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Agevolazioni fiscali per l'eliminazione delle barriere architettoniche
E' possibile usufruire di due tipi diversi di detrazioni per spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione o in spazi condominiali comuni.
La Legge 449/1997 (Legge Finanziaria per il 1998) ha introdotto disposizioni volte a favorire il recupero del patrimonio edilizio; si tratta di norme che consentono la detraibilità delle spese sostenute per diverse tipologie di interventi di carattere edilizio e tecnologico.
Per le parti comuni degli edifici sono ammesse alla detrazione le spese derivanti da interventi volti alla manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Le stesse spese, ad esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria, sono ammesse alla detrazione nelle singole unità immobiliari.
Sarà possibile detrarre - dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche - una cifra pari al 36% delle spese sostenute. L'importo massimo detraibile non può superare l'imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 150 milioni di lire per ogni anno. L'importo detraibile dovrà essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene prevista la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni.
Le opere per l'eliminazione di barriere architettoniche sono esplicitamente incluse in queste agevolazioni, sia che gli interventi insistano nelle singole unità immobiliari, sia che siano realizzati in parti comuni degli edifici; questa novità potrebbe contribuire a vincere le resistenze dei condòmini di fronte alle spese per la realizzazione - ad esempio - di un ascensore. La Finanziaria per l’anno 2001 ha disciplinato in modo più dettagliato questa opportunità precisando che i benefici non interessano solo l’installazione di ascensori e montacarichi, ma anche la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione.
Con la Circolare 13 del 6 febbraio 2001, il Ministero delle Finanze ha voluto dettagliare le novità previste dalla Finanziaria 2001, ribadendo che la nuova formulazione non restringe il campo di applicazione precedentemente previsto, anzi lo amplia a nuove tipologie di interventi (robotica, domotica, automazioni ecc.).
Per poter usufruire di questa agevolazione bisogna effettuare gli
adempimenti le modalità di richiesta fissate a suo tempo dal Ministero
delle Finanze
Chiunque può accedere a tali detrazioni indipendentemente dal fatto che il contribuente, o l'eventuale familiare a carico sia disabile.
Oltre al beneficio di cui si parla sopra, è possibile, in alternativa, accedere alla detrazione del 19 %; questa comporta minori vincoli e obblighi relativamente alle modalità di pagamento e può essere fatta valere in un'unica quota.
Tuttavia le ipotesi ammesse alla detrazione sono molto limitate e sono ricondotte in seno alle spese sanitarie; possono essere detratte solo le spese relative a:
la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella; la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; Oltre alle fatture, ricevute o quietanze, in questo caso, il contribuente deve dimostrare di essere di essere persona con handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.
Per dimostrare lo stato di handicap si possono produrre i seguenti documenti:
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La normativa sull'IVA prevede che scontino un'aliquota agevolata (4%) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Questo significa che possono godere di questo beneficio solo le più comuni spese di manodopera e di eventuale progettazione degli interventi mirati all'eliminazione delle barriere architettoniche.
Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere.
La norma che disciplina l'IVA su questi aspetti, peraltro, non limita il beneficio ai soli disabili o ai loro familiari; ciò rende possibile l'accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale).
Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura.
Nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.
Va ricordato che i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.
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