Regione Siciliana
Circolare Assessorato agli Enti Locali 27 giugno 1996, n. 8
G.U.R.S. 10 agosto 1996, n. 40
Modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio assistenziali. Nuovi limiti di reddito. Convenzioni-tipo.
A tutti i comuni della Sicilia
Alle Province regionali della Sicilia
Al Comitato regionale di controllo
Sezione centrale
Sezioni provinciali
Alle Aziende UU.SS.LL.
Alle Prefetture della Sicilia
Con la presente circolare si intendono rimuovere gli ostacoli che in passato si sono frapposti nell'organizzazione ed attuazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali.
Ci si riferisce, in particolare, alle difficoltà incontrate dalle amministrazioni locali sulle modalità di scelta del contraente, nell'applicazione dei limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e nell'elaborazione degli schemi di convenzione.
In tale direzione, pertanto, ed in sintonia con la normativa di recente approvata dall'Assemblea regionale, in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali, nonchè, in conformità ad una proposta di modifica dei limiti di reddito, sulla quale è stato acquisito il parere favorevole del Comitato consultivo regionale, previsto dall'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e agli schemi di convenzioni-tipo approvati dal suddetto Comitato, si impartiscono direttive finalizzate ad imprimere un'accelerazione all'attivazione dei servizi, fornendo, nel contempo, adeguate risposte alle giuste aspettative delle fasce più deboli della popolazione dei comuni siciliani.
Modalità per la concessione
dei servizi socio-assistenziali
Com'è noto, l'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, modificato ed integrato dall'art. 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, reca una serie di previsioni in materia di modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali.
Passando all'esame dei singoli commi del suddetto articolo si forniscono i seguenti chiarimenti:
A) il 2° comma statuisce che i comuni e le province regionali, per importi non superiori a 400.000 ECU, provvederanno alla concessione dei servizi socio-assistenziali, con deliberazione di giunta comunale o provinciale mediante privata. Da ciò discendono due conseguenze:
1) per contratti d'importo inferiore a 400.000 ECU (importo, escluso IVA, riferito al periodo temporale della concessione), l'affidamento a trattativa privata dei servizi socio-assistenziali (con gara informale o meno) è di esclusiva competenza della giunta municipale o della giunta provinciale, senza preventiva autorizzazione consiliare.
E' intuitivo che, nella fattispecie in esame, interamente disciplinata dal suddetto art. 15 della legge regionale n. 4/96 e successive modificazioni, non è applicabile l'art. 12 della legge regionale n. 4/96, modificato ed integrato dall'art. 11 della legge regionale n. 22/96 (trattativa privata) nè le disposizioni dei decreti legislativi nn. 157 e 158 del 17 marzo 1995 (attuazione direttive CEE per appalti pubblici dei servizi).
2) Per importi superiori rimane invece confermata la competenza del consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. f), della legge regionale n. 48/91.
Per quanto concerne le forme di pubblicità, relative all'intendimento dell'Amministrazione di procedere all'affidamento dei servizi, si rinvia al regolamento comunale dei contratti con parametri desumibili dall'art. 65 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
B) Il 3° comma del medesimo articolo così riporta: "Il comune potrà preferire l'istituzione ecc.". L'espressione indicata dal legislatore va intesa nel senso che il comune, con deliberazione motivata, ha facoltà di scegliere l'affidatario del servizio non soltanto e necessariamente nell'ambito comunale ma anche in ambito provinciale e regionale, purchè ne indichi, nell'atto deliberativo d'indizione della trattativa, le ragioni e le motivazioni poste a sostegno di tale scelta.
Detta facoltà potrà, di conseguenza, comportare la esclusione di enti che pur avendo sede legale in ambito locale, a giudizio della giunta, non abbiano maturato significativa esperienza nel servizio in parola, nè può assumere rilevanza l'avvenuto trasferimento della sede legale a seguito dell'emanazione della disposizione legislativa in esame ai fini dell'acquisizione del diritto di priorità.
Limitatamente all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, in caso di compresenza, nel prescelto ambito territoriale, di più enti socio-assistenziali iscritti all'albo regionale, i criteri da seguire per la scelta del contraente sono quelli della progettualità e dell'economicità.
Nel valutare l'aspetto progettuale del servizio devono essere predeterminati criteri oggettivi di scelta con riguardo a: esperienza maturata e documentata, organizzazione e mezzi operativi disponibili, professionalità impiegate, natura e tipologia delle prestazioni offerte anche con riferimento alle qualifiche di operatori utilizzabili ecc.
