"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 -
Supplemento Ordinario n. 93)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante
delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo
contenente il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità,
nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le
disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari
opportunità e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i
permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi
alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in
affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla
paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite
da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra
disposizione.
Art. 2.
Definizioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende
l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende
l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al
congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l’astensione
facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si
intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o
del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo
che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti,
compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori
di cooperative.
2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono,
per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici
previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni
normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono
essere inferiori alle predette indennità.
Art. 3.
Divieto di discriminazione
1. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di
attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale,
attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1
dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
2. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento,
formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per
quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, secondo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
3. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per
quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,
l’attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella
carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge
9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 4.
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico,
il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo
determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente,
dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle
disposizioni delle leggi medesime.
2. L’assunzione di personale a tempo determinato e di
personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche
con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del
congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi
a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a
tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in
congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,
l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le
somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al
Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle
suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e
di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi,
con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Art. 5.
Anticipazione del trattamento di fine rapporto
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui
all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti
delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
possono prevedere la possibilità di conseguire tale
anticipazione.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE
Art. 6.
Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della
sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di
gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno
informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente
alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno
ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento
dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a
carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante
la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle
prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite
ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la
tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di
prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro
della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purchè prescritte
secondo le modalità ivi indicate.
Art. 7.
Lavori vietati
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e
31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)
1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono
indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A
del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per
la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad
aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed
alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui
all’allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo
per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei
casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro,
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle
abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni
equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
competente per territorio, può disporre l’interdizione dal
lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione
di quanto previsto all’articolo 17.
7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1,
2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 8.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere
attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad
attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che
ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad
attività comportanti un rischio di contaminazione.
Art. 9.
Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
(legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)
1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza è vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti
al servizio sanitario dell’amministrazione della pubblica
sicurezza, in conformità all’articolo 6, lettera z), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale
femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
Art. 10.
Personale militare femminile
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)
1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le
donne previsti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo
di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale
militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi,
faticosi ed insalubri, da determinarsi con decreti adottati,
sentito il comitato consultivo di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
delle pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché
con il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
delle capitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
delle pari opportunità per il personale del Corpo della guardia
di finanza.
Art. 11.
Valutazione dei rischi
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e
2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della
valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in
particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato
C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione
dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e
protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i
loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate.
Art. 12.
Conseguenze della valutazione
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo
11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie
affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia
evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario
di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro
non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore
di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e
5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo
del Ministero del lavoro competente per territorio, che può
disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui
all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto
all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione
al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1
e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è
punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
Art. 13.
Adeguamento alla disciplina comunitaria
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione
degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi
industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l’attività svolta dalle predette
lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad
adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui
al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui
agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee
direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 14.
Controlli prenatali
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)
1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti
per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici
ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi
debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le
lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e
successivamente presentano la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione
degli esami.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo,
restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da
ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
Capo III
CONGEDO DI MATERNITÀ
Art. 16.
Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,
salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e
30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del
parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto
ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei
competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli
articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata
sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2
è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,
secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In
ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette
giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora
nel corso della propria attività di vigilanza constati
l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione
medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente
articolo sono definitivi.
Art. 18.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Art. 19.
Interruzione della gravidanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)
1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria,
nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio
1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n.
194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per
colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è
aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme
poste a tutela del lavoro.
Art. 20.
Flessibilità del congedo di maternità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)
1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto
l’elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni
del comma 1.
Art. 21.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)
1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui
all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al
datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di
maternità il certificato medico indicante la data presunta del
parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 22.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e
5;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera
pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7,
comma 6, e 12, comma 2.
2. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva
di ogni altra indennità spettante per malattia.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del
raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità
di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi
restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di
mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del
raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro
effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di
mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della
progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i
contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari
requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai
periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi
dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta
l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica
utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione
professionale.
Art. 23.
Calcolo dell’indennità
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)
1. Agli effetti della determinazione della misura
dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione
media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o
mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori
eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che
vengono considerati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità
economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende
l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale
della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non
abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per
sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione
del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente
assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per
retribuzione media globale giornaliera s’intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio
effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere,
l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque
retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti
dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato
risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della
categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso
in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore
giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in
cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una
settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni
della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno,
l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei
il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene
dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel
periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni
lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Art. 24.
Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento
economico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)
1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi
di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54,
comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di
congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del
periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro
senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell’indennità giornaliera di maternità purchè tra l’inizio
della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello
di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si
tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul
lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali, nè del periodo di congedo parentale o di
congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente
maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori
in affidamento, nè del periodo di mancata prestazione lavorativa
prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi
sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso,
disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha
diritto all’indennità giornaliera di maternità anzichè
all’indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel
comma 4, ma che non è in godimento della indennità di
disoccupazione perchè nell’ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo
dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all’indennità giornaliera di maternità, purchè al momento
dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più
di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e,
nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a
suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di
maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità
iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal
lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in
godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della
Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 25.
Trattamento previdenziale
(decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi
1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in
costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva
pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi
per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura
stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori
del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini
pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere,
all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione
figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto
dal periodo in cui si colloca l’evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono
addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti
iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti,
gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono
posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del
quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Art. 26.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)
1. Il congedo di maternità di cui alla lettera c), comma 1,
dell’articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che
abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di
età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o
dell’affidamento.
2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia
della lavoratrice.
Art. 27.
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e
39-quater, lettere a) e c)
1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità
di cui al comma 1 dell’articolo 26 spetta anche se il minore
adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore età.
2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di
un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello
Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il
congedo non comporta indennità né retribuzione.
3. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare
la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al
comma 1 dell’articolo 26, nonché la durata del periodo di
permanenza all’estero nel caso del congedo previsto al comma 2
del presente articolo.
Capo IV
CONGEDO DI PATERNITÀ
Art. 28.
Congedo di paternità
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per
tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua
che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave
infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui
al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa
alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 29.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)
1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai
sensi degli articoli 22 e 23.
Art. 30.
Trattamento previdenziale
1. Il trattamento previdenziale è quello previsto
dall’articolo 25.
Art. 31.
Adozioni e affidamenti
1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1,
che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 27, comma 2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1
e 2, è riconosciuto il diritto di cui all’articolo 28.
Capo V
CONGEDO PARENTALE
Art. 32.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7,
commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di
maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,
elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi
dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei
genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a
preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 33.
Prolungamento del congedo
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo
parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere
fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui
all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo
parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
Art. 34.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e
7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32
alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di
vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto
all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento
del congedo di cui all’articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32
ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta
un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a
condizione che il reddito individuale dell’interessato sia
inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il
reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l’integrazione al minimo.
4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e
7.
Art. 35.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a)
e b);
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2,
commi 2, 3 e 5)
1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al
trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34, commi
1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto
previsto al comma 1 dell’articolo 25.
2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34,
comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento
economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del
valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di
riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione
volontaria.
3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i
soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione
generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza
sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta
o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo
parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale
mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione
mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981,
n. 155.
4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione
figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi
esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale
obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i
soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e
corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale,
collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro,
possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni,
con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i
richiedenti possano far valere, all’atto della domanda,
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in
costanza di effettiva attività lavorativa.
Art. 36.
Adozioni e affidamenti
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche
per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 34, comma 1, è
elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere
fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il
minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il
congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
Art. 37
Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e
39-quater, lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo
internazionale si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare
la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Art. 38.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
Capo VI
RIPOSI E PERMESSI
Art. 39.
Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di
un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il
diritto della donna ad uscire dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la
lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea,
istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
Art. 40.
Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se
ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Art. 41.
Riposi per parti plurimi
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal
padre.
Art. 42.
Riposi e permessi per i figli con handicap grave
(legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con
handicap in situazione di gravità e in alternativa al
prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica
l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Detti permessi sono fruibili anche in maniera
continuativa nell’ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del
figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Ai sensi dell’articolo 20 della legge 8 marzo
2000, n. 53, detti permessi, fruibili anche in maniera
continuativa nell’ambito del mese, spettano a condizione che
sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che
l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con
il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia
del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima
legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il
congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della
variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori
di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i
dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli
per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni
di maternità, l’indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo
fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori non può superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono
fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi
5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo
spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 43.
