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Allegato A al D.A. n. 1287/S2 del 13.04.2006 Criteri e modalità per l'erogazione del bonus per il figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2006. 1. In applicazione dell’art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l’Assessore per la famiglia, per le politiche sociali e per le Autonomie Locali, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, concede un Bonus di € 1.000 per il figlio, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti, nei limiti dello stanziamento di Bilancio disponibile. Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 1° luglio 2005 sino al 30 Aprile 2006, sempre che gli stessi soggetti non siano già stati beneficiari del Bonus regionale in base alla graduatoria 2005. Fermo restando l’arco temporale delle nascite sopra precisato, la presentazione dell’istanza al Comune dovrà avvenire entro il 15.06.2006. 2. In applicazione dell’art.1 della legge 10/2003, possono presentare istanza per la concessione del Bonus, la madre o, in caso di impedimento legale di quest’ ultima, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di carta di soggiorno; - residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di carta di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto; - nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; - indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 7.000,00. Alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 3. Il comune di residenza della madre o del soggetto esercente la potestà parentale, all’atto dell’iscrizione anagrafica del bambino, avvia la procedura per l’erogazione del bonus chiedendo ai potenziali beneficiari di produrre la relativa istanza. In ogni caso il Comune è tenuto a dare ampia pubblicità al presente provvedimento. All’istanza della madre o, in caso di impedimento legale di quest’ultima, dell’esercente la potestà parentale, redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, allegato al presente atto (All.B), e resa secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, deve essere allegata la seguente documentazione: - fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 delD.P.R. 445/2000; -attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, valido alla data del 30 Aprile 2006 ; - certificato di nascita del bambino per cui si chiede il beneficio, o atto di adozione. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio comunale competente. 4. Il Comune, dopo aver completato l’istruttoria per l’accertamento del possesso dei requisiti sopra indicati farà pervenire la richiesta del "Bonus" all’ Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali-Servizio 2°, via Trinacria 34, 90100 Palermo, entro e non oltre il 15.09.2006, allegando l’elenco dei richiedenti, su supporto magnetico, compilato unicamente con il software predisposto da questo Assessorato e scaricabile a decorrere dal 15.06.2006 dal sito internet www.regione.sicilia.it/famiglia; tale elenco deve contenere i seguenti dati: -cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente; -cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione; -indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare; La richiesta del Bonus dovrà essere unica e dovrà contenere espressamente l’attestazione a firma del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra fissato. 5. L’Assessorato redigerà la graduatoria regionale ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al bambino con data di nascita anteriore. 6. Ai sensi dell’art.6 comma 5 della L.R.10/2003 si procederà all’erogazione del beneficio, per il tramite del Comune di residenza, secondo l’ordine di graduatoria e compatibilmente con lo stanziamento di Bilancio disponibile. Le somme eventualmente non erogate dal Comune (es. per mancanza dell’evento nascita) dovranno essere restituite alla Regione. 7. Il Bonus non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità. Palermo, 13 aprile 2006 F.to L’ASSESSORE On.le Avv.Raffaele Stancanelli
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