Per quanto attiene l'aspetto economico non va trascurato che, nella generalità dei casi, trattasi di servizi resi alla persona per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori qualificati da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro; gli oneri per il personale assumono, pertanto, il carattere di spesa incomprimibile, non soggetto ad alcun ribasso a parità di contratto (UNEBA, cooperative sociali, enti locali ecc.).
Ne consegue che, ai fini della prescritta comparizione, l'aspetto economico può trovare riferimento con esclusivo riguardo agli oneri di carattere generale ed organizzativo.
I superiori criteri di scelta potranno trovare applicazione anche per l'affidamento dei restanti servizi aperti e residenziali sia da parte della giunta che del consiglio nell'ambito delle rispettive competenze.
Giova, infine, evidenziare che dalla disciplina recata dal 2° e 3° comma dell'art. 21 in esame discende che le pubbliche amministrazioni (provincia e comuni), nella scelta degli enti assistenziali iscritti all'albo regionale per la gestione dei servizi residenziali, non possono non tenere nella dovuta considerazione sia la libera opzione operata dall'utenza o dai tutori, che le esigenze di coordinamento di detti servizi residenziali con i restanti interventi operati sul territorio da altre istituzioni (Azienda U.S.L., Dipartimento salute mentale, Tribunale per i minorenni, ecc.).
C) Il 4° comma affronta l'annoso problema dell'affidamento di strutture di proprietà del comune.
In tal caso, per la scelta del contraente, potrà richiedersi il possesso dei requisiti organizzativi previsti per la tipologia del servizio, prescindendo da quello dell'iscrizione all'albo regionale. Tuttavia, va rilevato che, effettuata la scelta, l'ente affidatario avendo conseguita la disponibilità della struttura, dovrà provvedere all'iscrizione all'albo regionale; requisito quest'ultimo al quale resta subordinata la successiva stipula della convenzione.
Non è superfluo ricordare che le strutture in argomento debbano preventivamente essere in possesso dei prescritti requisiti igienico-sanitari, di sicurezza degli impianti e di conformità agli standards regionali. Permane ovviamente l'obbligo per il comune di verificare preventivamente il possesso da parte dell'ente prescelto anche dei requisiti sociali e statutari propri delle istituzioni socio-assistenziali.
D) Per il ricovero presso strutture residenziali dei soggetti portatori di disagio psichico, nonché dei soggetti che entro il 31 dicembre 1996 dovranno essere dimessi dagli ospedali psichiatrici, i comuni, in assenza di enti iscritti all'albo regionale nell'ambito del competente distretto territoriale del Dipartimento di salute mentale, stipuleranno, ai sensi del 5° comma, convenzioni per la durata non superiore ad un semestre, anche con enti sforniti del suddetto requisito, avuto riguardo alla "data di costituzione", ovvero alla maturata esperienza nel settore della sofferenza mentale.
Se, alla scadenza del semestre, l'ente non avrà conseguito l'iscrizione all'albo, il comune sarà autorizzato a stipulare una nuova convenzione con un altro soggetto.
A tal riguardo, sarà opportuno che l'Ufficio di servizio sociale comunale ed il Dipartimento di salute mentale dell'Azienda U.S.L. competente per territorio provvedano a sottoscrivere apposito protocollo d'intesa nel quale andranno indicati i compiti e gli oneri relativi a prestazioni socio-assistenziali da porre a carico del comune e quelli relativi a prestazioni di rilievo sanitario che invece andranno posti a carico dell'autorità sanitaria, ove non assicurate direttamente da quest'ultima.
E) Il 7° comma reca modalità di affidamento di un servizio per il quale all'albo regionale non è stata istituita apposita sezione o tipologia; in tal caso la convenzione potrà essere stipulata con enti che, sebbene non iscritti all'albo prevedano tra i loro fini statutari lo svolgimento dell'attività assistenziale cui si riferisce l'affidamento.
F) L'8° comma, infine, estende l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 21 anche alle province regionali, ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, sia con riguardo all'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili, già riassegnata alla competenza delle province ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 33/91 che ad altri servizi a supporto ed integrazione dell'attività comunale.
Tra questi, si può suggerire il servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione debitamente autorizzati.