Trattamento economico e normativo
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta
un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari
all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai
permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di
lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi
dovuti all’ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma
5.
Art. 44.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.
2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42,
commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.
Art. 45.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;
legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli
39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di
affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche
in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in
situazione di gravità.
Art. 46.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli
39, 40 e 41 è punita con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire cinque milioni.
Capo VII
CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Art. 47.
Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma
4, e 30, comma 5)
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i
tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore
deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto.
Art. 48.
Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia.
2. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e
7.
Art. 49.
Trattamento previdenziale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)
1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è
dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino. Si applica quanto previsto
all’articolo 25.
2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al
compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva
calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, commi
3, 4 e 5.
Art. 50.
Adozioni e affidamenti
(legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)
1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente
Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di età, di cui all’articolo 47, comma 1, è
elevato a sei anni. Fino al compimento dell’ottavo anno di età
si applica la disposizione di cui al comma 2 del medesimo
articolo.
3. Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il
minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il
congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni
previste dall’articolo 47, comma 2.
Art. 51.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo,
la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una
dichiarazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi
giorni per il medesimo motivo.
Art. 52.
Sanzioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio
dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire
cinque milioni.
Capo VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a)
e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre
anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore
affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici
anni.
3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare
lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
Capo IX
DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI, DIRITTO AL RIENTRO
Art. 54.
Divieto di licenziamento
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e
art. 31, comma 2;
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;
decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio
del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di
interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo
stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel
corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare
al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti
l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che
lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è
addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice
è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di
discriminazione di cui all’articolo 4 della legge 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro,
salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del
reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia
autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere
collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo.
6. È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o
dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui
all’articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al
padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende
fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le
disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire cinque milioni. Non è ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare, in caso di fruizione del congedo di maternità e di
paternità.
Art. 55.
Dimissioni
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il
divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso
di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del
minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo
anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve
essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio. A detta convalida è
condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.
Art. 56.
Diritto al rientro e alla conservazione del posto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)
1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal
Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto
di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare
nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del
periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;
hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo
svolte o a mansioni equivalenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al
lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di
paternità.
3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e,
salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in
altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di
essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare.
Capo X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 57.
Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
(decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166, art. 8)
1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui
al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti
dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di
lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista dal
presente testo unico per i congedi di maternità, di paternità e
parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni
di migliore favore.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si
applica altresì quanto previsto dall’articolo 24, con
corresponsione del trattamento economico a cura
dell’amministrazione pubblica presso cui si è svolto l’ultimo
rapporto di lavoro.
Art. 58.
Personale militare
(decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e
5, commi 2 e 3)
1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di
maternità, disciplinate dal presente testo unico, non
pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in
servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli
16 e 17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità
di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della
progressione di carriera, salva la necessità dell’effettivo
compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di
attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di
imbarco, previsti dalla normativa vigente.
3. Il personale militare che si assenta dal servizio per
congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza
straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a
quanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in
tale licenza è computabile, ai fini della progressione di
carriera, nei limiti previsti dalla disciplina vigente in materia
di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e
dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica relativamente al periodo massimo di assenza che
determina la fine del servizio.
Art. 59.
Lavoro stagionale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)
1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano
luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al
decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni,
le quali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3
dell’articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui
opera il divieto di licenziamento, semprechè non si trovino in
periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività
lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano le
disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale è riconosciuta l’assicurazione di maternità, ai
sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 25 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 60.
Lavoro a tempo parziale
(decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di non
discriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale
beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno
comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti
dal presente testo unico. Il relativo trattamento economico è
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il
datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto
di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte
coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a
riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione,
agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell’articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia contributiva.
Art. 61.
Lavoro a domicilio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al
congedo di maternità e di paternità. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3,
e 54, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo.
2. Durante il periodo di congedo, spetta l’indennità
giornaliera di cui all’articolo 22, a carico dell’INPS, in
misura pari all’80 per cento del salario medio contrattuale
giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni,
aventi qualifica operaia, della stessa industria.
3. Qualora, per l’assenza nella stessa provincia di industrie
similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi
riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma 2,
si farà riferimento alla media dei salari contrattuali
provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e,
qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla
media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del
territorio nazionale.
