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Circolare inps n. 291 del 28 novembre 1995

 

  • Oggetto: Art. 33 Legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Chiarimenti.
  • In relazione alle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 6 dell'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l'applicazione dei quali sono state impartite istruzioni con circolari n. 162 del 13 luglio 1993 e n. 80 del 24 marzo 1995, sono pervenuti questi in ordine ad alcuni aspetti della materia.

    Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti.

    1 - Ore giomaliere di riposo concedibili

    Il criterio di determinazione del numero di riposi orari concedibili nella giornata corrisponde a quello già praticato per i riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 (c.d. "per allattamento"). Pertanto per un orario giornaliero di lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso, mentre il riposo è di un'ora per un orario di lavoro inferiore alle 6 ore. È ovvio che nessun riposo è concedibile per giornate non lavorate, compresa la 6a giornata in caso di settimana corta.

    2 - Lavoratori agricoli

    L'erogazione in forma diretta dell'indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 è prevista a favore degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'azienda versi (per altri lavoratori dipendenti) i contributi INPS a mezzo dei modd. DM 10.2.

    Quanto precede in analogia alle previsioni dell'art. 1 della legge n. 33/1980.

    3 - Periodi anteriori alla emanazione della circolare n. 80/1995

  • a) frazionabilità in ore
  • I permessi giornalieri di cui all'art.33, 3° comma, della legge che, precedentemente alla diramazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 80 citata, dovessero essere stati fruiti con frazionamento ad ore, potranno essere ammessi al conguaglio, nella considerazione della incertezza, normativa fino ad allora esistente.

    È ovvio che non potrà comunque essere superato il limite mensile costituito dal prodotto del numero di ore della giornata lavorativa per 3.

  • b) condizione della assicurabilità per le prestazioni economiche di maternità
  • I permessi orari giornalieri di cui al 2° comma del predetto art. 33, già portati a conguaglio dai datori di lavoro non assicurati per le prestazioni economiche di maternità, non possono essere considerati regolarmente anticipati a carico dell'Istituto.

    Nel recupero di eventuali partite debitori a carico delle ditte, data l'incertezza normativa esistente sulla materia in argomento anteriormente all'emanazione della predetta circolare esplicativa n. 80 del 24 marzo 1995, le somme accessorie da richiedere potranno consistere (in luogo delle normali sanzioni civili) negli interessi di differimento o di dilazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 29 febbraio 1988, n. 48 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 e nei limiti previsti dalla norma medesima (adempimento entro il termine appositamente fissato dall’lstituto).


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