Per l'attuazione di tale servizio, che può interessare soggetti residenti in diversi comuni vicini, appare evidente l'interesse sovracomunale del servizio medesimo che potrebbe essere gestito direttamente dalla provincia per conto dei comuni interessati con quote di partecipazione alle spese relative in proporzione alle rispettive utenze.
E' di tutta evidenza il notevole risparmio di risorse finanziarie che siffatta organizzazione del servizio comporterebbe.
Analoga attenzione gli amministratori provinciali potranno riservare alla realizzazione e gestione di servizi residenziali per l'accoglienza di soggetti di particolare sofferenza o di solitudine quali i disabili fisici e psichici, le ragazze madri e gli anziani non autosufficienti.
Ciò nella considerazione che la realizzazione e la gestione di dette strutture in possesso dei prescritti requisiti si rivela spesso per i comuni di piccole dimensioni un onere non sopportabile in rapporto alla domanda locale.
Per completezza si ricorda, inoltre, che rientrano tra i compiti delle province regionali:
a) attività di supporto tecnico professionale a favore delle amministrazioni comunali nella progettazione e realizzazione delle attività socio-assistenziali;
b) la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori;
c) studi, ricerche e indagini sul territorio per settori di particolare rilievo sociale.
Infine, anche con riferimento a specifico quesito in materia di interventi in favore di ciechi e sordomuti si chiarisce quanto segue.
L'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, ha riassegnato alla competenza delle province regionali l'onere di provvedere all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, anche mediante il loro mantenimento presso appositi istituti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e del conseguimento di altro titolo di studio di ogni ordine e grado compreso quello universitario.
Ragioni di opportunità e di rilevanza sociale hanno in pratica indotto il legislatore regionale ad assicurare continuità nella gestione di tali servizi con riguardo alla lunga esperienza acquisita nel settore da diversi decenni (art. 80, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839) e non pregiudicare, per l'evidente inadeguatezza organizzativa dei comuni, cui la legge regionale n. 16/86 aveva attribuito in generale la titolarità degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, l'erogazione di prestazioni a favore di soggetti certamente rieducabili e capaci di inserimento lavorativo e sociale.
Il superiore obiettivo nasce dalla considerazione, riportata nella carta costituzionale, secondo la quale nessuna menomazione può essere causa di esclusione della persona dal contesto familiare e sociale e il diritto all'educazione ed istruzione, specificatamente riportato dall'art. 12 della legge-quadro n. 104/92, deve trovare concreta attuazione a cominciare dal servizio di aiuto personale (artt. 9 e 13) con la fornitura di sussidi tecnici ed informatici tanto preziosi nelle scuole secondarie di 2° grado; aiuti che per i non udenti, si ricorda, devono necessariamente comprendere l'impiego di operatori specializzati (interprete del linguaggio gestuale).
A tal riguardo basta riflettere sulle difficoltà che detti soggetti incontrano frequentando le scuole superiori, costretti a seguire i medesimi programmi dei normodotati ove non assistiti da personale specializzato per la comunicazione personale.
Pertanto, le province potranno attivare con le rimanenti istituzioni presenti nel territorio (comune, Azienda U.S.L. e Provveditorato agli studi) accordi di programmi disciplinati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, quali strumenti tecnico-giuridici, diretti ad agevolare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con l'apporto nelle rispettive competenze, anche finanziario, di progetti educativi e riabilitativi oltre che di integrazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Non è, inoltre, preclusa alle province, nell'ambito delle definite competenze di assistenza ai minorati della vista e dell'udito, la facoltà di stipulare apposite convenzioni con enti ed agenzie tecniche specializzate con funzioni di consulenza psico-pedagogica e specialistica nelle comunicazioni del linguaggio o nella tiflologia.
In conclusione, il carattere prettamente sovracomunale delle superiori raccomandazioni riconduce alla provincia ogni iniziativa in materia di istituzione e gestione dei servizi in favore dei minorati della vista e dell'udito (art. 13, lett. a), legge regionale n. 9/86), mentre permane a carico dei comuni di competenza l'assistenza igienico-personale nelle scuole dell'obbligo, l'aiuto domestico, l'assistenza economica ed abitativa e il trasporto gratuito per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado, ove quest'ultimo servizio non venga assicurato, in regime di convenzione, dalla stessa provincia per una più efficace ed economica gestione.
Nuovi limiti di reddito
Con decreto n. 867 del 25 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 3 agosto 1996, sono stati approvati nuovi limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, nonché ai servizi in favore degli anziani.
