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Assegno per il nucleo familiare

Normativa

L'art. 2, comma 2, della legge 13 maggio 1988, n. 153 che istituisce l'Assegno per il Nucleo Familiare prevede che "I livelli di reddito ... sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermita' o di difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'".

L'aumento dei livelli reddituali puo' essere calcolato una sola volta, quale che sia il numero dei soggetti inabili presenti nel nucleo medesimo.

Tali aumenti sono rivalutati annualmente con le stesse modalita' previste per i limiti della stesse tabelle.

Ecco quali sono le modalità per usufruire dell'agevolazione riepilogati dalla circolare Inps 12 gennaio 1990 n. 12

Omisiss …….

8) Aumento dei livelli reddituali in particolari condizioni del nucleo familiare In presenza delle particolari condizioni appresso specificate sono previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati il diritto all'assegno e la relativa misura. Dette condizioni vanno indicate nello stesso modulo di domanda (serie ANF) in cui e' contenuta la dichiarazione reddituale, che va quindi ripresentato in caso di insorgenza o variazione delle condizioni stesse (v. punto 10). 8.1) Famiglie monoparentali Se il richiedente o la richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono (v. punto 2.2.b), i livelli di reddito familiare (sempre secondo i valori iniziali indicati nella tabella allegata alla legge) sono aumentati di lire due milioni e, quindi, le fasce di reddito in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni di lire, a partire da 14 milioni. Come gia' detto (v. punto 7) i predetti livelli iniziali sono rivalutati annualmente. Naturalmente l'aumento dei livelli va applicato quando la condizione richiesta dalla norma risulti da atto certo (certificato di stato di famiglia, sentenza, certificato di morte). Nel caso dei separati legalmente la condizione opera se la separazione e' effettiva (nel senso gia' chiarito nel punto 2.2.a). L'aumento non si applica quando i vedovi o i divorziati siano risposati o sia cessato lo stato di separazione legale effettiva o di abbandono. L'aumento, inoltre, va applicato anche nel caso di nuclei familiari composti da minori orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente che su tale pensione chiedano l'assegno. Cio' al fine di non determinare situazioni di disparita' tra nuclei del tipo indicato e nuclei in cui sia presente il genitore vedovo che percepisce l'assegno in relazione alla propria posizione lavorativa. 8.2) Nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro Per i nuclei familiari che comprendano soggetti che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nella impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito (sempre secondo i valori iniziali indicati nella tabella allegata alla legge) sono aumentati di lire dieci milioni e, quindi, le fasce di reddito, in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni a partire da 22 milioni. Come gia' detto i predetti livelli iniziali sono rivalutati annualmente. Per i minorenni la norma prevede un appropriato criterio di valutazione della inabilita' stabilendo che questa si verifica quando il minore abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta'. 8.3) Concomitanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 La concomitanza in uno stesso nucleo familiare reddito familiare determina un aumento di tali livelli di lire dodici milioni e quindi le fasce di reddito, in relazione alle quali vanno determinati il diritto all'assegno e la relativa misura, progrediscono di tre milioni a partire da 24. L'aumento di lire 12 milioni va applicato anche in caso di nuclei familiari composti da orfani, titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, che siano inabili ad un proficuo lavoro o se minori che abbiano persistenti difficolta' a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. 8.4) Rivalutazione delle maggiorazioni dei livelli reddituali La stessa norma (comma 12, dell'art. 2 L. 153/88) che rivaluta annualmente i livelli reddituali a decorrere dal 1' luglio 1989 (v. punto 7) opera anche nei confronti delle maggiorazioni dei livelli di cui ai punti 8.1, 8.2 e 8.3. Ne consegue che le dette maggiorazioni inizialmente previste in lire 2 milioni, 10 milioni e 12 milioni, a seguito della rivalutazione subiscono gli stessi aumenti percentuali delle fasce di reddito. Tali variazioni, che sono gia' riportate nella tabella reddituale relativa al periodo 1' luglio 1989 - 30 giugno 1990, (v. all. 3), saranno contenute nelle tabelle che annualmente saranno rese note (v. punto 7).

 

…..9) Accertamento della inabilita' ai fini delle maggiorazioni dei livelli reddituali e della inclusione nel nucleo familiare dei soggetti inabili ad un proficuo lavoro L'inabilita' ad un proficuo lavoro comporta l'inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione del livello reddituale, se relativa ad un figlio od equiparato maggiorenne (compreso il fratello, la sorella e il nipote orfano di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai superstiti). L'inabilita' del richiedente (pensionato) o del coniuge e la persistente difficolta' a compiere gli atti e le funzioni proprie della sua eta' del figlio od equiparato minore (compreso il fratello, la sorella e il nipote orfano di entrambi i genitori senza diritto alla pensione ai superstiti) consente, invece, solo l'aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti di per se' gia' facenti parte del nucleo familiare. Il datore di lavoro puo' far luogo all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e alla valutazione del livello maggiorato di reddito solo nelle seguenti ipotesi: - per gli inabili maggiorenni, quando venga presentata la documentazione comprovante lo stato di invalidita' al 100 per cento rilasciata dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali o Commissioni sanitarie delle U.U.S.S.L.L.; per i titolari di pensione di inabilita' a carico dell'INPS o di rendita per inabilita' permanente assoluta a carico dell'INAIL, la copia autentica dei relativi certificati ; - per i minori nelle previste condizioni di incapacita', quando venga presentata la documentazione attestante il diritto alla indennita' di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, rilasciata dalle indicate Commissioni. In mancanza della predetta documentazione lo specifico stato di inabilita' o di incapacita' dovra' essere accertato dall'ufficio sanitario della competente Sede dell'Istituto. A tal fine dovra' essere presentata apposita domanda di autorizzazione compilata sul mod. ANF 42, corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS 3/AF, attestante la situazione invalidante invocata. Del pari la valutazione della inabilita' dei soggetti maggiorenni, che pur non raggiungendo la totale inabilita', siano stati dichiarati dalle competenti Commissioni incollocabili al lavoro per motivi di salute e' demandata al medico dell'Istituto ai fini del rilascio della relativa autorizzazione. Effettuati i necessari accertamenti la Sede dell'Istituto, se del caso, provvedera' (salvo l'ipotesi di pagamento diretto) a rilasciare nel mod. ANF 43, apposita autorizzazione da consegnare al datore di lavoro.

