Legge 30
dicembre 1971, n. 1204
"Tutela delle lavoratrici madri"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14)
Nota bene: testo aggiornato con le
modifiche apportate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
TITOLO I
Norme protettive
Articolo 1. Le disposizioni del presente
titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle
dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e
dalle società cooperative, anche se socie di queste
ultime.
Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme
del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e
familiari si applicano le norme del presente titolo
di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo
7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n.
546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º
gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti
previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2
dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo
di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di
maggior favore stabilite da leggi, regolamenti,
contratti, e da ogni altra disposizione.
Articolo 2. Le lavoratrici non possono
essere licenziate dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4
della presente legge, nonché fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Il divieto di licenziamento opera in connessione
con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e
la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento,
di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza,
all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo
vietavano.
Il divieto di licenziamento non si applica nel
caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del
rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa
è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni
che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui
alla tabella annessa al decreto ministeriale 30
novembre 1964, e successive modificazioni, le quali
siano licenziate a norma della lettera b) del terzo
comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto
il periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e,
sempreché non si trovino in periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle
riassunzioni.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa
dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta,
sempreché il reparto stesso abbia autonomia
funzionale.
Al termine del periodo di interdizione dal lavoro
previsto dall'articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo
di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune,
e di permanervi fino al compimento di un anno di età
del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti
Articolo 3. È vietato adibire al trasporto
e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici
durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano
determinati dalla tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni
per il periodo per il quale è previsto il divieto di
cui al comma precedente.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad
altre mansioni durante la gestazione e fino a sette
mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del
lavoro accerti che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni
inferiori a quelle abituali conservano la
retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica
originale. Si applicano le norme di cui all'articolo
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le
lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o
superiori.
Articolo 4. È vietato adibire al lavoro le
donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta
del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata
a tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato attestante la
data del parto.
Articolo 4-bis. - 1. Ferma restando la
durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
Articolo 5. L'ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione
dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza,
fino al periodo di astensione di cui alla lettera a)
del precedente articolo, per uno o più periodi, la
cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso,
per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione
o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo il disposto del precedente
articolo 3.
Articolo 6. I periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5
della presente legge devono essere computati nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia e alle ferie.
Articolo 7. - 1. Nei primi otto anni di
vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite
dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei
genitori non possono complessivamente eccedere il
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del
predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera c), della presente legge, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore
a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del
comma 1 è elevato a sette mesi e il limite
complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato
a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a otto anni
ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno
per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe il decorso del periodo di
ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai
commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui
al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo.
Articolo 8. Le ferie e le assenze
eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro
titolo non possono essere godute contemporaneamente
ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di
cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza
facoltativa di cui all'articolo 7 della presente
legge.
Articolo 9. Alle lavoratrici spetta l'assistenza
di parto da parte dell'istituto presso il quale sono
assicurate per il trattamento di malattia, anche
quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro,
purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale
rapporto era ancora sussistente.
Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza
ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle
forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite
sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto
presso il quale sono assicurate.
Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto
all'assistenza sanitaria.
Articolo 10. Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma
hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati
ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto
della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e
in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
quando la lavoratrice voglia usufruire della camera
di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal
datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
I riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e
19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela
del lavoro delle donne.
Ai periodi di riposo di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di
parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e
le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
primo comma del presente articolo possono essere
utilizzate anche dal padre.
Articolo 11. In sostituzione delle
lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni della presente legge, il datore di
lavoro può assumere personale con contratto a tempo
determinato in conformità al disposto dell'articolo
1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230,
sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato e con l'osservanza delle norme della
legge stessa.
Articolo 12. In caso di dimissioni
volontarie presentate durante il periodo per cui è
previsto, a norma del precedente articolo 2, il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto
alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
TITOLO II
Trattamento economico
Articolo 13. Le disposizioni del presente
titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo
1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette
ai servizi domestici e familiari, salvo quanto
previsto dal successivo comma.
Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si
applica il trattamento economico previsto dai
relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior
favore risultanti dalla presente legge.
Articolo 14. A decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, al fine di consentire nel
periodo immediatamente precedente e seguente il parto,
l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal
lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo,
il mezzadro e il concedente, nei casi di provata
necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di
una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a
meta tra mezzadro e concedente.
A partire dalla stessa data, alle lavoratrici
mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di
astensione obbligatoria precedente e successivo al
parto previsto per le salariate e braccianti agricole,
una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM
in misura pari all'80 per cento del reddito medio
giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito,
in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per
la prima applicazione della presente legge tale
reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova applicazione anche nei confronti delle
colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9
della presente legge.
