Circolare Inps 31 ottobre 1996 n. 211
Oggetto:Legge 104/1992
agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di
persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di
handicap grave.
Sommario:
1
Pluralità di
handicappati gravi nel nucleo familiare
A seguito del parere n.785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della Legge 5.2.92, n. 104.
In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della Legge n. 104 a carico dell'Inps.
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.
Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.
In merito ai presupposti (qualità di familiare, requisiti di convivenza, ecc.) ed alle modalità per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nella circ. n. 80 del 24.3.95.
A Genitori
Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (mod. hand/1 genitori) quanti sono i figli per i quali a lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.
Ovviamente, se il richiedente è il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovrà risultare la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.
Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validità.
Ciò che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli handicappati che hanno più di tre anni di età.
Peraltro, è possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli.
È anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.
Il richiedente deve rilasciare non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:
B Parenti
Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3 grado), convivente con l'handicappato, il richiedente dovrà presentare, ovviamente, la domanda sul mod. hand/2 parenti.
Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punti A) e D) della lett. A) (le dichiarazioni dei punti B) e C) sono già presenti nell'attuale mod. hand 2/parenti).
C Lavoratori handicappati
Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3 grado).
In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito al numero di domande da inoltrare, (su mod. hand/1 se trattasi di genitore o su mod. hand/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di responsabilità da rilasciare.
Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessità, in relazione alla natura dell'handicap,del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai 3, di cui già beneficia in quanto egli stesso portatore di handicap.
2
Cumulabilità
tra permessi di cui alla Legge n. 104/1992 e assenze per
malattia del bambino di cui alla Legge n. 1204/1971
In merito alla cumulabilità, prevista espressamente dal 4 comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla Legge 104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla Legge 1204/71, art. 7, comma 2, cumulabilità che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2) della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.
In presenza di più figli, tra i quali uno sia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex Legge n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.
Se anche il figlio handicappato è di età inferiore a 3 anni ed affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex Legge n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex Legge 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n 80/95); la malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio.
3
Madre
lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore
dipendente assicurato all'Inps.
Madre lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo
e viceversa.
Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati dall'Inps anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica - come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps (3) - a condizione, però, che, la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.
Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo indennizzata dall'Inps, trasferisce questo diritto (e non il diritto alla indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicchè se quest'ultimo è in possesso dei requisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte dell'Inps, per i riposi di cui trattasi.
Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4, 6 e 7 CPV. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e della non riconoscibilità di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della Legge n. 104/92.
4
Frazionabilità
dei permessi giornalieri
A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n. 80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
Cosicchè, se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di permesso mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso, fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.
5
Permessi
fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
Cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.
In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n. 80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravità che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).
Esempio:
Il lavoratore può chiedere oltre ai 3 giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.
Il Direttore Generale
Trizzino
Roma, li 18.11.1996
Prot. n. 156
LORO SEDI
Oggetto:
circolare INPS n. 211/96 - art. 33, L. 104/92
L' Istituto fornisce con questa circolare alcune nuove disposizioni sull'applicazione dell'art. 33 della legge 104/92 a seguito di quanto disposto dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14.6.95, a cui si sono attenuti il Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio (circ. n.20/95) e il Ministero del Lavoro (circ. n.59/96 - v. circolare Inca n. 131 del 1.12.1995) per definire il loro orientamento su alcuni aspetti interpretativi della norma.
Gli aspetti sono:
1
Pluralità di
handicappati gravi nel nucleo familiare
Se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, si riconosce, al lavoratore che presta loro assistenza, il diritto a cumulare più permessi (nel limite massimo dei tre giorni al mese) per ogni familiare disabile.
Naturalmente è indispensabile che l'interessato ne faccia esplicita richiesta, che sussistano particolari condizioni - titolarità di genitore o familiare convivente - e che si segua la prassi amministrativa indicata dalla circ. Inps n.80/95 - v. circolare CePa n. 18 del 16.5.95.
Genitori
Se il lavoratore chiede i permessi per figli disabili di età superiore a tre anni, dovrà presentare, ogni anno, tante domande (Mod. HAND/1 genitori) per quanti sono i figli.
Se il richiedente è il padre, sempre nello stesso modulo deve comparire, nell'apposita casella, la rinuncia della madre ad usufruire dei permessi.
Viene introdotta, peraltro, la innovativa possibilità che entrambi i genitori usufruiscano di permessi per assistere rispettivamente ognuno dei figli.
Viene inoltre affermato dall'Inps che è possibile riconoscere il diritto al padre lavoratore, anche se la madre non è lavoratrice, quando questa non risulti in grado di assistere i figli.