In particolare, l'accesso gratuito è riservato ai soggetti il cui reddito complessivo familiare non superi l'importo annuo della pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti pari, per il 1996, a L. 8.567.650, maggiorata del 50% nel caso di un solo soggetto unico componente il nucleo familiare e del 100% nel caso di due o più componenti adulti.
La presenza, nel nucleo familiare, di soggetti adulti, aggiunti al secondo o di minori, comporterà una maggiorazione aggiuntiva rispettivamente nella misura del 25% per ogni adulto e del 35% per ciascun minore.
Tali maggiorazioni vanno applicate alla quota base dell'importo annuo della pensione I.N.P.S.
I soggetti titolari di un reddito complessivo superiore ai suddetti limiti sono tenuti ad una compartecipazione in ragione del 5% della spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per ogni milione eccedente il limite per la gratuità.
Alla determinazione del reddito complessivo concorrono tutti i redditi, di qualsiasi natura, percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare e dai conviventi, compresi gli assegni a carattere riparatorio, come le pensioni di invalidità.
Unica eccezione è rappresentata dall'indennità di accompagnamento per la quale, come si dirà più diffusamente nel paragrafo, occorre distinguere tra servizi aperti e residenziali.
Solo per l'accesso a questi ultimi servizi, infatti, la suddetta indennità va aggiunta ai redditi posseduti dai componenti il nucleo familiare.
A titolo di esempio, si riportano, di seguito, due prospetti nei quali sono indicati i limiti di reddito applicabili a nuclei familiari, composti da soli soggetti adulti nel primo prospetto e da adulti e minori nel secondo:
Tabella
Va da sè che i suddetti limiti producono effetti a partire dal corrente anno, limitatamente a prestazioni e servizi di imminente attuazione, e a regime dal gennaio 1997 per la totalità delle attività assistenziali.
Per completezza di esposizione, si rammenta che relativamente al beneficio del trasporto gratuito in favore degli anziani, previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 87/81 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione del 4° comma dello stesso art. 16, quale limite di reddito per l'accesso gratuito, deve applicarsi la fascia esente ai fini IRPEF maggiorata del 20% per anziano unico componente il nucleo familiare. Per anziani, invece, facenti parte di nuclei familiari con più titolari di reddito, il limite per la gratuità è determinato dal doppio della fascia esente maggiorato del 20%; per quest'ultima previsione è sufficiente che il nucleo familiare ricomprenda più soggetti, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto o meno redditi nel corso dell'anno.
Per i servizi destinati ai soggetti portatori di handicap gravi occorre ancora fare riferimento ai limiti di reddito, previsti dal piano triennale allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, che di seguito si riportano.
A) Aiuto domestico alle famiglie.
Il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito è fissato in 20 milioni per nuclei familiari sino a 3 componenti, incrementato del 20% per ogni componente aggiunto al terzo.
In caso di redditi superiori, la compartecipazione è fissata nella misura del 20% quando il reddito complessivo, comprensivo della maggiorazione del 20% per ogni unità oltre la terza, sia inferiore ad una volta e mezza il limite di reddito per la gratuità, e del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite.
B) Sostegno economico alle famiglie.
Per la concessione del suddetto intervento, alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali, si applica lo stesso limite di reddito previsto dalla precedente lett. A) per l'aiuto domestico, mentre non trova applicazione per la natura dell'intervento la compartecipazione.
La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18 dell'11 febbraio 1980).
C) Assistenza abitativa (assunzione di una quota del canone di locazione e/o di oneri per ausilii tecnici connessi al tipo di handicap).
Le disposizioni legislative suindicate non prevedono limiti di reddito per l'accesso a tale forma di assistenza; è, tuttavia, opportuno che i comuni provvedano ad erogare i relativi contributi sulla base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:
1) livello di gravità dell'handicap;
2) disagio abitativo dell'alloggio e condizione socio-familiare rilevati dall'Ufficio di servizio sociale e dall'Ufficio tecnico comunale;
3) livello di reddito complessivo del soggetto e del nucleo familiare naturale o affidatario.
I suddetti limiti di reddito dovranno essere applicati, per omogeneità d'intervento nell'ambito dell'intera Isola, dalle amministrazioni provinciali nell'erogazione di servizi in favore dei ciechi e sordomuti.