Articolo 15. - 1. Le lavoratrici hanno
diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità
è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle
lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità
pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto,
è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per
tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno
sociale, proporzionato ai periodi di riferimento,
salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del
bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino
e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal
comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2,
lettera b), è determinato secondo i criteri previsti
in materia di limiti reddituali per l'integrazione al
minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie dall'ente assicuratore della
malattia presso il quale la lavoratrice o il
lavoratore è assicurato e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa.
Articolo 16. Agli effetti della
determinazione della misura delle indennità previste
nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende
la retribuzione media globale giornaliera percepita
nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l'astensione
obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta
per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo
precedente, il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità eventualmente erogati
alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o
per la effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l'orario medio effettivamente praticato superi le
otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione
per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso
in considerazione per il numero delle ore di lavoro
effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per
il numero delle ore giornaliere di lavoro previste
dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro
identico per i primi cinque giorni della settimana e
un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario
giornaliero è quello che si ottiene dividendo per
sei il numero complessivo delle ore settimanali
contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Nei confronti delle impiegate, per retribuzione
media globale giornaliera si intende l'importo che si
ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio l'astensione.
Articolo 17. L'indennità di cui al primo
comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo
2, lettera b) e c), che si verifichino durante i
periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli
articoli 4 e 5 della presente legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità
giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo
15 purché tra l'inizio della sospensione, dall'assenza
o della disoccupazione e quello di detto periodo non
siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo
dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle
assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle
relative assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia
inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
della astensione obbligatoria, disoccupata e in
godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha
diritto all'indennità giornali era di maternità
anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel precedente comma ma che non è in
godimento della indennità di disoccupazione perché
nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle
dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione
obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di
180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e,
nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,
risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di
malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione
obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla
data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento
del trattamento di integrazione salariale a carico
della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in
luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera
di maternità.
Articolo 18. Durante il periodo di assenza
obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della
presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio,
a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui
al precedente articolo 15 in misura pari all'80 per
cento del salario medio contrattuale giornaliero,
vigente nella provincia per i lavoratori interni,
aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di
industrie similari che occupano lavoratori interni,
non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà
riferimento alla media dei salari contrattuali
provinciali vigenti per la stessa industria nella
regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile,
si farà riferimento alla media dei salari
provinciali vigenti nella stessa industria nel
territorio nazionale.
Per i settori di lavoro, a domicilio per i quali
non esistono corrispondenti industrie che occupano
lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a
riferimento il salario medio contrattuale giornaliero
vigente nella provincia per i lavoratori aventi
qualifica operaia dell'industria che presenta
maggiori caratteri di affinità.
La corresponsione dell'indennità di cui al primo
comma del presente articolo è subordinata alla
condizione che, all'inizio della astensione
obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al
committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Articolo 19. Per le lavoratrici addette ai
servizi domestici familiari, l'indennità di maternità
di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento
sono regolati secondo le modalità e le norme
stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo
35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino al momento in cui entreranno in vigore le
norme del decreto delegato indicato nel comma
precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni
del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860,
relative alle lavoratrici domestiche.
Articolo 20. L'interruzione della
gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella
procurata, è considerata a tutti gli effetti come
malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del
D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
Articolo 21. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e
secondo della presente legge, di competenza degli
enti che gestiscono l'assicurazione contro le
malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti
predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i
lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il
settore dell'industria;
b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il
settore del commercio;
c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il
settore del credito, assicurazione e servizi
tributari appaltati;
d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95
per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati
fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di
lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i
giornalieri di campagna e compartecipanti per il
settore dell'agricoltura.
Il contributo è dovuto per ogni giornata di
lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in
agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso
unitamente ai contributi predetti.
A partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro le malattie un
contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte
della Cassa unica assegni familiari.
Per gli apprendisti è dovuto un contributo di
lire 32 settimanali.
Per i lavoratori a domicilio tradizionali è
dovuto un contributo di lire 120 settimanali.
Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale
di previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" è dovuto un contributo pari allo 0,15
per cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per
cento della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura
è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento
della retribuzione.
Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso
di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148, e
successive modificazioni, è dovuto un contributo
pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale
contributo non è dovuto per il personale addetto
alle autolinee extraurbane in concessione iscritto
alle Casse di soccorso istituite per effetto della
legge 22 settembre 1960, n. 1054,per le quali il
contributo previsto a carico dei datori di lavoro
dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è
comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del
trattamento economico per le lavoratrici madri.
Le eventuali eccedenze fra il gettito dei
contributi e le prestazioni erogate saranno devolute,
nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Riguardo al versamento del contributo di cui al
presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne il contributo
medesimo, si applicano le norme relative ai
contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le
malattie.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la
misura dei contributi stabiliti dalla presente legge
può essere modificata in relazione alle effettive
esigenze delle relative gestioni.
Articolo 22. L'assicurazione di maternità
per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le
addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS,
è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.
