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Circolare INPS 18 febbraio 1999, n. 37
Con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, circolare n. 80 del 24 marzo 1995 e circolare 211 del 31 ottobre 1996 sono state fornite istruzioni in merito alla applicazione dell'art. 33 della legge 104/1992. A seguito di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, si impartiscono ulteriori disposizioni, che modificano e in parte integrano quelle contenute nelle predette circolari, disposizioni che ovviamente dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dei datori di lavoro interessati. 1. Lavoratori handicappati a) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato a) Fruibilità dei permessi da parte del lavoratore, familiare convivente di lavoratore handicappato Al par. 1 lett. c) della circolare n. 211 del 31 ottobre 1996 era stato previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, contemporaneamente nelle stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso sia di altri giorni di permesso per assiste un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso. b) Permessi fruibili dal lavoratore handicappato Al par. 5 della circolare n. 211 del 31 ottobre 1986 era stato previsto che il lavoratore handicappato maggiorenne (ex comma 6, art. 33) potesse fruire nell'ambito dello stesso mese di calendario sia dei giorni di permesso che dei permessi orari giornalieri.
a) Condizione di non lavoratore di uno dei genitori Come previsto concircolare n. 162 del 13 luglio 1993, par. 2 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995, par. 1, la madre lavoratrice dipendente non ha diritto ai benefici di cui ai commi 1 (prolungamento astensione facoltativa), 2 (permessi orari) e 3 (permessi giornalieri) dell'art. 33 delle legge 104/1992, quando il padre non svolge alcuna attività lavorativa, a meno che questi non risulti gravemente ammalato o ricoverato in una struttura sanitaria. Ad integrazione delle precedenti disposizioni si precisa che, in presenza di un genitore non lavoratore, il genitore lavoratore dipendente può fruire dei giorni di permesso se sussitano altri "motivi obiettivamente rilevanti" che impediscano al genitore non lavoratore di assistere il figlio; in tali casi i permessi spettano al genitore lavoratore per il periodo relativo all'impedimento del genitore non lavoratore. I "motivi obiettivamente rilevanti" sono ravvisabili al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - grave malattia del genitore non lavoratore, debitamente documentata (da valutare a cura del medico di Sede anche in relazione alla natura dell'handicap del figlio); - presenza nel nucleo familiare di un numero di figli minorenni superiore a tre; - presenza nel nucleo familiare di un altro figlio di età inferiore a sei anni; - necessità di una assistenza al figlio handicappato anche in ore notturne e anche da parte del genitore lavoratore (necessità da valutare a cura del medico di Sede pure in relazione alla natura dell'handicap). b) Condizione di lavoratore autonomo di un genitore e di lavoratore dipendente dell'altro genitore Si rammenta che la madre lavoratrice dipendente può usufruire dei permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 della legge 104/1992 anche qualora il padre sia lavoratore autonomo. |
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