4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono
corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con
apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si
prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero
vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell’industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
5. La corresponsione dell’indennità di cui al comma 2 è
subordinata alla condizione che, all’inizio del congedo di
maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.
Art. 62.
Lavoro domestico
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)
1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16,
17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento
economico e normativo.
2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari,
l’indennità di cui all’articolo 22 ed il relativo
finanziamento sono regolati secondo le modalità e le disposizioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1403.
Art. 63.
Lavoro in agricoltura
(decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, art. 5;
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;
legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)
1. Le prestazioni di maternità e di paternità di cui alle
presenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a
tempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalità
erogative di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per i
lavoratori dell’industria.
2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo
determinato iscritti o aventi diritto all’iscrizione negli
elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto
alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che
risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per
almeno 51 giornate.
3. È consentita l’ammissione delle lavoratrici e dei
lavoratori alle prestazioni di maternità e di paternità,
mediante certificazione di iscrizione d’urgenza negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n.
212, e successive modificazioni.
4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
indeterminato le prestazioni per i congedi, riposi e permessi di
cui ai Capi III, IV, V e VI sono calcolate sulla base della
retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, prendendo a riferimento il periodo mensile di paga
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo.
5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo
determinato, esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per
i congedi, riposi e permessi sono determinate sulla base della
retribuzione fissata secondo le modalità di cui all’articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488, ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2
il salario medio convenzionale determinato con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel
1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni
temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche
degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle
singole province in applicazione dei contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e successive modificazioni.
7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti e
piccoli coloni l’ammontare della retribuzione media è stabilito
in misura pari a quella di cui al comma 5.
Art. 64.
Collaborazioni coordinate e continuative
1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di
cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le
disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla
disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con
le modalità previste per il lavoro dipendente.
Art. 65.
Attività socialmente utili
(decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma
3, 15, 16 e 17;
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati
in attività socialmente utili hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Alle lavoratrici si applica altresì
la disciplina di cui all’articolo 17 del presente testo unico.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non
possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi
dell’articolo 24, per i periodi di congedo di maternità e di
paternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari
all’80 per cento dell’importo dell’assegno previsto
dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente,
tramite rendiconto dell’INPS, a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto
finanziatore dell’attività socialmente utile.
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il
diritto a partecipare alle medesime attività socialmente utili
ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di
maternità e di paternità.
4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in
lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione
dell’assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.
5. L’assegno è erogato anche per i permessi di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 42, commi 2, 3 e
6, del presente testo unico.
Capo XI
LAVORATRICI AUTONOME
Art. 66.
Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le
imprenditrici agricole
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e
colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle
leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio
1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale,
è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di
gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi
dell’articolo 68.
Art. 67.
Modalità di erogazione
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)
1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata
dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera,
corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di
inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero
dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai
sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di
maternità di cui all’articolo 66 spetta, sulla base di idonea
documentazione, per tre mesi successivi all’effettivo ingresso
del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia
superato i sei anni di età, secondo quanto previsto
all’articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto
all’articolo 27.
3. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari.
Art. 68.
Misura dell’indennità
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle
imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti
la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una
indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione
minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
come prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all’anno precedente il
parto.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività
commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del
parto, una indennità giornaliere pari all’80 per cento del
salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo 1.
3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una
indennità giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per un
periodo di trenta giorni.
Art. 69.
Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)
1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini
nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al
congedo parentale di cui all’articolo 32, compreso il relativo
trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino.
Capo XII
LIBERE PROFESSIONISTE
Art. 70.
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di
previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente
testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i
due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi
alla stessa.
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura
pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito
e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel
secondo anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può
essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata
nella misura pari all’80 per cento del salario minimo
giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura
risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del
medesimo articolo.
Art. 71.
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta,
indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività,
dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti, a seguito di apposita domanda presentata
dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da
certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità
di maternità di cui al Capo III e al Capo XI.
3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche
nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza,
questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194.
4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti
amministrativi necessari.
Art. 72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L’indennità di cui all’articolo 70 spetta altresì per
l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non
abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla
madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i
liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta
giorni dall’ingresso del bambino e deve essere corredata da
idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza
del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo
e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica
del provvedimento di adozione o di affidamento.