Si risolve quindi, in parte, una questione controversa sulla quale avevamo dato indicazioni (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95) di contenzioso.
Nel caso cioè, in cui venisse negato il diritto ai permessi ad un padre lavoratore la cui moglie non lavoratrice fosse impossibilitata all'assistenza al figlio, abbiamo dato indicazioni di contenzioso facendo riferimento alla sentenza di Corte Costituzionale n. 1/87 che ha concesso il diritto all'astensione obbligatoria post-partum al padre, in caso di grave malattia della madre.
Chi richiede i permessi deve comunque rilasciare una dichiarazione di responsabilità, con la prima domanda e con i rinnovi annuali, da cui risulti che:
a
non è in grado di fornire per la natura
dall'handicap, assistenza ai figli
handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso.
La valutazione della natura dell'handicap
viene effettuata dalle strutture mediche dell'INPS sulla
base della certificazione di handicap grave attestata
dalla USL.
L'Istituto, da noi interpellato a tale proposito, ha
spiegato che le strutture mediche dell'INPS saranno
chiamate a valutare se il tipo di patologia invalidante
in capo al richiedente i nuovi permessi non gli permetta
di assistere il/i figlioli handicappato/i con soli 3 gg.
di permesso.
Si tratta quindi di una valutazione basata sulla
certificazione della USL; non è chiaro invece quali sono
i criteri in base ai quali la valutazione della natura
dell'handicap verrà effettuata.
b
nessun'altra persona familiare e non familiare,
convivente o meno, può prestare assistenza all'altro
handicappato.
Questa nuova variabile è
introdotta dall'INPS a seguito del parere del Consiglio
di Stato ed è stata già ripresa, in apposite circolari,
sia dal Ministero della Funzione Pubblica sia dal
Ministero del Lavoro.
In realtà, i due Ministeri hanno utilizzato un'espressione
più generica, e cioè "quando altre persone possono
prestare assistenza", mentre l'Istituto si spinge
sino a specificare che tali altre persone possono essere
"familiari o non familiari, conviventi o meno".
Pertanto nella dichiarazione di responsabilità andrà
specificato se, per esempio, essendo l'handicappato grave
(per assistere il quale vengono chiesti i permessi
mensili) titolare di indennità di accompagnamento
erogata dalla Prefettura, esso utilizzi tale somma per
pagare una persona che lo assiste, ecc.
Questa interpretazione della norma da parte dell'Inps,
condivisa dal Consiglio di Stato, dai Ministeri della
Funzione Pubblica e da quello del Lavoro - che si
esprimono però genericamente con la frase "quando
altre persone possano prestare assistenza" - non ci
sembra condivisibile.
Non è chiaro come l'INPS possa effettuare un'indagine -
che noi già definimmo illecita nella precedente
circolare - non solo sui componenti del nucleo familiare,
ma anche sugli altri familiari entro il 3º grado di
parentela non appartenenti al nucleo, quindi non
conviventi, della persona gravemente handicappata.
Inoltre, ricordiamo che tale pregiudiziale al diritto ai
permessi non sussiste in alcuna parte del testo di legge.
L'INPS, interpellata a tale proposito, ha finora dato
risposte vaghe.
Riteniamo che, forzatamente, esso dovrà ritornare sull'argomento
poichè numerosissime saranno le richieste di chiarimento
provenienti anche dalle sue stesse sedi territoriali.
Riconfermiamo, quindi, per questo punto della
dichiarazione di responsabilità, le indicazioni proposte
di concordare con la Consulenza legale l'avvio di alcune
cause pilota.
c
nessun parente o affine convivente dell'altro
handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza
a quest'ultimo.
Questo punto della dichiarazione
di responsabilità si limita a ricordare al richiedente i
permessi mensili che essi non possono essere concessi a
persone diverse che assistano, però, uno stesso
familiare convivente con handicap in situazione di gravità.
Il cumulo di permessi è possibile solo in presenza di più
familiari disabili.
d
i figli, per i quali si chiedono i permessi, non
svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto
ai giorni di permesso in qualità di lavoratori portatori
di handicap).
Anche questa verifica si
giustifica poichè se si tratta di lavoratore disabile
che fruisce già dei permessi personalmente, non è
prevista la possibilità che un'altra persona richieda i
permessi per assisterlo.
In capo, cioè, ad uno stesso lavoratore disabile può
essere concesso un solo permesso mensile di 3 gg.
Parenti
Il coniuge, parente o affine, entro il 3 grado, della persona con handicap deve presentare domanda annuale su Mod. HAND/2 parenti, e la dichiarazione di responsabilità relativamente ai punti a) e d).
