Regione Siciliana
Circolare Assessorato agli Enti Locali 7 marzo 1995, n. 4
G.U.R.S. 25 marzo 1995, n. 15
Legge regionale 28 marzo 1986, n. 16. Interventi assistenziali di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa in favore delle famiglie dei soggetti portatori di handicap.
Vedi anche Circolare 2/96 ASS. EE.LL.
Ai sindaci dei comuni della Sicilia
e, p.c.
Alle Prefetture della Regione
Alle sezioni del CO.RE.CO.
Alle Province regionali
Agli amministratori delle unità sanitarie locali
All'Assessorato regionale del lavoro della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione
All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio e della pesca
All'Assessorato regionale della sanità
Premesse
La legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 ha indicato le linee programmatiche per l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap dalla stessa legge individuati.
Successivamente la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 ha approvato il "Piano d'interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68".
Al fine di derimere alcune contraddizioni ed incertezze nel tempo rilevate, si forniscono con la presente circolare gli elementi dalle citate norme indicati per l'accesso agli interventi e servizi rientranti nella competenza di questo Assessorato.
Si tratterà appresso delle competenze degli enti locali comunali ed in particolare dei contributi agli stessi erogati da questo Assessorato per la realizzazione dei servizi connessi agli interventi di aiuto domestico, sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie dei soggetti portatori di handicap finanziati dall'art. 18 della citata legge regionale n. 16/86, cosi come integrato dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.
Tipologia dei servizi
Gli interventi di carattere sociale in favore dei soggetti portatori di handicap sono:
1) servizio di aiuto domestico alle famiglie;
2) servizio di sostegno economico alle famiglie;
3) servizio di assistenza abitativa alle famiglie.
L'individuazione degli stessi non ha bisogno oggi di delucidazioni particolari risultando in linea di massima da tempo applicati dagli enti locali.
In ogni caso, si fa esplicito rinvio alle indicazioni e prescrizioni indicate nel richiamato piano triennale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 14 del 29 marzo 1986, pagine 383 e 384.
Beneficiari
Gli interventi in premessa indicati sono rivolti a prevenire e rimuovere, ove possibile, le condizioni che determinano disabilità fisica psichica o sensoriale, al fine di intervenire alla più valida integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap.
Laddove si parla di soggetto portatore di handicap va inteso l'individuo di qualsiasi età che, per eventi diversi sia portatore di menomazioni delle proprie condizioni fisiche psichiche o sensoriali.
Il piano d'interventi si rivolge ai soggetti portatori di handicap gravi siano essi fisici psichici che sensoriali, intendendo per grave il soggetto che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza in modo che l'intervento possa costituire valida guida ed assistenza.
Non rientrano fra i beneficiari i soggetti portatori di handicap di grado diverso dal grave. I comuni, pertanto, cureranno in modo particolare che dagli accertamenti sanitari risulti in termini assolutamente espliciti che il destinatario dell'attività socio - assistenziale sia portatore di handicap grave.
Accertamento della gravità dell'handicap
Alle unità sanitarie locali è stato demandato il compito dell'individuazione dei soggetti portatori di handicap grave, quindi l'accertamento e la verifica periodica delle menomazioni fisiche psichiche o sensoriali.
Gli accertamenti verranno effettuati, fino a quando le unità sanitarie locali non avranno proceduto alla riorganizzazione funzionale dell'attività svolta ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, dalle equipes pluridisciplinari previste dalla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, allegato all'art. 1.
E' appena il caso di sottolineare che agli accertamenti sopra indicati dovrà fare seguito sempre a cura della U.S.L. la proposta motivata circa l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo, finalizzato come più volte detto al recupero, alla socializzazione e, comunque, ad alleviare la menomazione del soggetto portatore di handicap.
Gli enti locali potranno assumere provvedimenti assistenziali nella sola ipotesi che dagli accertamenti in parola risulti una menomazione di tipo grave, rimanendo tutte le altre ipotesi di competenza sanitaria e non sociale.
Misura dell'intervento
La misura dell'intervento del sostegno economico potrà essere determinato, in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato, e va inteso alternativo al servizio di aiuto domestico.
L'intervento di aiuto domestico va invece commisurato in L. 600.000 per ogni assistito e per prestazioni non inferiori a due ore giornaliere.
L'intervento di assistenza abitativa consiste nel pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione fino alla concorrenza del totale del canone di abitazione dell'edilizia sovvenzionata.
Detto limite non può essere superato nel caso in cui l'alloggio di abitazione sia alternativo a quello dell'edilizia sovvenzionata.
Pertanto, i comuni potranno, con provvedimento motivato, concedere l'intervento in parola a prescindere dal tipo di alloggio abitato ma dovranno limitare l'intervento fino alla misura massima determinata per l'assistenza sovvenzionata.
