Sentenza
- Corte costituzionale del 18-29 luglio 1996, n. 325
"Legge 5 febbraio 1992, n.104,
art. 33, quinto comma - Cost., art. 3 - Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale."
Previdenza e assistenza -
Lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato -
Diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio per assistenza continua di parente o affine entro
il terzo grado portatore di handicap con lui convivente -
Presunta irrazionalità della distinzione tra il caso in cui
il disabile già riceva assistenza e quello in cui l'esigenza
sorga quando il lavoratore non sia convivente e voglia essere
trasferito per attendere alle cure del congiunto -
Riferimento alla sentenza della Corte n. 215/1987 -
Inimmaginabilità che l'assistenza al disabile si fondi
esclusivamente su quella familiare - Ragionevolezza della
scelta del legislatore - Non fondatezza.
1. - Il Pretore di Livorno,
giudicando sul ricorso proposto da Ubaldo Nunnari contro le
Ferrovie dello Stato, volto a ottenere il trasferimento
definitivo da Livorno a Reggio Calabria per assistere il
padre col residente, portatore di handicap, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto
comma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
perché pone una distinzione, ritenuta irrazionale, fra il
caso in cui il disabile già riceva assistenza e quello -
altrettanto meritevole di tutela - in cui l'esigenza sorga
quando il lavoratore non sia convivente e voglia essere
trasferito per attendere alle cure del congiunto. Il diverso
trattamento di situazioni sostanzialmente simili sarebbe
illegittimo alla luce dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Pretore di
Livorno verte sul quinto comma dell'art. 33 della legge n.
104 del 1992 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate), in base al
quale il genitore o familiare, lavoratore con rapporto di
lavoro pubblico o privato, il quale assiste con continuità
un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo
grado, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
Il giudice rimettente censura tale norma con riguardo al
principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione, perché
sottende, a suo avviso, una irrazionale disparità di
trattamento fra l'ipotesi in cui il portatore di handicap
riceva già assistenza e quella - altrettanto meritevole di
tutela - in cui l'esigenza sorga quando il lavoratore non è
convivente, e si renda quindi necessario il suo trasferimento
per attendere alle cure del congiunto.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte, esaminando alcuni profitti della Legge n. 104
del 1992, ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione,
diretta ad assicurare, in termini quanto più possibili
soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap. Essa
incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla
formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione
scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di
superare, o di contribuire a far superare, i molteplici
ostacoli che il disabile incontra quotidianamente nelle
attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti
costituzionalmente protetti (sentenza n. 406 del 1992).
La legge n. 104 può dunque considerarsi una prima,
significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa
Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica
del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso l'interrelazione
e l'integrazione dei valori espressi dal disegno
costituzionale (in tale senso v. la sentenza n. 215 del 1987).
In quella occasione, va ricordato, la Corte non mancò di
sottolineare la discrezionalità del Parlamento nell'individuare
le diverse misure operative, ma ciò non implica, certo, che
non si possa compiere il vaglio di costituzionalità dei
meccanismi predisposti dalla legge quadro in esame, al fine
di controllare sia la razionalità e congruità delle singole
norme denunciate sia la sussistenza di eventuali disparità
di trattamento, senza perdere di vista, comunque, l'insieme
normativo.
Il giudice a quo appunta le
sue censure su una disposizione particolare della legge, l'art.
33, quinto comma, che assicura al lavoratore il diritto di
scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio
quando assista con continuità un parente o affine, portatore
di handicap, con lui convivente. Ad avviso del pretore
rimettente, essa pone una distinzione irrazionale fra il caso
in cui il disabile riceva già assistenza e quello - che
sarebbe altrettanto meritevole di considerazione - in cui il
bisogno si palesi nella sua entità quando il lavoratore non
sia di fatto convivente e voglia pertanto essere trasferito
per adempiere quanto ritiene doveroso, e indispensabile.
L'ordinanza solleva una questione che richiede attenzione,
tanto sono importanti i valori costituzionali che concorrono
alla protezione del portatore di handicap.
Ma occorre aggiungere che, seguendo l'impostazione del
giudice a quo, si rischia di dare alla norma un rilievo
eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al
disabile si fondi esclusivamente su quella familiare sì che
il legislatore ha, con la legge quadro n. 104,
ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva - la
salvaguardia dell'assistenza in atto, accettata dal disabile,
al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della
convivenza.
Tale misura è razionalmente inserita nel complesso normativo
cui si è accennato, e senza escludere che il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalità, possa in futuro
rivedere ed eventualmente ampliare l'art. 33, quinto comma,
deve qui dichiararsi insussistente la lamentata disparità di
trattamento, con conseguente infondatezza della questione.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale
Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 33, quinto comma, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
18 luglio 1996.
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Il Presidente:
Ferri - Il redattore.- Guizzi - Il cancelliere: Di
Paola
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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