Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2000
"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento
obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68."
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalità la promozione
dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.
68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo
i quali le commissioni dicui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e
le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della
permanenza dello stato invalidante;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento
alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato
del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 novembre 1999;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità;
Decreta:
Art. 1.
Commissione di accertamento
1. L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.
68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 5 del presente
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della
medesima legge n. 68/1999, è effettuato, eventualmente anche in più fasi
temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni
civili.
Art. 2.
Attività della commissione
1. L'attività della commissione di cui all'art. 1 è finalizzata a formulare
una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la
capacità globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.
Art. 3.
Criteri di accertamento delle condizioni di disabilità e criteri e modalità
per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto
ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalità per
l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e
sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione
della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.
Art. 4.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile
1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6,
comma 2, lettera b), della legge
12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie
utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la
sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti
alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente
redatti per la persona disabile nel periodo scolare, ai sensi degli articoli 3
e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti
delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap,
previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 5.
Diagnosi funzionale della persona disabile
1. La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.
2. La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi
di cui al precedente art. 4, nonché sulla valutazione della documentazione
medica preesistente.
3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda
per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le
definizioni medico-scientifiche, contenute nell'allegato 2.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione
collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile
e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione
all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.
Art. 6.
Relazione conclusiva
1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla
valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima
visita, la relazione conclusiva.
2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula
suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici
necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona
disabile.
Art. 7.
Attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma
2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68).
1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, è consegnata in
originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui è
istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la documentazione
acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia
degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi
dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti
clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1,
della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.
2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona
disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di
inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state
formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini
delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.
4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che
nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli
interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.
Art. 8.
Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante
1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico,
contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento
lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per
la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la
verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità
già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento
mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.
2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con le
modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da
parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva
certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di
controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di
sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento
lavorativo.
3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto
disabile è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle
risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonché
in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo,
indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.
4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora vi
sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il
legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia
stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla
commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la
prosecuzione dell'integrazione lavorativa.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Il Ministro della sanità
Bindi
Allegato 1
SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ
Capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative
(circoscrivere la definizione più rispondente alle capacità della persona
esaminata)
Attività mentali e relazionali:
|
capacità di acquisire cognizioni e di
impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo
nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...)
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo
lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta ecc.
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di svolgere un lavoro di squadra
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di svolgere un lavoro autonomamente
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
|
capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria
persona
|
assente,
minima
media
elevata
potenziale
|
Informazione:
Postura:
Locomozione:
Movimento delle estremità/funzione degli arti:
Attività complesse attività fisica associata a resistenza:
Fattori ambientali:
Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni dilavoro):
Sintesi:
capacità migliori - descrizione:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Potenzialità relative a capacità:
______________________________________________________
migliorabili mediante _____________________________________
______________________________________________________
tempo prevedibile .... (mesi)
______________________________________________________
migliorabili mediante _____________________________________
______________________________________________________
tempo prevedibile .... (mesi)
______________________________________________________
migliorabili mediante _____________________________________
______________________________________________________
tempo prevedibile .... (mesi)
______________________________________________________
migliorabili mediante _____________________________________
______________________________________________________
tempo prevedibile .... (mesi)
Allegato 2
GLOSSARIO
Capacità globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992.
Il ricorso al parametro "capacità complessiva individuale residua"
esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della
"capacità lavorativa"; almeno cosi' deve intendersi l'abbandono
della qualificazione delle capacità, che nella indicazione
"complessiva" assume una connotazione di "globalità" e
cioè contorni più precisi per la qualificazione individuale.
L'aggettivazione "residua" contenuta nella legge n. 104/1992, non va
intesa, secondo le finalità della norma stessa, in termini tali da porre in
evidenza solamente le diversità negative della persona considerata.
La capacità complessiva di una persona è il fondamento della sua
individualità. Tale "capacità" espressione positiva di ciò che la
per è effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e
quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della
persona considerata. La capacità non può prescindere dal riferimento
all'ambiente di vita della persona in esame, in quanto ciò che si è chiamati
a valutare è il "globale" funzionamento del soggetto, non nel senso
astratto di una "performance" teorica, ma piuttosto inteso come
capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.
Capacità lavorativa.
La capacità di lavoro è la potenzialità ad espletare una o più attività
qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia
attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.
L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte
le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da
strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate,
"specializzate" nelle quali prevale sempre più la componente
intellettuale.
Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato
l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non
solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di
"personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della
capacità lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona
esaminata.
Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento mirato.
Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il più possibile
oggettiva e riproducibile, di come la persona "funziona" per quanto
concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le
sue condizioni intellettive ed emotive.
Profilo socio-lavorativo della persona disabile.
Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione
della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di
scolarità e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.
Servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Strutture che operano con modalità alquanto differenziate, a seconda delle
esigenze del territorio in cui sono insediate. In genere questi servizi si
configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle
iniziative finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la
collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i
datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica
amministrazione.
Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle
seguenti modalità di intervento:
rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi;
promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali,
di mercato e di solidarietà sociale;
programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione
diretta o affidata a servizi convenzionati;
valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze promozione di
iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in
situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul
piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole
base per un eventuale inserimento
lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla maturazione
complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità,
specifiche spendibili nel mercato del lavoro - la mediazione al collocamento -
per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.
Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo
l'instaurarsi del rapporto lavorativo.
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