L'intervento di assistenza abitativa potrà ricomprendere l'assunzione di oneri per la dotazione all'abitazione degli opportuni ausili tecnici connessi al tipo di handicap con esclusione degli interventi connessi con l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti e finanziati con la legge n. 13/83.
Limiti di reddito e compartecipazione
L'accesso agli interventi fin qui trattati può essere assicurato a titolo gratuito o con la compartecipazione alla spesa in dipendenza del reddito complessivo del nucleo familiare.
a) Servizio di aiuto domestico alle famiglie
I limiti del reddito complessivo del nucleo familiare per l'accesso gratuito è stato fissato in L. 20.000.000 per i nuclei familiari fino a 3 unità, incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.
Nell'ipotesi di redditi complessivi superiori, va applicata una compartecipazione la cui misura è determinata nel 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo e nella misura del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite.
b) Sostegno economico alle famiglie
Com'è ovvio il sostegno economico per sua natura non può trovare compartecipazione e, pertanto, l'ente locale dovrà tenere conto del limite di reddito del nucleo familiare che risulta identico a quello fissato al punto a) e cioè in L. 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.
c) Assistenza abitativa
La normativa di riferimento già citata non pone limiti di reddito per l'accesso all'intervento di assistenza abitativa e pertanto i comuni dovranno provvedere annualmente a determinare un fondo da destinare all'uopo in favore dei portatori di handicap inclusi in una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:
1) livello di gravità dell'handicap - tenuto anche conto della coesistenza di più handicap;
2) disagio abitativo dell'alloggio rilevato dall'ufficio tecnico comunale;
3) livello del reddito complessivo del nucleo familiare.
Gestione dei servizi
La gestione dei servizi in argomento è stata demandata ai comuni con la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e costituisce una delle attività decentrate della Regione Siciliana. Fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare il servizio potranno stipulare convenzioni con enti pubblici e privati cui affidare la gestione.
Con circolare 13 agosto 1993, n. 2, G.L. X, AA.SS. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 23 ottobre 1993, n. 50, alla quale si fa esplicito rinvio, questo Assessorato ha fornito circostanziato indirizzo circa le modalità di affidamento che risultano perfettamente applicabili alla fattispecie qui trattata.
Ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, presso l'Assessorato degli enti locali è stato istituito l'albo degli enti pubblici e privati delle istituzioni ed associazioni che operano nel settore dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap.
L'iscrizione al predetto albo è condizione indispensabile perchè i comuni singoli o associati possano stipulare convenzioni con enti ed istituzioni assistenziali per la realizzazione di servizi socio - assistenziali.
Contributi regionali
La più volte citata legge regionale n. 16/86 ha autorizzato l'Assessorato regionale degli enti locali all'erogazione di contributi ai comuni per la gestione dei servizi.
Va all'uopo sottolineato che concettualmente i contributi per loro natura costituiscono una compartecipazione alla spesa posta a carico dell'ente locale e che la compartecipazione regionale è stata determinata nella misura percentuale fissa dell'80% della spesa complessiva; al rimanente 20% i comuni potranno fare fronte con propri mezzi di bilancio o con prelevamento dai fondi, da questo Assessorato finanziati, ai sensi della legge n. 22/86.
Ancora va qui precisato che, ai sensi dell'art. 11, comma II, della legge regionale n. 47/77, questo Assessorato potrà assumere impegni di spesa per la concessione dei contributi soltanto dopo che risulterà completata l'istruttoria amministrativa - presentazione di tutta la documentazione richiesta e, quindi, risulterà perfezionata l'obbligazione a carico di questa Amministrazione.
Istanza - Termini di presentazione documentazione
La richiesta del contributo regionale, che va inoltrata entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, ai sensi del decreto 21 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 maggio 1992, dovrà essere conforme al modello che per uniformità alla presente circolare si allega con il n. 1.
L'istanza medesima, a pena di irricevibilità dovrà essere accompagnata dalla documentazione di seguito elencata:
1) delibera consiliare di programmazione annuale dei servizi di aiuto domestico, sostegno economico ed assistenza abitativa contenente il numero degli assistiti, la quantificazione della spesa e relativa copertura finanziaria e il sistema di gestione per ciascun intervento;
2) copia del regolamento dell'organizzazione dei servizi;
3) delibera di affidamento del servizio di aiuto domestico nell'ipotesi di gestione indiretta;
4) prospetto riassuntivo di programmazione (modello A);
5) consuntivo dell'anno precedente (modello B).
L'Assessore: ORDILE
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
_________
vedi anche:
Circ. 2/96 ASS. EE.LL. - Integrazione alla presente
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