Resta, altresì, confermato l'obbligo delle amministrazioni comunali e provinciali in conformità al disposto dell'art. 71 della legge regionale n. 22/86, di formulare, ove necessario, in rapporto diretto alle proprie disponibilità finanziarie, eventuali graduatorie degli aventi diritto ai fini dell'accesso ai servizi, senza omettere di riservare cautelativamente quote di dette disponibilità per l'aiuto ad utenze bisognevoli di interventi urgenti e inderogabili.
Per l'accesso ai servizi residenziali in favore di anziani, adulti e inabili fisici e psichici, si riconferma la precedente disciplina.
L'accesso gratuito è riservato ai soggetti senza alcun reddito mentre gli utenti in possesso di redditi propri dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale versando il 50% del reddito personale, se autosufficienti e il 65%, se parzialmente o non autosufficienti e ovviamente, sino alla concorrenza del costo del servizio medesimo.
Si rammenta che per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza occorre fare riferimento ad un grado di invalidità, accertato dalle competenti autorità sanitarie, non inferiore al 74%.
Ai titolari della sola pensione sociale sarà richiesta una compartecipazione pari rispettivamente ad 1/3 della pensione se autosufficiente e 1/2 se non autosufficiente.
Per quanto attiene, invece, l'azione di rivalsa da esercitare nei confronti degli obbligati per legge (art. 433 codice civile), il cui reddito superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, si ribadisce che il rimborso da richiedere agli obbligati non può superare il 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e il 65% se parzialmente o non autosufficiente, limitatamente alla quota di spesa sociale. Da tenere presente che nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dagli utenti.
Indennità di accompagnamento
Trattasi di un assegno mensile corrisposto dal Ministero degli interni, tramite le prefetture, a favore di soggetti, di qualsiasi età, nei cui confronti l'autorità sanitaria ha accertato uno stato di invalidità assoluta (100%) accompagnato dall'impossibilità di compiere gli atti fondamentali di vita.
Un'indennità di natura solidaristica non avente natura di reddito perchè a carattere riparatorio che compete a chiunque ne abbia necessità a prescindere dal reddito posseduto; una circostanza questa che ha fatto dibattere ove a fruirne siano invalidi civili con redditi medio-alti ovvero cittadini richiedenti e ammessi a fruire di servizi socio-assistenziali diretti all'integrazione personale, familiare e sociale al cui obiettivo detta indennità è destinata (anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali di qualsiasi età).
A ciò si aggiunge la precisazione dei competenti uffici delle prefetture secondo cui l'erogazione di detta indennità non è preclusiva del ricovero presso istituti assistenziali con onere a carico parziale della pubblica amministrazione.
Una condizione, questa, da tempo introdotta dal Governo regionale con la previsione di una compartecipazione da parte di anziani e adulti inabili commisurata al 65% del reddito personale goduto.
L'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili rendono oltremodo necessario privilegiare l'erogazione dei servizi, in particolare quelli residenziali, in favore di soggetti privi di mezzi di sussistenza e/o di supporto familiare, prevenendo forme inaccettabili di disimpegno da parte dei congiunti.
Ciò premesso, ai fini dell'accesso gratuito ai servizi, occorre distinguere i servizi aperti da quelli residenziali. Per questi ultimi, infatti, appare opportuno che l'indennità di accompagnamento debba concorrere alla determinazione del reddito complessivo, sia perché, come si è fatto cenno sopra, il ricovero non è a totale carico della pubblica amministrazione, tenuto conto che ciascun soggetto partecipa con il proprio reddito personale, e sia perché all'interno delle strutture residenziali è assicurata una serie di interventi di igiene, cura e aiuto alla persona, oltre che di promozione umana e sociale, tutte prestazioni per le quali è stata concessa l'indennità di accompagnamento.
Per i servizi aperti, invece, si conferma l'indirizzo assunto in precedenza di non considerare tale indennità come reddito. Di conseguenza, detto assegno non va aggiunto agli altri redditi dei componenti il nucleo familiare.
