Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circ. n. 43/00 del 7 luglio 2000
OGGETTO: Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dellastensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento per la Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA
-Dipartimento per gli Affari Sociali
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 ROMA
Al Ministero della Sanita
Gabinetto
Piazzale dellIndustria, 20 - 00144 ROMA
Agli Assessorati alla Sanità
di tutte le Regioni delle Province autonome di
Trento e Bolzano - LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
AllINPS
Direzione Generale
Progetto Prestazioni a sostegno del reddito
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA
Lart. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dellinterdizione obbligatoria dal lavoro di cui allart. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dellastensione priva del parto al periodo successivo al parto.
Larticolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso lesercizio della predetta facoltà.
Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more dellemanazione di detto decreto, il ricorso allopzione di cui trattasi sia immediatamente esercitatile in presenza dei seguenti presupposti:
Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia delleventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.
Va precisato che lart. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.
Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante lassenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).
La lavoratrice interessata allopzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Nellipotesi dellassenza dellobbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sullattività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice che intende avvalersi dellopzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e allente erogatore dellindennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
Resta inteso che, ove sussista lobbligo di sorveglianza sanitaria, lopzione è esercitatile solo se entrambe le attestazioni mediche indichino lassenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.
Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dellart. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dallarticolo 16 dello stesso decreto legislativo.
Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti allapplicazione della disposizione in argomento.
In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.
| IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO | |
(Sen. PILONI) |
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dal 20/02/2002 |
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