 allievi fissato dalla legge;
b) curriculum scolastico e formativo dei soggetti
portatori di handicap da avviare al corso.
Le schede analitiche dei singoli allievi devono comprendere
dettagliato curriculum scolastico e formativo, nonché tipo e
grado di handicap, ed essere corredate dall'attestazione
rilasciata dall'equipe pluridisciplinare o, in assenza, dei
suindicati operatori facenti parte di una struttura pubblica, da
cui risulti l'handicap dell'allievo con la diagnosi funzionale
medico-psico-sociale e la tipologia del corso verso il quale può
essere proficuamente avviato.
Tale scheda, che deve contenere anche i vari progressi o regressi
dell'allievo, dovrà seguirlo durante tutti gli anni formativi;
c) ubicazione della sede formativa, corredata da
certificazione rilasciata dal competente Ispettorato del lavoro
da cui risulti l'idoneità dei locali e delle attrezzature, nonché
l'assenza di barriere architettoniche se ostative al regolare
svolgimento dell'attività formativa speciale, ovvero richiesta
all'Ispettorato del predetto certificato corredato da
dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante,
nelle forme di legge, con cui si impegna a sospendere le attività
didattiche in caso di accertamento negativo di idoneità da parte
dell'Ispettorato del lavoro fin quando non verranno rimosse le
cause che hanno determinato tale sospensione.
Soltanto dopo che l'Ispettorato si sarà pronunciato
favorevolmente questo Assessorato provvederà ad autorizzare la
ripresa delle attvità;
d) elenco del personale docente, amministrativo,
ausiliario e a prestazione professionale da impegnare nel corso
comprendente titolo di studio e settore di iscrizione all'albo
della formazione professionale, ovvero curriculum professionale
per il personale a prestazione professionale;
e) programmi e calendario delle lezioni teoriche e
pratiche;
f) dichiarazione da parte del competente UPLMO che sono
state effettuate tutte le vigenti prescrizioni relative all'inizio
dell'attività corsuale (vidimazione dei registri di presenza e
contabili etc.);
g) analitica relazione riguardante l'organizzazione
didattica e gli interventi di socializzazione, in ordine ai corsi
affidati;
h) dettagliata indicazione dei costi previsti per le
singole voci di spesa (preventivo di spesa).
2) Durata
a) Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo
I la durata di ogni corso è fissata in 900 ore.La durata
giornaliera è fissata in almeno 5 ore, quella settimanale in
almeno 5 giorni.
Per le attività di cui al punto 4 del paragrafo I la durata di
ogni corso è fissata in 150 ore.
b) Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo
I l'interruzione dell'attività del corso senza un'eventuale
ripresa, comporterà:
- la revoca del finanziamento con il conseguente recupero delle
somme già erogate nel caso in cui l'attività del corso si
interrompa prima del compimento delle 200 ore; la riduzione
proporzionale del finanziamento qualora l'attività del corso si
interrompa dopo il compimento delle 200 ore di svolgimento.
3) Esercitazioni pratiche
Per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo I, non
meno di 450 ore della durata del corso dovranno essere riservate
alle esercitazioni pratiche.
Dette esercitazioni pratiche, per le attività di cui al punto 1
del paragrafo I, dovranno essere realizzate nell'ambito delle
seguenti aree di laboratorio:
| I) | lavorazione e/o decorazione di ceramiche, porcellane e/o vetro; | |
| II) | realizzazione manufatti in lana, vimini, corda e paglia; | |
| III) | cucito e/o ricamo e/o lavorazione a maglia e all'uncinetto; | |
| IV) | lavorazioni semplici oggetti in legno; | |
| V) | giardinaggio e/o orticoltura; | |
| VI) | elementari lavori di ufficio; | |
| VII) | servizi domestici e/o di comunità; | |
| VIII) | rilegatoria libri moderni e antichi; | |
| IX) | allevamento e/o cura di animali; | |
| X) | realizzazione semplice di bijotteria in pietre dure. |
Delle predette 10 aree di laboratorio pratico dovranno esserne
realizzate 5.
Per le attività di cui al punto 2 del paragrafo I le
esercitazioni pratiche saranno finalizzate al conseguimento dell'abilità
pratica necessaria all'inserimento nella corrispondente tipologia
corsuale ordinaria.
4) Valutazioni
E' opportuno, per valutare con più attendibilità sia dal punto
di vista qualitativo che quantitativo gli apprendimenti degli
allievi, fare ricorso ad una comune metodologia.