Schemi di convenzione - tipo
Il Comitato consultivo regionale, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante norme di riordino della pubblica assistenza, ha predisposto schemi di convenzione-tipo per la gestione, da parte dei comuni dell'Isola dei seguenti servizi:
1) assistenza domiciliare anziani;
2) casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
3) centro diurno;
4) comunità alloggio per disabili psichici;
5) istituti educativo-assistenziali in favore di minori;
6) casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;
7) comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Trattasi di un adempimento richiesto dagli artt. 14 e 20 della predetta legge regionale n. 22/86, i cui obiettivi appaiono inderogabili per una omogenea regolarizzazione dei rapporti tra i comuni della Sicilia e gli enti del privato sociale. Enti che è bene ricordare sono sempre più chiamati dal legislatore a svolgere un ruolo determinante nella gestione dei servizi in una logica di partecipazione motivata e qualificata in aiuto di quanti sono portatori di un disagio sociale, svantaggio o sofferenza.
Lo strumento della convenzione, punto centrale dell'intero impianto normativo, fatto salvo dall'art. 24, 4° comma, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si rivela essenziale per la gestione associata dei servizi tra comuni ed enti affidatari.
A tal riguardo si ritiene utile evidenziare di seguito gli elementi qualificanti e presenti in ciascuna convenzione:
a) gli obiettivi;
b) le motivazioni delle scelte in convenzione della gestione;
c) l'oggetto e l'articolazione delle prestazioni;
d) le modalità di frequenza o di ammissione e di dimissione dell'utenza;
e) il numero ed il profilo degli operatori, dei volontari e degli obiettori impiegati;
f) la durata e le modalità di rescissione o di rinnovo della convenzione;
g) il rimborso dei costi per i servizi resi;
h) l'esercizio di adeguate forme di controllo;
i) la partecipazione dell'utenza, degli enti convenzionati e degli organismi locali di rappresentanza all'attività di programmazione dei servizi, alle modifiche ed alle verifiche dei risultati raggiunti.
Non va, infine, sottaciuto che gli schemi di convenzione di che trattasi prevedono, in una logica di maggiore flessibilità e globalità degli interventi, nuovi standards organizzativi per unità e profili professionali e recano indicazioni innovative, in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 22/86, sulle forme di compartecipazione del fondo sanitario al costo delle prestazioni di rilievo sanitario.
Per le suddette considerazioni essi rappresentano, quindi, ad ogni effetto, atti d'indirizzo generale volti a realizzare un miglior collegamento funzionale delle attività e assicurare un'uniforme osservanza da parte degli enti destinatari. Come tali, pertanto, costituiscono direttive già approvate con decreto del Presidente della Regione e pubblicate nella presente Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Non si può omettere in questa sede di ricordare che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della legge regionale n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni o le province abbiano scelto per singole tipologie di servizi e di utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti. Si significa nel contempo che l'eventuale omissione ed il mantenimento di rapporti al di fuori di un regime convenzionale dovrà comportare l'annullamento degli atti da parte dell'organo tutorio e l'avvio dell'azione sostitutiva in danno degli organi inadempienti con le procedure di cui all'art. 24 della legge regionale n. 44/91. Sono fatti salvi, naturalmente, i provvedimenti urgenti e contingibili adottati dalle competenti autorità a favore di minori ed inabili bisognevoli di tutela (autorità di P.S., sanitarie, sindacale, minorile).
Mentre l'erogazione di rette di mantenimento o di rimborsi in misura inferiore a quanto previsto negli schemi di convenzione, ove non adeguatamente accompagnate e giustificate da oggettive analisi dei costi, potrà integrare l'indebito arricchimento della pubblica amministrazione sanzionabile in via giudiziaria.
Servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap
presso i centri di riabilitazione
Come è noto, per l'esercizio finanziario 1995, la legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana, non ha previsto alcun stanziamento per la concessione del contributo regionale per il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi presso i centri di riabilitazione convenzionati con le Aziende UU.SS.LL.
Successivamente, tuttavia, in sede di variazione di bilancio, sono stati assegnati 10 miliardi per le suddette finalità.
Detta somma, ancorché non impegnata entro l'esercizio precedente, a norma dell'art. 2, 1° comma, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 10, è disponibile per l'erogazione del contributo nel corrente anno.
A tal fine, i comuni interessati sono invitati ad inviare la seguente documentazione in duplice copia autenticata:
1) istanza, presentata nel 1995 a firma del sindaco, corredata dell'atto deliberativo, adottato nel decorso esercizio, munito degli estremi di riscontro tutorio, recante la volontà di voler svolgere il servizio e la richiesta del contributo regionale con indicazione della spesa preventivata;
2) attestazione a firma del sindaco, dei responsabili del servizio di assistenza e del servizio finanziario, di cui al mod. A allegato;
3) prospetti contabili trimestrali, inviati al comune dall'Azienda U.S.L. competente, riportanti in calce la seguente attestazione: "Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/86 si attesta che agli assistiti indicati nel presente prospetto è stata rilasciata regolare impegnativa per le prestazioni riabilitative";
4) relazione sull'utilizzazione dei contributi concessi ed accreditati negli anni 1990, 1991, 1993 e 1994.