Omissis……

ASSEGNO MENSILE PER IL NUCLEO FAMILIARE

E LIMITI DI REDDITO ANNUI

(1 luglio 2000 - 30 giugno 2001)

1 - NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI)

2 - NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (E CON ALMENO 1 COMPONENTE INABILE)

3 - NUCLEI SENZA FIGLI MINORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

4 - NUCLEI SENZA FIGLI, CON FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI

5 - NUCLEI SENZA FIGLI, IN CUI NON CI SIANO FRATELLI SORELLE O NIPOTI INABILI

 

 

 

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1 - NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + £ 20.000 dal secondo figlio + £ 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla L. 663/96 (per i nuclei con figli) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 11

nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)

Tabella 12

nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)

Tabella 13

nuclei familiari in cui sono presenti solo minori orfani titolari di pensione ai superstiti, non inabili

2 - NUCLEI CON ALMENO UN FIGLIO MINORE (E CON ALMENO 1 COMPONENTE INABILE)

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 550/95 (per i nuclei con figli minori) + £ 20.000 dal secondo figlio + £ 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla L. 663/96 (per i nuclei con figli minori e inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 14

nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile)

Tabella 15

nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile)

Tabella 16

nuclei familiari in cui sono presenti orfani titolari di pensione ai superstiti, di cui almeno un minore, con un inabile.

3 - NUCLEI SENZA FIGLI MINORI, CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

Hanno diritto all'assegno base + £ 20.000 dal secondo figlio + £ 84.000 dal terzo figlio + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 (per i nuclei con inabili) + gli aumenti previsti dalla legge 450/97 e dal DM 13.5.98 per i nuclei con figli e inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 17

nuclei familiari con entrambi i genitori, con almeno un figlio maggiorenne inabile

Tabella 18

nuclei con un solo genitore e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Tabella 19

nuclei con soli orfani maggiorenni inabili, titolari di pensione ai superstiti

4 - NUCLEI SENZA FIGLI, CON FRATELLI, SORELLE O NIPOTI INABILI

Hanno diritto all'assegno base + gli aumenti previsti dalla legge 663/96 per i nuclei con inabili e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 20/A

nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)

Tabella 20/B

nuclei in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)

5 - NUCLEI SENZA FIGLI, IN CUI NON CI SIANO FRATELLI SORELLE O NIPOTI INABILI

Hanno diritto solo all'assegno base e si suddividono nelle seguenti tipologie:

Tabella 21/A

nuclei familiari senza figli, in cui non siano presenti componenti inabili (può essere un nucleo con i soli coniugi oppure entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote)

Tabella 21/B

nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata, senza figli, con almeno un fratello, una sorella o nipote non inabile

Tabella 21/C

nuclei con solo coniugi, di cui uno inabile o con entrambi i coniugi - di cui almeno uno inabile, senza figli con fratelli, sorelle o nipoti non inabili

 

Tabella 21/D

nuclei familiari in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/separata, divorziato/divorziata, vedovo/vedova, abbandonato/abbandonata e inabile, senza figli, con almeno un fratello, sorella o nipote non inabile.

ATTENZIONE

I fratelli, le sorelle o nipoti non hanno diritto agli aumenti delle 20.000 lire e delle 84.000 lire. Nel caso in cui, tra i componenti il nucleo, vi siano fratelli, sorelle o nipoti, dagli importi degli assegni indicati nelle tabelle devono essere detratte le seguenti cifre:

a £ 20.000 - se c'è un solo figlio - per il primo fratello, sorella o nipote, £ 104.000 per gli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti

b £ 104.000 - se ci sono almeno 2 figli - per ogni fratello, sorella o nipote.

L'importo indicato nelle tabelle 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 è comprensivo di tutte le maggiorazioni. Per le stesse per i nuclei composti da più di 7 componenti, a decorrere dal 1°gennaio 1998, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 deve essere maggiorato del 10% per ogni componente oltre il settimo, tale importo è maggiorato di ulteriori £ 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

L'importo indicato nelle tabelle 20/A e 20/B comprende l'assegno base più gli aumenti previsti per i nuclei con inabili.

AUMENTO DELLA FASCIA REDDITUALE

Le fasce di reddito sono state ampliate di £ 1.000.000, dal 1° gennaio 1998, per i nuclei in cui sono presenti figli.


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