Art. 73.
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o
volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge
22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di
gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta
nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito
o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del
citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico,
rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie,
comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della
gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio
1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data
dell’interruzione della gravidanza.
Capo XIII
SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ
Art. 74.
Assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4,
5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)
1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore
in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla
stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66
e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità
pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di
lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno è concesso dai comuni nella misura prevista
alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni
provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare
il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione
all’anagrafe comunale dei nuovi nati.
4. L’assegno di maternità di cui al comma 1, nonché
l’integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di
risorse economiche non superiori ai valori dell’indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico è riparametrato sulla base della scala di
equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del
1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle
lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità
diverse dall’assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all’importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici
interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la
concessione della quota differenziale.
7. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall’ISTAT.
8. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità
concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base
dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire
nell’ambito dei decreti di cui al comma 9.
9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari
per l’attuazione del presente articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere
corrisposto al padre o all’adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell’assegno di
maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell’assegno di maternità relativi
ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo
49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 75.
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12,
13, 14;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)
1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell’articolo
9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali
sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per
ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o
in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso
in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22,
66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento
se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti
casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità
e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo
che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o
all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita
del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa,
così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data
della nascita o dell’effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i
medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far
valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto
ai nove mesi antecedenti alla nascita.
2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di
lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
3. L’assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato
dall’INPS, a domanda dell’interessata, da presentare in carta
semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di
ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall’ISTAT.
5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei
quali l’assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere
corrisposto al padre o all’adottante del minore.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie
per l’attuazione del presente articolo.
Capo XIV
VIGILANZA
Art. 76.
Documentazione
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3
e 4)
1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo
unico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da
quelli di cui al comma 1, il datore di lavoro o l’istituto
presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di
maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero
di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro
hanno facoltà di controllo.
4. Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione del
presente testo unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o
spesa di qualsiasi specie e natura.
Art. 77.
Vigilanza
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31,
comma 4)
1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per le
violazioni amministrative previste dal presente testo unico e ad
emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi
XI, XII e XIII, è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONERI CONTRIBUTIVI
Art. 78.
Riduzione degli oneri di maternità
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni
se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, è posto a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001,
subordinatamente all’adozione dei decreti di cui al comma 2
dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori
di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
2. Gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori
di lavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel
settore elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
3. L’importo della quota di cui al comma 1 è rivalutato al 1°
gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall’ISTAT.
Art. 79.
Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in
attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78,
è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di
tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settore
dell’industria, dell’artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore del
terziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore del
credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43
per cento per gli impiegati agricoli. Il contributo è calcolato,
per gli operai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di
cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo
determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo 16
aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni e compartecipanti
familiari prendendo a riferimento i salari medi convenzionali di
cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola e
lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all’Istituto nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
è dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della
retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presente
articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto
altro concerne il contributo medesimo, si applicano le
disposizioni relative ai contributi obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal
presente articolo può essere modificata in relazione alle
effettive esigenze delle relative gestioni.
Art. 80.
Oneri derivanti dall’assegno di maternità di base
(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui
all’articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25
miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000
e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.
2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all’INPS le relative somme, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 81.
Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici
e discontinui
(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)
1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello
Stato.
Art. 82.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici
autonome
(legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del
Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per
ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti
attività commerciali.
2. Al fine di assicurare l’equilibrio delle singole gestioni
previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di
amministrazione dell’INPS, con proprio decreto stabilisce le
variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale
uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.
Art. 83.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere
professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del
Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni
iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi
professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo
stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di
cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e
successive modificazioni.
2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui
all’articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si
provvede con i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 75, sulla
base di un procedimento che preliminarmente consideri una
situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni
assicurate.
3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza
per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie
atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge,
possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale
eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli
di amministrazione delle casse.
Art. 84.
Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle
collaboratrici coordinate e continuative
(legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme
obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti
percentuali, per il finanziamento dell’onere derivante
dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa alla
maternità.
Capo XVI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 85.
