Regione Siciliana
Circolare Assessorato agli Enti Locali 5 marzo 1997, n. 1
G.U.R.S. 12 aprile 1997, n. 18
Albo regionale delle istituzioni assistenziali pubbliche e private di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Revisione. Nuovi standard organizzativi, D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996.
Ai legali rappresentanti degli enti pubblici
e privati di assistenza
Ai sindaci dei Comuni della Sicilia
e, p.c.
Alle Prefetture della Sicilia
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Associazione generale cooperative italiane
- Federazione regionale
In attuazione dell'obbligo di annuale revisione degli enti iscritti all'albo delle istituzioni socio-assistenziali di cui all'art. 26 della legge regionale n. 22/86 ed in considerazione, altresì, del parziale mutamento degli standard organizzativi previsti per talune tipologie d'intervento socio-assistenziale, verificatosi con l'approvazione, giusto D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996), degli schemi di convenzione tipo per la gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali, si diramano le seguenti direttive.
Revisione
Ai sensi dell'art. 26, 4° comma, della legge regionale n. 22/86, laddove è prevista la cadenza annuale della revisione dell'albo ai fini del mantenimento dell'iscrizione, tutti gli enti assistenziali iscritti sono tenuti a far pervenire, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la sottoelencata documentazione:
A) elenco degli amministratori con le generalità complete, per le società cooperative certificato della camera di commercio con indicazione delle cariche sociali; per le associazioni e gli enti religiosi l'indicazione del rappresentante legale con le complete generalità;
B) elenco dei soci completo delle generalità e mansioni;
C) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma autenticata a norma di legge, riportante l'elenco degli operatori utilizzati distinto per qualifica e mansioni effettivamente svolte ed indicando a fianco di ciascun nominativo il rapporto intercorrente tra ente ed operatore (socio-dipendente-volontario), il numero di riferimento al registro soci e/o al libro matricola;
D) titoli professionali o attestati equipollenti degli operatori utilizzati, in copia autenticata, riferiti alle sole figure subentrate successivamente all'avvenuta iscrizione all'albo, ovvero attestazione che non è intervenuta alcuna variazione con riferimento allo standard organizzativo a suo tempo prodotto;
E) certificato d'iscrizione al registro prefettizio aggiornato al 1996 (solo per le società cooperative);
F) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla quale risulti che gli operatori non siano soci o dipendenti di altri enti;
G) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 20, legge n. 15/68), dalla quale risulti il rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 626/94 per come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 242/96 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per i soli enti che gestiscono servizi implicanti l'utilizzo di strutture residenziali.
Standard organizzativi D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996
Limitatamente alle tipologie di servizio oggetto degli schemi di convenzione tipo di cui al citato D.P.Reg. n. 158/96 e precisamente:
- assistenza domiciliare anziani;
- casa d'accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà;
- centro diurno;
- comunità alloggio per disabili psichici;
- istituti educativo-assistenziali in favore di minori;
- casa di riposo, casa protetta e comunità alloggio per anziani;
- comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli enti iscritti nell'apposita sezione e tipologia dell'albo regionale dovranno dimostrare, nel trasmettere la documentazione sub C) e D) del precedente paragrafo, l'avvenuto adeguamento del proprio personale per unità e profili professionali ai nuovi standard organizzativi disciplinati dal succitato provvedimento presidenziale.
I comuni della Sicilia, cui la presente è pure diretta, sono invitati ad attivarsi nell'ambito delle competenze attribuite ai sensi dell'art. 26, comma 4°, della legge regionale n. 22/86 al fine di segnalare le eventuali circostanze e gli elementi di conoscenza utili al procedimento di revisione.
Si rammenta conclusivamente che la mancata osservanza del termine assegnato per la trasmissione della documentazione richiesta comporterà la cancellazione dall'albo.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L'Assessore: BURGARETTA APARO
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