In sede di prove finali dei corsi di orientamento, sarà indicato
l'esito conseguito (ammissione o meno ai successivi corsi di
preformazione) unitamente ad un giudizio riguardante una o due
tipologie lavorative verso le quali il portatore di handicap ha
mostrato attitudine, mentre al termine dei corsi di preformazione
gli allievi conseguiranno un attestato concernente le mansioni
che sono in grado di svolgere; nel verbale d'esame sarà indicato
l'esito conseguito (positivo-negativo) omettendo il voto.In caso
di esito positivo sarà segnalato l'inserimento nel corso di
qualificazione ex legge regionale n.24/76 il cui profilo
professionale è più rispondente alle attitudini dimostrate dal
soggetto portatore di handicap.
Al termine dei corsi di cui al punto 4 del paragrafo I verrà
rilasciato un attestato di perfezionamento.
In merito alla valutazione finale per i corsi speciali va
precisato che, consapevoli del fatto che i ritmi di apprendimento,
i potenziali di sviluppo e l'evoluzione dei soggetti risultano
differenziati, è possibile un reinserimento degli allievi nei
corsi di orientamento e qualificazione per sensoriali nel caso in
cui non vengono raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal corso
mentre è consentito il cambiamento dell'indirizzo professionale
del corso di preformazione anche se è stato conseguito un esito
positivo nei casi in cui ciò risulta funzionale, per permettere
ai medesimi il conseguimento di un maggior numero degli obiettivi
contemplati nel modulo, per aderire opportunamente alle
potenzialità e agli interessi espressi dai disabili.
Gli enti gestori solleciteranno i docenti a riflettere sulla
particolare natura del loro ruolo: essi, interagendo con gli
allievi disabili, sono chiamati a svolgere un'azione di stimolo
volta alla promozione dello sviluppo integrale dell'allievo,
ponendosi quali mediatori delle sue conquiste culturali e della
sua crescita sociale.
Ciò significa che il docente deve possedere un livello di
competenza tale da potere sempre essere in grado di organizzare,
per il proprio ambito disciplinare, quelle attività che nel modo
più opportuno consentano agli allievi attraverso il "fare"
il raggiungimento del vero "saper fare", grazie alla
guida dell'insegnante.
Particolarmente delicato è il ruolo dell'insegnante di sostegno,
in possesso del titolo di specializzazione, di cui al D.P.R. n.970/75
ovvero dell'attestato conseguito al termine del corso biennale
per operatore sociale assistenza handicappati finanziato ai sensi
della legge regionale n. 24/76, il quale, giusta il disposto del
D.M. 24 aprile 1986, modificato e integrato dal D.M.14 giugno
1988, concernente tra l'altro il profilo di detto insegnante,
deve avere consapevolezza della delicatezza del compito a lui
affidato e di ciò che la società tutta e le famiglie in
particolare da lui si attendono.
DETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'ammontare del finanziamento erogato da questa Amministrazione
sarà determinato per ogni singolo corso sulla base delle modalità
di seguito indicate.
1) Personale
Il contributo erogato per il finanziamento di ogni singolo corso
coprirà le seguenti spese da sostenere per il personale.
PERSONALE DOCENTE
- n.1 docente di sostegno da utilizzare per 15 ore settimanali e
n.1 docente di sostegno da utilizzare a completamento del numero
di ore settimanali previste di docenza frontale;
- n.1 docente di cultura generale da utilizzare per 12 ore
settimanali;
- docenti di pratica da utilizzare per 13 ore settimanali
complessive, tanti quanti ne occorrono per la realizzazione delle
attività di esercitazioni pratiche di laboratorio.
PERSONALE NON DOCENTE
- n.1 ausiliario servizi generali per 30 ore settimanali da
utilizzare con mansioni di pulizia e di assistenza materiale
degli allievi;
- n. 1 unità di personale amministrativo di 4° livello da
utilizzare per 15 ore settimanali per corso;
- n. 1 psicologo a prestazione professionale per attività di
consulenza, il cui intervento sarà rivolto alla selezione degli
allievi e alla verifica in itinere e finale della progettazione
didattica e di integrazione sociale, per 90 ore per corso. Il
compenso verrà determinato in ragione di lire 70.000 lorde/ora;
- n. 1 assistente sociale a prestazione professionale per attività
di consulenza, per la cura dei necessari rapporti tra ente
gestore - allievo - famiglia e servizi socio-sanitari
territoriali, per 90 ore per corso.Il compenso verrà determinato
in ragione di lire 70.000 lorde/ora.
Per la scelta del personale predetto l'ente deve prevedere l'utilizzo,
prioritariamente, del personale assunto a tempo indeterminato ai
sensi della legge regionale n. 24/76 ad orario parziale, come
completamento di ore.
