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Risposte ai quesiti più frequenti
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Avendo un fratello disabile, residente a casa mia ed essendo impiegata, potrei usufruire dei vantaggi della legge 104 ?Risposta |
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Mi è scaduta la patente che non ho più rinnovata essendo le mie condizioni fisiche peggiorate enormemente. Chiedo se l'autovettura a me intestata e di cui mi giovo, fruisce ancora della esenzione della tassa di circolazione pur essendo guidata dai miei figli? |
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Vorrei conoscere le agevolazioni previste per la ristrutturazione dell'abitazione di un disabile?Risposta |
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Vorrei conoscere le agevolazioni previste per la ristrutturazione dell'abitazione di un disabile?Risposta |
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Mio padre è invalido al 100%, non ha più patente.Ha diritto al parcheggio riservato?Risposta |
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Risposta n. 1: Per usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 della legge 104/92 è necessario avere il riconoscimento della gravità dell'handicap del familiare (parente o affine entro il terzo grado) da assistere come definito dall'art. 3 della stessa legge 104/92. E' quindi necessario:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33. Agevolazioni. ………………. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Per quanto concerne la convivenzaL'art. 20 della legge 53/2000 ha previsto: Art. 20. Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente l'applicazione dei benefici. Il tutto e chiarito dallaCircolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 che precisa: 2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate non conviventi In base all'art. 20 della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione che l'assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente. Si rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono quelli di figli maggiorenni. 2.3.1 -Continuità dell'assistenza La "continuità" consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso. Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale. 2.3.2 -Esclusività dell'assistenza La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. 2.4 - Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad essere implicito - anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza. Si confermano, pertanto, le istruzioni precedenti (v.circ. n. 80/95) che subordinano la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata. |
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Risposta n. 2: Premesso che per avere titolo alle agevolazioni auto (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione Pra) occorre che l'handicap comporti, come dice la legge, "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", mentre il possesso della patente non è requisito necessario, ecco di seguito le condizioni per usufruire delle seguenti 4 agevolazioni: 1)Riduzione dell’aliquota IVA al 4% per acquisto di motoveicoli a tre ruote e di autoveicoli, anche prodotti in serie (fermo restando i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori benzina e di 2500 cc. per motori Diesel - 2800 cc. dal 1/1/2001) adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (anche non patentati) ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei disabili o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. Tale riduzione avverrà solo una volta per un periodo minimo di quattro anni (Legge 27/12/1997 n. 449, Titolo I, Capo I, art. 8, comma 3, pubblicata sul S.O. n. 255/L della G.U. 30/12/1997 n. 302). L'adattamento del veicolo è una precondizione necessaria per tutte le agevolazioni auto per disabili (Iva, Irpef, bollo auto e Imposta di trascrizione al Pra). Il collegato alla finanziari 2000, approvato in questi giorni, estende anche ai non vedenti e ai sordomuti (e ai familiari che eventualmente li abbiano in carico fiscale) l’IVA agevolata e l’esenzione dal pagamento del bollo auto sugli autoveicoli destinati al loro trasporto. Non è richiesto, in questo caso, l’obbligo di adattamento al trasporto, imposto invece alle persone con disabilità motoria. Va ricordato che la possibilità di detrarre la spesa per l’acquisto dell’autoveicolo era invece già stata introdotta dalla Finanziaria 2000. Continuano a rimanere esclusi da qualsiasi forma di agevolazione le persone con disabilità intellettiva e i loro familiari. Si considera ad ogni effetto "adattata" anche l’auto dotata di solo cambio automatico, purché questo sia prescritto dalla competente commissione medica locale. Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendosi che trattasi di elencazione esemplificativa:
