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Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - 26 gennaio 2001 n. 7

"Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2001, in materia di IRPEF ed IVA."

INDICE

1. ONERI DEDUCIBILI

1.1 Contributi versati per il riscatto degli anni di università

2. DETRAZIONI PER INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI

2.1 Mutuo contestato con coniuge fiscalmente a carico

2.2 Nozione di familiare

2.3 Condizioni per fruire dell'agevolazione: proprietà dell'immobile

2.4 Garanzia ipotecaria

2.5 Mutui contratti per l'acquisto di una unità immobiliare da parte di un familiare

2.6 Periodo di tempo che può intercorrere tra la stipula del mutuo e l'acquisto dell'immobile

2.7 Acquisto di immobile locato

2.8 Importo massimo degli interessi per il calcolo della detrazione

2.9 Acquisto di immobile da ristrutturare

3. DETRAZIONE DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

3.1 Spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2001

3.2 Abbattimento delle barriere architettoniche

3.3 Infortuni domestici

4. ALTRE DETRAZIONI

4.1 Detrazione d'imposta per erogazioni liberali in denaro in favore di popolazioni colpite da calamità straordinarie o da altri eventi straordinari

5. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

5.1 Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno

5.2 Contributo previdenziale

5.3 Indennità di trasferta e rimborso spese

5.4 Compensi corrisposti in unica soluzione

5.5 Compensi corrisposti nel 2001 per prestazioni rese nell'anno 2000

5.6 Detrazioni

5.7 Caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative

5.8 Premi corrisposti per l'assicurazione contro infortuni e malattia

5.9 Addizionali IRPEF

5.10 Operazioni di conguaglio

5.11 Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori

5.12 Prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa rese all'estero da soggetti non residenti

6. LAVORO DIPENDENTE

6.1 Addizionale comunale

7. LAVORO DIPENDENTE ALL'ESTERO

7.1 Computo del periodo di permanenza all'estero

7.2 Trasferimento della residenza fiscale in Italia

7.3 Applicabilità delle disposizioni sul lavoro dipendente all'estero

7.4 Decreto interministeriale per la determinazione delle retribuzioni convenzionali

8. AGEVOLAZIONI DISABILI

8.1 Autocaravan

9. IVA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETRAZIONE SULL'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI

9.1 Contratti di leasing in corso dall'anno 2000

9.2 Cessione dei veicoli per i quali è stato detratto il 10 per cento dell'Iva corrisposta al momento dell'acquisto

 

 

 

 

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3.DETRAZIONE DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

3.1 Spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2001

D: La detrazione del 36% è applicabile alle spese relative ad interventi di ristrutturazione con concessione edilizia rilasciata nell'anno 2001 ed iniziati nel corso dello stesso anno?

R: La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha prorogato per l'anno 2001 la detrazione d'imposta del 36% prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modifiche. Pertanto nel caso prospettato, ricorrendo tutte le condizioni sostanziali e procedurali, la detrazione competerà con riferimento ovviamente alle spese sostenute nel 2001.

3.2 Abbattimento delle barriere architettoniche

D: La realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche rientra tra le tipologie di intervento che danno diritto alla detrazione del 36%? Per tale intervento si applica l'aliquota IVA del 4%?

R: L'intervento prospettato rientra tra quelli ammessi a godere della detrazione del 36%. Per quanto riguarda l'IVA, alle prestazione di servizi dipendenti dall'appalto avente ad oggetto i lavori in discorso risulta applicabile l'aliquota del 4%, sulla base della previsione del n. 41-ter) della Tabella A - parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972.

3.3 Infortuni domestici

D: L'articolo 2, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha esteso l'applicazione della detrazione IRPEF in materia di ristrutturazione edilizia anche alle opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Data l'ampiezza della formulazione si chiede di conoscere quali siano le opere antinfortuni che possano dar luogo alle agevolazioni.

R: Tra le opere oggetto dell'agevolazione devono ricomprendersi tutti quegli interventi effettuati negli immobili ad uso abitativo e nelle parti comuni degli edifici volti alla prevenzione degli infortuni domestici, qualora non rientranti tra gli interventi già precedentemente agevolati. A titolo puramente esemplificativo si menzionano i seguenti interventi: - installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti; - montaggio di vetri antinfortunistica; - installazione di corrimano lungo le scale.

Omiss

 

8.AGEVOLAZIONI DISABILI

8.1 Autocaravan

D: L'articolo 81, comma 3, della legge del 29 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), ha previsto la modifica dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c) del TUIR, consentendo la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli autocaravan (articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). A seguito dell'introduzione di tale norma, per tali autoveicoli valgono anche le agevolazioni già previste, ai fini IVA, per l'acquisto degli altri mezzi di locomozione?

R: L'articolo 8, commi 1 e 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha individuato nelle fattispecie di cui alle lettere a), c) ed f) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli destinatari delle agevolazioni IVA ed IRPEF. Nell'elenco di tali categorie non è stata inclusa la lettera m) relativa agli autocaravan. Con la disposizione normativa introdotta dall'articolo 81, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, è stata prevista la sola modifica dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, concernente le detrazioni dall'imposta sui redditi, per le spese relative ai mezzi di locomozione sostenute dai soggetti portatori di handicap. Tale norma, infatti, nulla ha disposto in relazione alle agevolazioni previste ai fini IVA per l'acquisto degli autoveicoli in esame. Pertanto, alle cessioni degli autocaravan effettuate nei confronti dei soggetti portatori di handicap continua ad essere applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%.

 


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