TITOLO III
Corresponsione di un assegno di natalità alle
coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e
alle lavoratrici esercenti attività commerciale [abrogato]
Articolo 23. [Alle coltivatrici dirette,
artigiane ed esercenti attività commerciale di cui
rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136,
29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n.
1397 (11), è corrisposto, in caso di parto o di
aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta
tanto, di lire 50.000]. [abrogato]
Articolo 24. [L'assegno di cui il
precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto
in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di
malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue
provinciali di malattia per gli artigiani e dalle
Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti
attività commerciali competenti per territorio, a
seguito di apposita domanda in carta libera da
presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta
giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda
dovrà essere allegato, in caso di parto, il
certificato di nascita o il certificato di assistenza
al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre
1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato
medico attestante il mese di gravidanza alla data
dell'aborto]. [abrogato]
Articolo 25. [Alla spesa derivante dall'applicazione
dell'articolo 23 si provvede:
a) con un contributo annuo a carico dello Stato di
lire 4.000 milioni;
b) con un contributo annuo:
di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici,
per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per
i coltivatori diretti;
di lire 200 a carico dei titolari di imprese
artigiane, per unità iscritta alle Casse mutue di
malattia per gli artigiani;
di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico
degli esercenti attività commerciale, titolari di
imprese, appartenenti rispettivamente alla prima,
seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di
cui all'articolo 38, primo comma, lettera c), della
legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Il contributo dello Stato di cui al precedente
comma è corrisposto:
a) per lire 1.700 milioni alla Federazione
nazionale delle Casse mutue di malattia dei
coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra
le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da
ciascuna di esse sostenuti;
b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale
delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che
provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue
provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di
esse sostenuti;
c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale
delle Casse mutue di malattia per gli esercenti
attività commerciale, che provvederà a ripartirlo
tra le casse mutue provinciali in proporzione degli
oneri da ciascuna di esse sostenuti]. [abrogato]
Articolo 26. [All'onere derivante allo
Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si
provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante
riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo speciale
iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio]. [abrogato]
Articolo 27. [Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano a tutti gli eventi
verificatisi dal 1° luglio 1972]. [abrogato]
TITOLO IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Articolo 28. Prima dell'inizio dell'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4,
lettera a), della presente legge le lavoratrici di
cui all'articolo 1 della presente legge dovranno
consegnare al datore di lavoro e all'istituto
erogatore delle indennità giornaliere di maternità
il certificato medico indicante la data presunta del
parto. La data indicata nel certificato fa stato,
nonostante qualsiasi errore di previsione.
Articolo 29. Tutti i documenti occorrenti
per l'applicazione della presente legge sono esenti
da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi
specie e natura.
Articolo 30. La vigilanza sulla presente
legge è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato
del lavoro.
Al rilascio dei certificati medici di cui alla
presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari,
i medici condotti, i medici dell'istituto presso il
quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento
di maternità, salvo quanto previsto dai commi
successivi.
Qualora i certificati siano redatti da medici
diversi da quelli di cui al precedente comma, il
datore di lavoro o l'istituto presso il quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di
maternità hanno facoltà di accettare i certificati
stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione
alla lavoratrice interessata.
I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà
di controllo.
Il certificato medico attestante la malattia del
bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7
della presente legge, può essere redatto da un
medico di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5,
lettera a), della presente legge è disposta dall'ispettorato
del lavoro in base ad accertamento rnedico, per il
quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di
delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei
servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti o di enti pubblici e di istituti
specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette
giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato
del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice,
anche di propria iniziativa, qualora nel corso della
propria attività di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad
altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3
della presente legge, è disposto dall'ispettorato
del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza
della lavoratrice.
Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale
di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della
presente legge, l'anticipazione dell'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo
sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro.
I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in
ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo,
ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.
Articolo 31. 1. L'inosservanza delle
disposizioni contenute negli articoli 3, primo,
secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto
fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 2 è punita con la sanzione
amministrativa da lire due milioni a lire cinque
milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute
nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo
all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di
cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
4. L'autorità competente a ricevere il rapporto
per le violazioni amministrative previste dal
presente articolo e ad emettere l'ordinanza di
ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.
Articolo 32. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni,
saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione
della presente legge.
Articolo 33. Sono abrogate le disposizioni
della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e
successive modificazioni in contrasto con le norme
della presente legge.
Articolo 34. Le disposizioni contenute
negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950,
n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria
ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa,
abbiano istituito camere di allattamento o asili nido
aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le
organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare
la chiusura delle camere di allattamento e degli
asili nido aziendali di cui al precedente comma in
relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici
occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano
quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali
con il concorso dello Stato.
Articolo 35. La presente legge entra in
vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli
articoli precedenti e salvo quanto previsto dal
successivo comma.
Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge sono assenti dal lavoro
ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26
agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la
norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui
alla lettera stessa.
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