Successivamente l'ente farà ricorso al personale assunto ai
sensi della legge regionale n. 16/86 posto nelle liste di mobilità.
Se ancora necessita personale e l'ente non può fare ricorso alle
due precedenti possibilità, i nuovi rapporti di lavoro che si
dovranno instaurare devono intendersi a prestazione professionale,
ribadendo che non sono ammesse nuove assunzioni a tempo
determinato.
2) Gestione
Il finanziamento che sarà erogato per le spese di gestione è
fissato in lire 32.000 per ora - corso nel caso in cui l'ente non
disponga di mezzo di trasporto per gli allievi portatori di
handicap e in lire 20.000 in caso contrario.
3) Allievi
Ad ogni allievo spetta l'indennità di frequenza giornaliera
stabilita dalla normativa vigente.
SPESE RENDICONTABILI
Nell'ambito dei parametri sopra indicati sono considerate spese
rendicontabili e quindi ammissibili a finanziamento, le seguenti
voci:
1) Spese per il personale
Rientrano in questa voce i costi sostenuti per il personale
utilizzato nelle attività formative secondo quanto previsto dal
vigente C.C.N.L. e per il personale a prestazione professionale.
2) Spese di gestione
A - Strutture logistiche
1) fitto locali;
2) manutenzione locali;
3) pulizia e disinfestazione locali;
4) condominio;
5) tassa di registro per il contratto di locazione.
Le spese di cui al punto sub A-1 non sono rendicontabili e quindi
non ammissibili a finanziamento nell'ipotesi in cui il soggetto
attuatore disponga di strutture logistiche preesistenti proprie e/o
già finanziate con i contributi erogati per le corsualità ex
legge regionale n.24/76, oppure si avvalga di strutture
logistiche messe a disposizione gratuitamente da enti operanti
nel settore dell'assistenza sociale.
B - Servizi e consumi
1) acqua;
2) riscaldamento;
3) tassa raccolta rifiuti solidi urbani;
4) energia elettrica;
5) telefono;
6) servizi postali;
7) pubblicità su stampa e mezzi di comunicazione;
8) cancelleria e modulistica;
9) materiale igienico-sanitario;
10) spese trasporto allievi;
11) pronto soccorso;
12) dotazione individuale di materiale didattico;
13) dotazione collettiva di materiale didattico;
14) locazione attrezzature didattiche;
15) assistenza e manutenzione attrezzature;
16) assicurazione attrezzature didattiche;
17) spese tenuta conti correnti.
Le spese sub B-10 sono rendicontabili soltanto per l'acquisto
carburante e assicurazione nell'ipotesi in cui il soggetto
attuatore disponga di mezzi di trasporto acquistati con
finanziamento pubblico.
3) Spese per allievi
1) indennità giornaliera di presenza;
2) assicurazione allievi in itinere.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, fermo restando che il
finanziamento per ciascun corso non può superare, per nessuna
ragione, lo stanziamento decretato, emetterà a favore degli enti
gestori appositi mandati di pagamento, commisurati al 70% degli
importi previsti per la voce personale, per la gestione e per gli
allievi dopo la ricezione della seguente documentazione:
1) convenzione in triplice copia, di cui due in bollo e una su
carta libera, stipulata con istituti bancari, sulla base dello
schema allegato alla circolare n. 2414/92 del 30 aprile 1992 o
appendice o atti aggiuntivi alle convenzioni già stipulate per
lo svolgimento dell'attività formativa finanziata dalla legge
regionale n.24/76, con la richiesta di istituzione di tre
distinti conti sui quali fare confluire rispettivamente le somme
previste per la voce personale (conto A), per la voce gestione (conto
B) e per la voce allievi (conto C);
2) apposito disciplinare sottoscritto, nelle forme di legge, dai
rappresentanti legali degli enti;
3) attestazione da parte del competente UPLMO della data di
inizio dell'attività corsuale che dovrà essere tempestivamente
trasmessa dall'ente al gruppo IV/F.P.
Gli enti, prima dello scadere dei due terzi dell'attività
formativa, per lo svincolo del restante 30% afferente la voce
personale e la voce allievi e del 20% relativo alla voce gestione,
dovranno avanzare istanza corredata da certificazione dell'U.P.L.M.O.
da cui risulti:
a) la regolarità dello svolgimento dell'attività
didattica ed amministrativa e che non vi sono ispezioni
didattiche e/o amministrative negative;
b) che l'ente è in regola con il pagamento delle
retribuzioni spettanti al personale dipendente impegnato nei
corsi ex legge regionale n. 16/86 nel rispetto del contratto di
categoria vigente, degli oneri previdenziali, sociali, e fiscali,
giusta dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della legge
n.15/68 dal legale rappresentante dell'ente gestore;
c) l'avvenuta corresponsione mensile dell'indennità di
presenza agli allievi frequentanti i corsi ex legge regionale n.