Lavoratori handicappati
Il lavoratore con handicap grave può cumulare i permessi previsti per la sua condizione (tre giorni mensili) con ulteriori giorni di permesso per assistere un familiare convivente (entro il terzo grado) gravemente handicappato.
Anche in questo caso, oltre alla
domanda per sè (Mod. HAND/3), per gli ulteriori permessi
occorre presentare il mod HAND/1, se la richiesta viene
inoltrata dal genitore, e il mod. HAND/2 se si tratta del
coniuge o parente.
Naturalmente è sempre necessario allegare la
dichiarazione di responsabilità secondo i punti a), b),
c) e d) di cui sopra.
2
Cumulabilità
tra permesso di cui alla legge 104/92 e assenze per
malattia del bambino di cui alla legge 1204/71
Nel caso in cui in una famiglia siano
presenti un figlio handicappato ed uno non disabile e di
età inferiore ai tre anni, l'Istituto ribadisce la
possibilità, già affermata con circ. n. 80/95, di
beneficiare sia dell'assenza dal lavoro senza
retribuzione - art. 7 L. 1204/71 - sia dei permessi
mensili di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della L. 104/92.
Tale possibilità può essere richiesta o dalla madre o
dal padre.
Nell'ipotesi in cui entrambi i figli siano di età inferiore ai tre anni e ambedue affetti da malattia comune, un genitore potrà cumulare ai riposi orari previsti dalla legge 104/92 l'assenza non retribuita per le restanti ore di lavoro ex legge 1204/71, mentre l'altro genitore può parallelamente chiedere l'astensione non retribuita per la malattia del secondo figlio.
Ricordiamo che le assenze dal lavoro per malattia del bambino non sono retribuite, ma prevedono l'accredito figurativo, mentre le due ore di permesso ai sensi della L. 104/92 sono retribuite.
3
Madre
lavoratrice dipendente pubblica e padre lavoratore,
dipendente assicurato all'Inps.
La madre lavoratrice dipendente pubblica (o dipendente Enel o ex Casse di Risparmio ecc.) - e come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'Inps - contrariamente a quanto lo stesso istituto nella circ. 80/95 sosteneva, può trasferire il diritto a fruire dei giorni di permesso al padre lavoratore dipendente assicurato all'Inps per le prestazioni di maternità "a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione."
4
Madre
lavoratrice dipendente e padre lavoratore autonomo e
viceversa.
Si conferma, anche per i permessi mensili di cui al comma 3, art. 33, il diritto della madre lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche se il padre svolge attività autonoma e, si conferma, viceversa la decadenza dallo stesso diritto per il padre lavoratore dipendente se la madre è una lavoratrice autonoma.
L'Istituto chiarisce questa apparente contraddizione affermando che la lavoratrice autonoma non avendo per legge diritto all'astensione facoltativa per maternità e quindi alle agevolazioni previste dalla L. 104/92 non può trasmettere tale diritto al padre.
Unica eccezione resta il caso in cui la madre lavoratrice autonoma sia gravemente inferma e quindi impossibilitata ad accudire alla prole.
5
Frazionabilità
dei permessi giornalieri
Anche su questo argomento l'Inps, sollecitato dal Ministero del Lavoro e da numerosi quesiti pervenuti alla Direzione centrale, ha cambiato parere e, pertanto i tre giorni di permesso potranno essere frazionati in mezze giornate lavorative "prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero".
6
Permessi
fruibili direttamente dal lavoratore disabile:
cumulabilità dei permessi orari e giornalieri.
Come già precedentemente sostenuto anche dall'Inca (v. circolare Inca n. 131 del 1.12.95), l'Inps riconosce ora la possibilità in capo allo stesso lavoratore disabile di cumulare i permessi orari giornalieri e quelli mensili.
Il calcolo va effettuato partendo
dal "monte-ore" di permesso spettante nel mese
(2 ore x 22 giorni lavorativi/mese) dal quale va tolto il
numero di ore già fruito come permesso mensile.
Le ore rimanenti possono essere chieste come permesso
giornaliero (44 ore - 24 ore = 20 ore).
Naturalmente, se il lavoratore ha un orario giornaliero pari o inferiore alle 6 ore, il permesso orario sarà di un'ora.
Cordiali saluti.
p. il Collegio di
Presidenza
Rita Cavaterra)
Roma, li 18.11.1996
Prot. n. 155
LORO SEDI
Oggetto:
Circ. Inps n. 192/96
Prestazioni economiche di malattia:
questioni varie.
