Regione Siciliana
Circolare Assessorato agli Enti Local 30 marzo 1995, n. 5
G.U.R.S. 22 aprile 1995, n. 21
Servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap.
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
e, p.c.
Alle Prefetture della Regione
Alle sezioni del CO.RE.CO.
Alle Province regionali
Agli amministratori delle unitą sanitarie locali
All'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione
All'Assessorato regionale della cooperazione, del
commercio, dell'artigianato e della pesca
All'Assessorato regionale della sanitą
Com'č noto l'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 ha previsto, in prima fase transitoria, la concessione di contributi regionali ai comuni di residenza delle persone portatrici di handicap, a copertura del servizio di trasporto effettuato da enti, istituzioni o associazioni che svolgono attivitą di riabilitazione.
Lo stesso art. 5 ha previsto, infine, che il contributo sopra cennato veniva erogato "fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare il servizio che potranno pure dare in convenzione".
La successiva legge 23 maggio 1991, n. 33 ha ancora precisato al IV e V comma dell'art. 13, integrativo della normativa prima citata, che: "Entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma I, i comuni determinano i corrispettivi per il trasporto dei soggetti nei centri di riabilitazione, tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da coprire per l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi".
"Gli elementi di costo di cui al comma IV si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del comune sede del centro di riabilitazione".
Poichč per l'esercizio finanziario 1995 la legge regionale 7 gennaio 1995, n. 1, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana, non ha previsto alcun fondo per la concessione dei contributi regionali in parola, i comuni della Regione Siciliana dovranno regolare il servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap nei limiti e con le modalitą sopra dettagliatamente citate.
Va ancora precisato che gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico alle quote attribuite a ciascun comune sul fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che, nelle ipotesi in cui il comune non sia in grado di organizzare direttamente il servizio di trasporto, potrą concedere il servizio medesimo in convenzione ad organizzazioni che, comunque, presentino sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio.
L'Assessore: ORDILE
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