16/86;
d) che l'ente ha presentato regolarmente le scritture
contabili per la vidimazione bimestrale.
L'erogazione del restante 10% del contributo per le spese di
gestione sarà effettuata a seguito della verifica contabile dell'attività
svolta a cura dell'U.P.L.M.O. ribadendo che non sono consentiti
storni da un conto all'altro, salvo casi eccezionali
preventivamente autorizzati da questa Amministrazione.
Tenuto conto che l'inserimento dei portatori di handicap nelle
attività formative e successivamente nel mondo del lavoro è
opera di elevato aspetto sociale, gli enti gestori sono invitati
a formulare a livello didattico percorsi formativi funzionali al
predetto inserimento, al fine di agevolare la partecipazione, con
sufficienti capacità di autonomia, specie con il lavoro, alla
vita di gruppo.
Si raccomanda, pertanto, agli Uffici del lavoro, agli Ispettorati
del lavoro e agli enti gestori il diretto coinvolgimento, in
tutte le problematiche inerenti alla formazione professionale e
all'inserimento lavorativo dei disabili, del gruppo IV/F.P. dell'Assessorato
regionale del lavoro - Direzione formazione professionale,
rientrando nelle competenze di detto gruppo la promozione di ogni
azione idonea a facilitare l'inserimento formativo e sociale dei
portatori di handicap e la cura dei necessari collegamenti con
gli enti cui è stata affidata la gestione dei corsi, con le
istituzioni sanitarie, assistenziali e sindacali, collegamenti
che dovranno essere mirati soprattutto a rendere effettivo per i
disabili l'esercizio del diritto alla formazione professionale e
all'inserimento socio-lavorativo.
| L'Assessore: PAPANIA |
Allegato1
SCHEMA DI RICHIESTA DI ISTITUZIONE
DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 16/86
E DALL'ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N.18/99
Ente proponente:
__________________________________________________
sede: ____________________________via
_________________________________ tel. _______________
Località di svolgimento del corso richiesto:
comune: _________________________ via
_____________________________________________
| < > C.F.P. | < > | Sede occasionale |
| < > | Orientamento professionale | |
| < > | Preformazione professionale | |
| (specificare indirizzo) |
Tipo di corso:
| < > | Qualificazione per soggetti | |
| portatori di handicap sensoriali | ||
| (audiolesi e non vedenti) | ||
| < > | Formazione, aggiornamento, | |
| perfezionamento di operatori socio | ||
| assistenziali operanti nel settore | ||
| (insegnanti di sostegno) | ||
| Numero di allievi previsti (1): | ||
| Preiscrizioni effettuate: | ||
| Progettazione didattica e de- scrizione dell'intervento in ter- mini di moduli (2): | ||
| Piano di integrazione sociale (3): | ||
Programma:
| Materie | Ore settimanali | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| ............................................................. | ................ | |
| Totale ore settimanali | ______ | |
| Eventuali stage in azienda e/o visite guidate: |
Il sottoscritto __________________________________________ nella
qualità di _________________________________ dichiara di aderire,
incondizionatamente, a tutte le disposizioni che l'Assessorato ha
emanato o emanerà in ordine allo svolgimento e alla gestione dei
corsi.
............................. lì ...............................
Firma del legale rappresentante
Note:
(1) da 8 a 12 allievi;
(2) obiettivi, contenuti, metodi, percentuali di ore riservate
alla pratica;
(3) per un'esauriente illustrazione, produrre apposita relazione.
(99.39.1742)
F.to L'Assessore: PAPANIA
Modifica della
circolare 16 settembre 1999, n. 8, concernente disposizioni in
materia di formazione professionale speciale rivolta ai soggetti
portatori di handicap di cui alle leggi regionali n. 16/86 e n.
18/99, art. 16.
L'ultimo comma del punto "1) personale" della circolare
n. 8 del 16 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 dell'1 ottobre 1999,
è così modificato:
"Se ancora necessita personale e l'ente non può fare
ricorso alle due precedenti possibilità, lo stesso potrà
ricorrere a nuove assunzioni a tempo determinato, con esclusione
delle figure professionali di psicologo e assistente sociale per
i quali dovrà prevedersi, esclusivamente, il rapporto di lavoro
a prestazione professionale, così come per tutto il personale da
utilizzare per i corsi di aggiornamento degli operatori socio-assistenziali".
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