Con circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 l'Inps fornisce chiarimenti sull'indennità economica di malattia in alcune particolari situazioni.
Trasferimento all'estero durante la malattia
Viene ribadito nella circolare che all'assicurato, che si sposti durante la malattia in una località differente dal domicilio abituale, si riconosce il diritto all'indennità purchè lo stesso dia comunicazione all'Inps e al datore di lavoro, del nuovo recapito per poter consentire l'effettuazione dei controlli sanitari.
In caso di trasferimento all'estero,
anche se evidentemente l'attività di controllo risulta
particolarmente difficile, il lavoratore deve chiedere
alla Usl l'autorizzazione a spostarsi nell'ambito CEE
"Articolo 22 regolamento CEE n. 1408/71 - v. circ.
Ministero Sanità 12.12.89 n.33", (su mod. E112) per
poi inviare copia di detta autorizzazione sia all'Inps
che al datore di lavoro.
È bene comunque che lo stesso lavoratore comunichi
sempre il proprio recapito perchè l'inaccessibilità ai
controlli "può giustificare la trattazione della
fattispecie sotto il profilo della irreperibilità"
ponendo a rischio l'indennità economica.
Nel caso di trasferimenti in Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni in materia, lo spostamento deve essere autorizzato dall'Inps o dalla Usl competente. Se l'autorizzazione viene effettuata dall'Inps, sarà il Medico dell'Istituto a valutare la necessità per il lavoratore a sottoporsi all'onere dei controlli, dopo aver esibito la relativa documentazione alle istituzioni sanitarie locali o a medici di fiducia dei Consolati o dell'Ambasciata.
Giustificazione per assenza a visita di controllo durante i trattamenti della c.d. medicina alternativa
Comprovata, comunque, dalla certificazione
medica di malattia l'incapacità temporanea assoluta
al lavoro l'assicurato può sottoporsi anche ai
trattamenti delle cosiddette medicine alternative
praticati da medici privati, se risultano collegati alla
malattia in corso.
Rimangono al lavoratore, anche in questa ipotesi, gli
stessi obblighi del lavoratore ammalato che si rechi all'ambulatorio
convenzionato con il S.S.N. per giustificare eventuali
assenze ai controlli domiciliari: documentazione che la
terapia non poteva essere effettuata in orario differente
da quello prescelto e certificazione contestuale dell'effettiva
esecuzione delle cure con la precisazione dell'orario.
Inoltre è necessario anche acquisire la fattura o
ricevuta fiscale rilasciata dal medico privato.
Ricoveri per donazione di organi
In questi casi l'Inps prevede l'erogazione dell'indennità per tutto il periodo di degenza e di convalescenza, dietro la presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura dove avviene l'intervento.
Le stesse indicazioni valgono anche per il "prelievo di cellule seminali, midollari e periferiche a scopo infusionale", situazioni che precedono il trapianto e che comunque necessitano di alcuni giorni di ricovero e di relativa convalescenza.
Differente appare, invece, l'ipotesi della donazione di sangue o di emoderivati per la quale non è prevista l'indennità, ma la retribuzione piena da parte del datore di lavoro per la giornata della donazione (v. circ. Inps n. 144 del 19 giugno 1990).
Day Hospital
L' indennità di malattia per assenze dal lavoro per effettuazione di prestazioni sanitarie in regime di day hospital viene riconosciuta da parte dell'Istituto quando sussistano due condizioni.
La prima è il riconoscimento della sussistenza dello stato di effettiva incapacità lavorativa che equiparerebbe le prestazioni eseguite al day hospital, che sono in realtà prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriali, al ricovero ospedaliero.
La seconda è che la prestazione richieda la permanenza nell'ambulatorio per l'intera giornata lavorativa, tenendo conto anche del tempo necessario per rientrare nel luogo di lavoro.
Nel caso di una permanenza inferiore all'orario giornaliero lavorativo, dovrà essere accertata dal medico la mancanza della residua capacità lavorativa nella parte della giornata non dedicata alla terapia.
L'indennità sarà erogata in misura intera, senza la riduzione prevista in caso di ricovero, per tutto il periodo di totale astensione dal lavoro come documentato dal certificato medico inviato nei termini di legge.
Naturalmente se il trattamento non necessita di una cadenza giornaliera, le giornate di non effettuazione delle cure non danno diritto all'indennità economica senza un'adeguata certificazione. L'Inps, comunque, considera il periodo di prestazioni sanitarie eseguite in regime di Day Hospital come unico evento di malattia, agli effetti della carenza e della misura dell'indennità.
Cordiali saluti
p. Il Collegio di
Presidenza
(Rita Cavaterra)
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