Qualora parte o tutti gli atti suindicati siano già stati presentati a questo Assessorato, occorre ritrasmetterli nella loro completezza entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente circolare. L'invio parziale o incompleto degli stessi comporterà l'esclusione del comune dalla concessione del contributo.
L'ammontare del contributo sarà determinato con apposito decreto sulla scorta delle istanze pervenute e dell'entità delle prestazioni pro-capite e pro-die ricomprese.
Corre l'obbligo, nel contempo, di ricordare che i corrispettivi da liquidare agli enti gestori del servizio devono essere determinati dal competente ufficio tecnico comunale avuto riguardo alla distanza intercorrente tra il comune di residenza dell'utente e il centro di riabilitazione.
Di conseguenza detto corrispettivo non potrà eccedere il limite massimo fissato da questo Assessorato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 33/91, che per gli anni 1995 e 1996 si è già provveduto a rivalutare con apposito decreto in corso di pubblicazione.
Ne consegue, altresì, che l'eventuale differenza del costo del trasporto sostenuto non coperto dal contributo regionale va inequivocabilmente, ai sensi del 3° comma dell'art. 13 della richiamata legge regionale n. 33/91, posto a carico del fondo regionale per i servizi ex art. 44 della legge regionale n. 22/86 ovvero del bilancio comunale.
Si raccomanda, infine, come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/86 e come evidenziato in precedenza, affinché il servizio di che trattasi venga, dal corrente anno, organizzato e svolto direttamente dal singolo comune ovvero dai comuni associati che dovranno ripartire le spese sulla base del numero degli assistiti residenti.
Soggiorni climatico-termali
Per l'organizzazione e l'attuazione dei soggiorni climatico-termali, nella precedente circolare n. 4 del 20 aprile 1996, si è indicato per i comuni l'obbligo di non impegnare somme eccedenti il 10% o il 20%, secondo la popolazione residente, dell'assegnazione annuale del fondo servizi previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 22/86.
Detto limite può essere superato ove il comune utilizzi economie non finalizzate di esercizi precedenti senza pregiudizio, come già detto in precedenza, per l'erogazione dei servizi essenziali.
Per opportuna conoscenza si segnala, infine, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21 maggio 1996 è stata pubblicata la legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, che all'art. 59 riporta l'obbligo per l'Azienda U.S.L. di compartecipare al costo di mantenimento di anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali con retta comunale.
Detta compartecipazione è commisurata all'entità dell'integrazione della retta erogata ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87. Ciò nella considerazione che, nei confronti dei soggetti in questione, bisognevoli di tutela sociale e sanitaria, vengono assicurate prestazioni anche di "rilievo sanitario" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 agosto 1985.
Il citato articolo disciplina le modalità dell'azione di rivalsa.
L'Assessore: GURRIERI
Allegato A
ATTESTAZIONE
Per quanto concerne il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap gravi presso i centri di riabilitazione, previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, si attesta sotto la propria responsabilità quanto segue:
che la spesa impegnata, per l'anno 1995, per il servizio in argomento, con assunzioni di obblighi nei confronti degli enti di riabilitazione ammonta a L. ....................;
che a fronte del suddetto impegno sono state ammesse a liquidazione rette giornaliere per l'importo complessivo di L. .................... con imputazione sui fondi regionali e/o comunali;
che il fabbisogno residuo ammonta a L. ....................;
che gli assistiti indicati nei prospetti contabili trimestrali inviati al comune dall'U.S.L. competente hanno usufruito del servizio di trasporto;
che le presenze dei soggetti effettivamente trasportati presso i centri di riabilitazione dall'1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 sono state complessivamente pari a n. ............;
che i mezzi utilizzati dagli enti di riabilitazione che svolgono il servizio di trasporto sono idonei e omologati ai sensi dell'art. 26, 5° comma, della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104.
IL SINDACO
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Il responsabile
del servizio di assistenza
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Il responsabile
del servizio finanziario
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