Disposizioni in vigore
1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratti
collettivi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
b) l’articolo 157-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’articolo
1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;
c) l’articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;
d) l’articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;
e) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della legge 9
dicembre 1977, n. 903;
f) l’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
g) l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33;
h) il comma 2 dell’articolo 54 della legge 1° aprile 1981,
n. 121;
i) l’articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;
j) l’articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;
k) l’articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54;
l) l’articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;
m) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402;
n) il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 22
gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58;
o) il comma 8 dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
p) il comma 2 dell’articolo 7, il comma 2 dell’articolo 18
e il comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443;
q) il comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197;
r) il comma 2, seconda parte, dell’articolo 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
s) il comma 40 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335;
t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564;
u) l’articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;
v) il comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1991,
n. 449;
w) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52;
x) il comma 1 dell’articolo 25 e il comma 3 dell’articolo
34 e il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
y) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
z) l’articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135;
aa) la lettera e) del comma 2, dell’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
bb) l’articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;
cc) il comma 1 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
dd) i commi 2 e 3 dell’articolo 12 della legge 8 marzo 2000,
n. 53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi ivi
previsto:
ee) il comma 2 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo
23 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell’articolo 25, il
comma 3 dell’articolo 32, il comma 6 dell’articolo 41 e il
comma 3 dell’articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334;
gg) il comma 12 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni
regolamentari:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1403;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,
n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;
c) il comma 4 dell’articolo 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
d) il comma 2, dell’articolo 20-quinquies e il comma 2
dell’articolo 25-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 2 giugno 1982;
f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 23 maggio 1991;
g) l’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua
abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;
h) il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995;
i) il comma 4 dell’articolo 8 e il comma 3 dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465;
j) il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;
k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 27 maggio 1998;
l) il comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 10 settembre 1998;
m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 12 febbraio 1999;
n) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n.
224;
o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 4 agosto 1999;
p) il comma 6 dell’articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 20 dicembre 1999, n. 553;
r) il decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000.
Art. 86.
Disposizioni abrogate
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2;
legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;
legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)
1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni
legislative:
a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive
modificazioni;
b) il secondo comma dell’articolo 3; i commi 1 e 2, lettere
a) e b), dell’articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903;
c) la lettera n) del comma 3 dell’articolo 31 e l’articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole
"e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente"
del secondo comma dell’articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n.
184;
d) il comma 4 dell’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41;
e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
f) l’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così
come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994,
n. 433;
g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
h) l’articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.
166;
i) il comma 1 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
j) i commi 1 e 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503;
k) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
l) il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 9
settembre 1994, n. 566;
m) l’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;
n) l’articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564;
o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
p) il comma 15 dell’articolo 8 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468;
q) l’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così
come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 49
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
s) i commi 2 e 3 dell’articolo 4 e i commi 2 e 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
t) il comma 5 dell’articolo 3, il comma 4-bis dell’articolo
4 e l’articolo 10 e i commi 2 e 3 dell’articolo 12, salvo
quanto previsto dalla lettera dd) dell’articolo 85 del presente
testo unico, e gli articoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n. 53;
u) i commi 10 e 11 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:
a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 87.
Disposizioni regolamentari di attuazione
1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del presente testo unico, emanate ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, salvo quanto stabilito
dall’articolo 86 del presente testo unico.
2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alla
disciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da
intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del presente
testo unico.
Art. 88.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI
E INSALUBRI DI CUI ALL’ART. 7
Il divieto di cui all’art. 7, primo comma, del testo unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi
dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali
vige l’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi, nonché
alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi
dopo il parto;
D) i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell’orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,
quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole
sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e
mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l’uso
di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del
terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro.
Allegato B
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all’art. 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione
subacquea;
b) agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal
suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario.
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all’art.
6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
tali agenti possono essere assorbiti dall’organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere
minerario.
Allegato C
(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 11
A. Agenti.
1. Agenti fisici, allorchè vengono considerati come agenti che
comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco
della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano
rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale
e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta
dalle lavoratrici di cui all’art. 1.
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi
dell’art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui
sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
semprechè non figurino ancora nell’allegato II.
3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
semprechè non figurino ancora nell’allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della
direttiva n. 67/548/CEE, purchè non figurino ancora
nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento
cutaneo.
B. Processi.
Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni.
C. Condizioni di lavoro.
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato D
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 70
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli
avvocati e procuratori.
3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri.
7. Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri e gli architetti liberi professionisti.
10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali.
11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti
del lavoro.