altri adattamenti fin qui non elencati, purché vi sia collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento. Documentazione richiesta da consegnare al concessionario: a. fotocopia della patente di guida categoria B speciale (ex F), semprecchè la persona disabile sia in condizioni di conseguirla ( é chiaro che un disabile con ridotte capacità motorie può conseguire solo la patente Speciale); b. certificato di handicap motorio OPPURE certificato d’invalidità ove sia indicato che l’invalidità comporta "ridotte od impedite capacità motorie permanenti"( non è necessario che il disabile versi nella condizione di "particolare gravità" prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92 e che fruisca dell'assegno di accompagnamento) secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 186/E del 1998; c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciato dal proprio Comune, attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto dell’autoveicolo non sia stato acquistato un’analoga autovettura in regime di IVA agevolata; d. se la persona disabile è fiscalmente a carico, fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta tale circostanza OVVERO (in sostituzione) autocertificazione rilasciata in tal senso. 2)Riduzione dell’aliquota IVA al 4% per acquisto di tutti gli accessori e pezzi di ricambio, esclusivamente destinati a mezzi protesici (arti, sedia per invalidi, poltrone, autoveicoli ed altro) nonchè di sussidi tecnici ed informatici, destinati ai soggetti portatori di handicap. 3)Detrazione d’imposta relativa alla spesa sostenuta per l’acquisto del motoveicolo a tre ruote o dell'autoveicolo (mod. 730/UNICO) La detrazione spetta integralmente sull’intero importo nella misura del 19%; i soggetti beneficiari sono le persone disabili per ridotte o impedite capacità motorie permanenti oppure i familiari, cui essi sono fiscalmente a carico. I veicoli dovranno risultare adattati per la locomozione delle persone disabili e gli adattamenti dovranno essere riportati nella carta di circolazione del veicolo agevolato. La detrazione spetta solo una volta per il periodo di quattro anni ed entro il limite dei 35 milioni e sono detraibili anche gli autoveicoli - destinati ai titolari di patente categoria speciale - adattati con il solo cambio automatico, purchè prescritto dalla Commissione Medica Locale che rilascia l’idoneità alla patente di guida. Tale detrazione può anche essere suddivisa in quattro quote annuali e di pari importo (Legge 27/12/1997 n. 449, Titolo I, Capo I, art. 8, co. 1-2). 4)Esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione (Passaggio di proprietà) e della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).
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: Per ristrutturare l'abilitazione di un disabile con ridotte o impedite capacità motorie è possibile usufruire delle seguenti agevolazioni: 1) Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche La legge 13/89 (art.9) prevede contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti. Tali contributi possono essere concessi al singolo portatore di handicap o al condominio Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a cinque milioni; è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da lit. 5 milioni a 25 milioni, e di un ulteriore 5% per costi da 25 milioni a 100 milioni , (art.9 comma 2). I contributi sono cumulabili con altri eventualmente concessi al singolo o al condominio, al centro o istituto residenziale. Le domande (L. 13/89 art. 8 e 11) per i contributi debbono essere presentate al sindaco entro il primo marzo di ciascun anno. Alla domanda deve essere allegato :
Il finanziamento è assicurato dal Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. 2) La detrazione Irpef per intero (senza la franchigia di 250 mila lire) Dal 1° gennaio 1998 la detrazione (19 per cento) potrà comprendere le spese riguardanti i mezzi necessari:
dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.A questo riguardo, debbono ritenersi comprese tra le spese sanitarie integralmente detraibili, quelle sostenute per:
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Risposta n. 4: L'art. 7 dellaLegge 30 dicembre 1971, n. 1204 come modificata dalla recente Legge 8 marzo 2000, n. 53 sui concedi parentali, prevede il diritto a periodi di astensione facoltativa remunerato con una indennità del 30% della retribuzione. Ecco cosa prevede la norma: Articolo 7.- 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. 5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Articolo 15.- 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta: a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa; Per assistere un figlio invalido è possibile usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 dellaLegge 5 febbraio 1992, n. 104 interamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. In tal caso è necessario avere il riconoscimento della gravità dell'handicap del figlio da assistere come definito dall'art. 3 della stessa legge 104/92. (vedi quesito 1) Ecco cosa prevede l'art. 33 dellaLegge 5 febbraio 1992, n. 104: 33. Agevolazioni.- 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 dellalegge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citatalegge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
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Risposta n. 5: Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 art. 381 e del D.P.R. 16/09/96 n. 610, art. 217, viene stabilito che le persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta possono richiedere - presso il comune di residenza - un’apposita autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide. Tale autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi e viene rilasciata previa presentazione del certificato di residenza e della certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’A.U.S.L. di propria competenza. L’autorizzazione ha validità di cinque anni ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata, il sindaco può - con propria ordinanza - assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Il D.Legis. 15/11/93 n. 507, art. 49, comma 1, punto g, da lei citato, stabilisce l'esenzione dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. la norma è ribadita dagli art. 10 e11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici." |
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