Google
 
Web www.akrabit.it
Turismo in Sicilia

 Circolare ministero del lavoro n. 165/96

 

Oggetto:       Legge 104/92 - art. 33 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini, di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.

 

A seguito del parere n. 65 emesso dal Consiglio di Stato il 14/11/96 su richiesta dell’ufficio scrivente in merito alla fruizione dei permessi ex art. 33, co. 3, per il lavoratore dipendente genitore di portatore di handicap, nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore, si precisano alcuni punti.

In particolare:

1) Se il genitore lavoratore dipendente ha diritto alla concessione dei permessi di cui al co. 3 art. 33, L. 104/92 anche nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore non dipendente.

2) Se il genitore lavoratore dipendente ha diritto alla concessione dei permessi di cui al co. 3 art. 33 L. 104/92 anche nel caso in cui l’altro genitore sia non lavoratore (neppure autonomo) a condizione che ci sia un motivo rilevante che comporti per quest’ultimo un insormontabile impedimento a provvedere all’assistenza.

In proposito nel citato parere n. 56 il Consiglio di Stato precisa quanto segue:

a)        Condizione di lavoratore non dipendente dell’altro genitore.

            Nell’ipotesi, in cui uno dei due genitori sia lavoratore non dipendente e l’altro lavoratore dipendente, "il genitore lavoratore dipendente ha diritto alla concessione dei permessi ex art. 33, in quanto, l’altro genitore risulta istituzionalmente impossibilitato, a farlo, essendo evidentemente occupato nell’espletamento della sua attività lavorativa".

b) Condizione di non lavoratore dell’altro genitore.

            Nell’ipotesi in cui il genitore del portatore di handicap in situazione di gravità non sia lavoratore, l’altro genitore, lavoratore subordinato, non può fruire dei permessi sopra indicati, nella misura in cui "il primo risulti perfettamente in grado di assolvere a tale compito di assistenza".

            Nell’ipotesi in cui il genitore non lavoratore sia impedito ad adempiere agli obblighi di assistenza a causa di un motivo obiettivamente rilevante, quale, recita il Consiglio di Stato: "... per esempio, una situazione di malattia debitamente documentata o, comunque, un insormontabile impedimento obiettivo, anch’esso come tale documentabile", deve essere riconosciuto, per le suesposte ragioni, il diritto dell’altro genitore, lavoratore subordinato, a fruire dei permessi mensili di cui al co. 3 art. 33, allo scopo di consentire l’assistenza e la cura del figlio disabile.

            

                                                           Il Direttore Generale

 


Chi
siamo
Agevolazioni  Siti
correlati
Novità Centro
Psicopedagogico

 

dal 20/02/2002

Sito ospitato da

Copyright Associazione
Feudodiesi 2001-2006


scrivi al webmaster